Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7041 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 12/03/2020), n.7041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28124-2018 proposto da:

C.I., rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA SCIFONI;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO,

23, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VILLA PIZZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GERARDO PIZZIRUSSO;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO,

23, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VILLA PIZZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GERARDO PIZZIRUSSO;

– ricorrente incidentale –

contro

C.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 346/2018 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata

il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.I., titolare dell’impresa individuale Reklama Grafik, ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 346/2018 del 20 marzo 2018.

L.M. resiste con controricorso e propone altresì un motivo di ricorso incidentale.

Il Tribunale di Macerata ha disposto la rimessione al Giudice di pace di Macerata, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, avendo L.M. convenuto C.I., titolare dell’impresa individuale Reklama Grafik, notificando la citazione di primo grado presso la sede della “ditta”, in (OMISSIS), e non presso la residenza della C., in (OMISSIS). La convenuta C.I. non si costituì davanti al Giudice di pace. Ha spiegato il Tribunale come, trattandosi di convenire una “ditta individuale”, la notificazione della citazione doveva svolgersi ai sensi dell’art. 138 c.p.c. e ss., non avendo rilievo la sede dell’impresa, se non, al più, come domicilio del suo titolare, ferma la necessità di svolgere ricerche presso i luoghi di cui all’art. 139 c.p.c.. La sentenza impugnata ha quindi affermato in motivazione che la notifica fosse affetta da nullità, rimasta non sanata, nullità da estendere all’intero giudizio di primo grado. In dispositivo, il Tribunale di Macerata ha poi dichiarato la “nullità della citazione”, rimettendo le parti innanzi al Giudice di pace di Macerata.

Il primo motivo di ricorso di C.I. deduce la violazione degli artt. 101,139 e 161 c.p.c., non avendo il Tribunale di Macerata dichiarato in dispositivo la nullità “derivata” della sentenza resa dal Giudice di pace in mancanza di contraddittorio (il che avrebbe anche dato luogo alla procedura esecutiva mobiliare promossa da L.M.).

Il secondo motivo di ricorso di C.I. deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c., per l’omessa pronuncia sulle spese processuali da parte del Tribunale di Macerata.

L’unico motivo del ricorso incidentale di L.M. allega la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 138 e 139 c.p.c.. La censura evidenzia come la citazione davanti al Giudice di pace fosse stata notificata prima “via pec all’indirizzo della ditta Reklama Grafik di C.I. e successivamente (vista la mancata consegna dovuta a “PEC disattivata”), a mezzo del servizio postale presso la sede della ditta, ove la notifica si è invece formalmente perfezionata in data 21.07.2016 a seguito di cd. compiuta giacenza per mancato ritiro dell’atto immesso in casetta”. La censura del ricorrente incidentale sottolinea, poi, l’alternatività dei luoghi indicati nell’art. 139 c.p.c..

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso incidentale potesse essere accolto per manifesta fondatezza, restando assorbiti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente principale ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Il ricorso incidentale è fondato per le seguenti ragioni.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, esattamente identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell’imprenditore stesso e va quindi notificata a quest’ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 c.p.c. e segg., e non già ai sensi dell’art. 145 c.p.c., – il quale riguarda le persone giuridiche, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui all’art. 36 c.c. e seguenti, (Cass. Sez. 3, 10/03/2000, n. 2814; Cass. Sez. 1, 02/10/1996, n. 8603; arg. anche da Cass. Sez. 6 – 1, 02/09/2015, n. 17499; Cass. Sez. 1, 19/01/2005, n. 1092).

E’ perciò in riferimento all’art. 138 c.c. e seguenti, che va accertata la regolarità della notificazione della citazione davanti al Giudice di pace eseguita nei confronti della convenuta C.I. presso la sede dell’impresa individuale Reklama Grafik, di cui è titolare, in (OMISSIS), e non presso la residenza di (OMISSIS). Il Tribunale di Macerata ha affermato che la notifica nella sede dell’impresa, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., è rituale soltanto se siano state compiute dapprima ricerche presso la casa di abitazione o nel luogo dove il destinatario ha l’ufficio o l’occupazione. In tal modo, il Tribunale ha esaminato la validità della notifica in questione senza uniformarsi all’interpretazione che al riguardo esprime costantemente questa Corte, e senza peraltro offrire elementi che possano consentire di superare tale interpretazione.

Invero, l’art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di effettuare la notifica presso la casa di abitazione o direttamente presso la sede dell’impresa o presso l’ufficio, purchè si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (Cass. Sez. 2, 13/08/2004, n. 15755; Cass. Sez. 3, 01/02/2010, n. 2266; Cass. Sez. 6 – 2, 26/10/2017, n. 25489). D’altro canto, presupposto di validità della notificazione ex art. 139 c.p.c., non è il preventivo tentativo di notifica a mani proprie, ex art. 138 c.p.c., che integra soltanto una modalità alternativa, ma, appunto, che essa sia eseguita ove il destinatario ha, nel comune di residenza, la casa di abitazione o l’ufficio od esercita l’industria o il commercio (Cass. Sez. 2, 16/02/2016, n. 2968). In sostanza, l’art. 139 c.p.c., pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune nel quale deve essere effettuata detta notificazione, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell’ambito del comune individuato secondo il suddetto criterio, è consentita la notificazione nell’ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l’industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d’abitazione, perciò senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione (Cass. Sez. 3, 26/07/2002, n. 11077; Cass. Sez. 3, 08/01/2010, n. 77).

