Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7042 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 12/03/2021), n.7042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5147/2019 R.G. proposto da:

G.C., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Grottaglie, alla via A. De

Gasperi, n. 8, presso lo studio dell’avvocato Filomena D’Addario,

che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce

al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 1194/2018 della Corte d’Appello di Lecce;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex lege n. 89 del 2001, alla Corte d’Appello di Lecce in data 13.10.2017 G.C. si doleva per l’irragionevole durata del giudizio intrapreso nei suoi confronti, dinanzi al Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Martina Franca, dagli avvocati Mario De Giorgio e Francesco De Giorgio, con atto di citazione notificato il 29.2.2008, giudizio estintosi, a seguito della dichiarazione, all’udienza del 15.9.2016, della morte dell’avvocato Francesco De Giorgio e della mancata riassunzione.

Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 15.11.2017 il consigliere designato rigettava il ricorso.

3. G.C. proponeva opposizione.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto n. 1194/2018 la Corte di Lecce rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese.

Evidenziava la corte che della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. c), fa riferimento all’estinzione del processo per inattività delle parti senza alcuna distinzione tra la posizione dell’attore e del convenuto.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso G.C.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi, qualora si reputi fondato il ricorso principale, il ricorso incidentale; in ogni caso con il favore delle spese.

6. G.C. ha depositato controricorso, onde resistere all’avverso ricorso incidentale.

7. Il ricorrente ha depositato memoria.

8. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, della C.E.D.U., L. n. 89 del 2001, art. 2 (come modificata dalla L. n. 208 del 2015); ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo.

Deduce che la corte di merito “ha omesso di prendere in esame (…) che il processo presupposto (…) al momento dell’interruzione, aveva già avuto la durata di anni otto e mesi sei (…), per le disfunzioni dell’ufficio” (così ricorso, pag. 5).

9. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 112 e 134 c.p.c.. Deduce che ha assolto l’onere probatorio su di lui incombente.

Deduce in particolare che ha provato in via documentale di aver avuto interesse, in qualità di convenuto, alla celere definizione del giudizio “presupposto”, protrattosi per disfunzioni dell’organizzazione giudiziaria ovvero per i numerosi rinvii d’ufficio.

Deduce che la Corte di Lecce non ha tenuto conto della documentazione prodotta.

10. I motivi del ricorso principale sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; ambedue i motivi in ogni caso vanno respinti.

11. Si applica, ratione temporis, al caso di specie la previsione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. c), a tenor della quale “si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: (…) c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c. (…)” (il comma 2 sexies è stato inserito dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. d), a decorrere dall’1.1.2016).

Ai fini dell’applicazione dell’art. 2 cit., comma 2 sexies, rileva unicamente la circostanza per cui il presente giudizio di “equa riparazione” ha avuto inizio il 13.10.2017, dunque successivamente all’1.1.2016 (cfr. Cass. 10.10.2019, n. 25542; Cass. 9.10.2019, n. 25323).

Non osta quindi all’applicazione della presunzione iuris tantum prefigurata dall’art. 2, comma 2 sexies, lett. c), cit. la circostanza per cui il giudizio “presupposto” si è svolto quasi integralmente in epoca antecedente all’1.1.2016.

Del resto all’applicazione retroattiva dell’art. 2, comma 2 sexies, lett. c), cit. ai giudizi di “equa riparazione” pendenti alla data dell’1.1.2016 osta il rilievo per cui l’anzidetta disposizione introduce nuovi oneri probatori, sicchè chiama l’uno o l’altro dei contendenti ad addurre prove che in origine non era tenuto a fornire (cfr. in tal senso Cass. 9.10.2019, n. 25323).

In tal guisa il rischio di menomazione del diritto di difesa correlato ad oneri probatori prefigurati ex novo per nulla si prospetta in rapporto all’evenienza in cui unicamente il giudizio “presupposto” si sia sviluppato, anche soltanto in parte, in epoca antecedente al varo della novella di cui alla L. n. 208 del 2015.

12. A nulla vale addurre che la corte distrettuale non ha tenuto conto della durata irragionevole antecedente all’estinzione del giudizio “presupposto”.

La corte territoriale viceversa ne ha, quanto meno implicitamente, tenuto conto, allorchè, alla luce della ritenuta operatività della presunzione relativa di insussistenza del danno, ha evidentemente opinato nel senso che pregiudizio non vi fosse pur con riferimento al periodo antecedente al verificarsi dell’estinzione del giudizio “presupposto”.

13. Con il secondo mezzo di impugnazione il ricorrente principale si duole per l’asserita omessa considerazione dei riscontri probatori desumibili dalla documentazione prodotta.

In questi termini va rimarcato che con la documentazione allegata G.C. ambiva, sì, a dimostrare che “il processo (“presupposto”) si era protratto a causa di disfunzioni dell’organizzazione giudiziaria (…); che non aveva chiesto rinvii dilatori” (così ricorso principale, pag. 7). Tanto invero in linea con le indicazioni desumibili dall’ordinanza di questa Corte n. 22650 del 25.9.2018.

E però, si soggiunge, il ricorrente avrebbe dovuto ambire a dimostrare – eventualmente in chiave presuntiva – altresì, specificamente e comunque il “patema d’animo” sofferto a causa e per effetto dell’irragionevole protrazione del giudizio “presupposto” (sino all’estinzione).

La dimostrazione ulteriore e specifica del “patema d’animo” si impone, siccome, altrimenti, risulterebbe vanificata la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio di cui alla lett. c) dell’art. 2 cit., comma 2 sexies.

Nè, ben vero, il riscontro del “patema d’animo” può esser desunto tout court in via inferenziale dal natura officiosa e non già su istanza di parte dei rinvii disposti nel giudizio “presupposto”.

14. Si tenga conto in ogni caso che le doglianze afferenti al potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non danno luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabili nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

15. Il ricorso incidentale è inammissibile.

16. Rileva esaustivamente l’insegnamento n. 134 del 5.1.2017 di questa Corte, secondo cui il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello; quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d’appello, poichè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio.

17. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

18. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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