Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7040 del 28/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 28/03/2011), n.7040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

RICCIO ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4 793/2 006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/07/2006 R.G.N. 8166/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso; che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, all’esito di nuova consulenza medica, e di relativo supplemento, confermava la statuizione di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta da B.F. nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze, del Ministero dell’Interno e dell’Inps per ottenere la pensione o l’assegno di invalidità civile. La Corte riportava le affezioni riscontrate dal CTU, il quale aveva concluso che, nonostante l’evoluzione peggiorativa dell’affezione all’apparato respiratorio, il B. aveva solo il 70% di invalidità; il CTU aveva peraltro esaminato tutta la documentazione medica depositata ed aveva risposto alle deduzioni critiche formulate dal ricorrente.

Avverso detta sentenza il B. ricorre con un motivo.

L’Inps e i due Ministeri resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si censura la sentenza per difetto di motivazione, per avere attribuito alla cardiopatia solo il grado minimo di invalidità del 41%, mentre, secondo tabella questa affezione va da un minimo del 41% ad un massimo del 50%; altrettanto sottostimata sarebbe stata la malattia respiratoria cui era stato attribuito il 15%, mentre secondo tabella sarebbe del 75%; vi era inoltre la malattia artrosica valutata nel 25% e l’ipoacusia per il 10%. Il ricorso non merita accoglimento.

E’ stato infatti più volte affermato (tra le tante Cass. n. 9988 del 29/04/2009) che “In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice.” Con il presente ricorso non è stata dedotta alcuna devianza da parte del CTU d’appello (che si è peraltro espresso conformemente a quello di primo grado) dalla nozioni correnti della scienza medica, ma solo il soggettivo convincimento che alcune delle affezioni andassero valutate in misura maggiore. Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche del 203, non applicabili ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA