Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7041 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 21/10/2020, dep. 03/03/2022), n.7041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12824/2020 proposto da:

N.S., domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Roma;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza 1654/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

depositata il 2/9/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.S. cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. g), art. 3, commi 3 e 5, artt. 5,14 e 15, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1-bis, e del D.P.R. n. 12 gennaio 2015, n. 21, art. 6, comma 6 e 16 nonché della violazione del diritto di difesa e della mancata ed insufficiente motivazione, oltreché dell’omessa istruttoria rispetto ad un fatto decisivo, per aver il decidente negato il riconoscimento delle misure reclamate ritenendo, in violazione dei criteri legali previsti a tal fine, il ricorrente non credibile, astenendosi dal disporne l’audizione, omettendo di valutarne le dichiarazioni in modo adeguato ed incorrendo in contraddizione circa la situazione interna dell’area di provenienza; 2) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per aver il decidente negato il riconoscimento della protezione umanitaria ancorché il ricorrente si dovesse considerare soggetto vulnerabile, in relazione alla situazione interna dell’area di provenienza, caratterizzata ancora da un condizione di sicurezza precaria, e si fosse integrato nel tessuto sociale nazionale; 3) della violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136, comma 2, per aver il decidente disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio gratuito del ricorrente a spese dello stato in ragione dell’infondatezza dell’appello e, dunque, benché nella specie non fossero ravvisabili né la mala fede né la colpa grave.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché esso assomma nel corpo di una rappresentazione indistinta e non altrimenti perscrutabile la denuncia di errori di diritto e di errori di giudizio, di violazioni di legge ed infrazioni motivazionali, di vizi di procedurali e vizi di interpretazione, il tutto in palese disaccordo col precetto di specificità del motivo di ricorso, nonché con le regole che sovrintendono nel giudizio di cassazione alla capitolazione delle violazioni di legge e alla deduzione dei vizi inficianti la motivazione, a prescindere comunque dalle quali si dovrebbe pur sempre osservare è che la sentenza, è ampiamente motivata, sia in ordine alla non necessità di nuova audizione, sia in relazione alla non credibilità dell’istante, sia in ordine alla mancanza di una situazione di conflitto generalizzato.

3. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile, risultando l’allegazione puramente reiterativa delle difese già espresse in sede di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’impugnazione ovvero rappresentativa di fatti non sottoposti al vaglio di merito, onde esso, oltre che generico, sottende unicamente un’istanza di riesame del responso di merito, che non può formare oggetto del sindacato di questa Corte.

3. Il terzo motivo di ricorso, premesso che la censura, anche a prestar fede al tenore testuale del motivo sembra riferirsi al deliberato tribunalizio, atteso che la Corte d’Appello non fa menzione di alcuna revoca del provvedimento di ammissione del ricorrente al gratuito patrocino a spese dello Stato, onde su di essa è caduto il giudicato conseguente alla mancata impugnazione del relativo capo della decisione di primo grado, è infondato poiché anche quando il provvedimento di revoca non sia adottato nella forma del separato decreto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, ciò non immuta comunque il regime impugnatorio di legge, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 sicché va escluso che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con il provvedimento che definisce il merito, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 113 (Cass., Sez. III, 8/02/2018, n. 3028).

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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