Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7042 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 21/10/2020, dep. 03/03/2022), n.7042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29248/2020 proposto da:

N.J., domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Onorato;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza 486/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

depositata il 30/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.J., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’Appello di Cagliari, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha dichiarato estinto per intervenuta rinuncia il giudizio volto a conseguire la riforma dell’impugnata decisione di rigetto in primo grado delle domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione o falsa applicazione dell’art. 306 c.p.c., posto che, contrariamente a quanto affermato dal decidente circa la regolarità del relativo atto “depositato telematicamente dal difensore dell’appellante con procura speciale a margine”, “nessuna procura speciale a margine dell’atto di rinuncia, depositato telematicamente, risulta in atti” e fermo, d’altro canto, che l’unica procura esistente all’interno del fascicolo, in ragione della sua genericità, non consentirebbe al difensore di effettuare atti che importano disposizione del diritto in contesa.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. L’unico motivo di ricorso è inammissibile poiché esso concreta la denuncia di un errore revocatorio a mente dell’art. 395 c.p.c., n. 4, dal momento che la Corte d’Appello, affermando che l’atto di rinuncia era nella specie corredato dall’apposizione a margine di una procura speciale, mostra di valorizzare l’esistenza un fatto la cui verità e’, a giudizio del ricorrente, incontrastabilmente esclusa dalle risultanze di causa non figurando a margine del detto atto alcuna procura speciale idonea allo scopo.

3. Non diversamente, quando, in disparte da ciò, si credesse che la censura sia motivata in relazione alla procura speciale rilasciata introduttivamente ai fini del giudizio, il motivo non supererebbe comunque il preliminare vaglio di inammissibilità, poiché l’allegazione in tal senso operata non si rivela debitamente autosufficiente.

Il motivo, invero, pur deducendo che la procura alle liti non contemplerebbe la facoltà per il difensore nominato di rinunziare alla lite, omette tuttavia di riprodurne il contenuto qualificante, precludendo in tal modo alla Corte di prendere diretta conoscenza della rilevabilità e della decisività della sollevata censura.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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