In forza di tale principio, il Tribunale di Macerata avrebbe dovuto valutare se la citazione davanti al giudice di primo grado fosse stata comunque eseguita in un luogo posto nel comune di residenza di C.I., ricercando la destinataria nella sua casa di abitazione o, altrettanto validamente, dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

Non assume rilievo la circostanza addotta dalla ricorrente principale C.I. nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, secondo cui L.M., avendo riassunto il giudizio davanti al Giudice di pace in esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata n. 346/2018, avrebbe così “rinunciato per facta concludentia” alla “domanda di cui al controricorso incidentale”, non avendo perciò egli interesse a proporre tardivamente l’impugnazione incidentale stessa, tanto più che nel giudizio riassunto il Giudice di pace ha anche già pronunciato nuova sentenza.

Come da questa Corte già chiarito, l’acquiescenza tacita prevista dall’art. 329 c.p.c., è configurabile quando l’interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l’intento di non avvalersi dell’impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita – rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., – la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l’impugnazione di detta statuizione, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, che, se proposto, non può essere conseguentemente dichiarato inammissibile. Peraltro, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall’art. 353 c.p.c., comma 3, quando la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, non rendendo irrituale la riassunzione che sia avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell’art. 48 c.p.c., il quale, nell’ambito del sistema e con efficacia di principio generale, regola il coordinamento tra il giudizio riassunto dinanzi al diverso giudice e il giudizio di impugnazione della sentenza, che abbia disposto la relativa “translatio iudicii” (Cass. Sez. 3, 06/03/2006, n. 4794; Cass. Sez. 2, 26/07/2010, n. 17532); la mancata sospensione del processo riassunto, a norma dell’art. 48 c.p.c., comporta la nullità degli atti processuali compiuti, dalle parti e dal giudice, ivi comprese le sentenze eventualmente pronunciate, le quali, non di meno, vengono travolte per effetto dell’espansione – in forza del principio previsto dall’art. 336 c.p.c., – della cassazione della sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice.

Nè perciò può dirsi precluso, alla medesima parte che abbia riassunto la causa davanti al giudice di primo grado, a seguito della sentenza di appello che abbia dichiarato la nullità della notificazione della citazione introduttiva del primo giudizio, e contro la quale sia stata proposto ricorso, l’esperimento di ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., avverso qualsiasi capo della sentenza medesima.

Rimane assorbito dall’accoglimento del ricorso incidentale il primo motivo del ricorso principale, essendo peraltro in astratto non ravvisabile l’interesse a proporre ricorso per cassazione della parte che abbia visto accogliere la propria impugnazione dal giudice di appello, con rimessione della causa al primo giudice per nullità della notificazione della citazione introduttiva (o per una delle altre cause previste dall’art. 354 c.p.c.), ancorchè non sia stata espressamente dichiarata la nullità della sentenza di primo grado prospettata in sede di gravame.

L’accoglimento del ricorso incidentale, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta altresì l’assorbimento dell’ulteriore motivo del ricorso principale, circa l’omessa pronuncia sulle spese processuali. E’ vero che la sentenza pronunciata in grado di appello, la quale, a norma dell’art. 354 c.p.c., rimetta la causa davanti al giudice di primo grado, deve contenere la pronunzia in ordine all’onere delle spese processuali del processo di secondo grado. Tuttavia, il secondo motivo del ricorso principale è diretto contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata comunque ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata in accoglimento del ricorso incidentale, a seguito del quale la liquidazione delle spese va comunque svolta dal giudice di rinvio.

Va dunque avvolto il ricorso incidentale, rimanendo assorbiti i due motivi del ricorso principale, con rinvio della causa al Tribunale di Macerata in diversa composizione, che deciderà uniformandosi all’enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Poichè il ricorso di C.I., è rimasto, come detto, assorbito in entrambe le sue censure dall’accoglimento del ricorso incidentale, non trova applicazione, con riguardo ad esso, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, agli effetti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. Tale obbligo sussiste, infatti, soltanto “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile…”, e, trattandosi di misura eccezionale, la norma di cui al citato art. 13, comma 1 quater, non è suscettibile di interpretazione analogica; di tal che, l’integrale rigetto dell’impugnazione va ravvisato unicamente avendo riguardo all’esito complessivo dell’impugnazione e non alle singole sue doglianze, ed è da escludere allorchè, come nel caso in esame, i suoi motivi non vengano decisi per il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente correlato ad una pronuncia assorbente (Cass., Sez. 2, 06/02/2019, n. 3508).

PQM

La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbiti i due motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolte e rinvia la causa al Tribunale di Macerata in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA