Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7040 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SIT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore T.

A., elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione

Trionfale n. 123, presso lo studio dell’Avv. Nicola Roselli,

rappresentata e difesa dall’Avv. Di Risio Giuseppina del foro di

Vasto (Ch) come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via della

Frezza 17, presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Cossu

Benedetta, Antonietta Coretti e Fabrizio Correra per procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 433/06 della Corte di Appello

degli Abruzzo, L’Aquila, del 27.04.2006/18.05.2006 nella causa

iscritta al n. 717 del R.G. anno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02.02.2010 dal Cons. Dott. A. De Renzis;

udito l’Avv. Antonino Sgroi, per delega dell’Avv. Antonietta Coretti,

per l’INPS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. FINOCCHI GHERSI

Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Chieti con sentenza n. 16 del 17/20.01.2005 accoglieva l’opposizione proposta dalla SIT S.r.l. contro la cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali INPS e per l’effetto annullava tale cartella per l’importo eccedente L. 18.151.000 (pari ad Euro 9.374,21) rispetto all’importo complessivamente richiesto di L. 47.778.000 (pari ad Euro 24.675,27).

L’opponente SIT eccepiva l’infondatezza della pretesa azionata (riguardante omesso versamento di contributi per il periodo gennaio/novembre 1997 e per il periodo gennaio/febbraio 1998, sgravi indebiti, con relative sanzioni irrogate per ritardata presentazione dei modelli DM/10 M), avendo provveduto a pagare “spontaneamente” il dovuto e a sanare il residuo in data 19.05.1998, come da assegno circolare Banco di Roma.

A seguito di appello dell’INPS la Corte di Appello di L’Aquila con sentenza n. 433 del 2006 ha riformato la decisione di primo grado rigettando l’opposizione delle SIT avverso la cartella esattoriale.

La Corte territoriale ha ritenuto infondato il rilievo, mosso dall’appellata società, circa l’inesistenza dello ius postularteli in capo all’INPS, affermando che tale ente aveva prodotto in appello la procura ad litem; quanto al merito, ha ritenuto infondata la tesi espressa dal primo giudice circa la spontaneità del pagamento; ha osservato inoltre che la mancata presentazione dei modelli DM/10 M integrava “evasione” contributiva, dal che conseguiva non solo l’applicazione della sanzione “una tantum”, prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, ma anche la non rideterminazione premiale del debito contributivo in termini di sgravi e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

La SIT ricorre con quattro motivi.

L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., e vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La ricorrente in particolare sostiene che al momento della proposizione dell’atto di appello non risultava prodotto il documento relativo alla procura generala ad litem, dal che l’erroneità dell’impugnata sentenza, che non ha rilevato l’inammissibilità del gravame proposto dall’INPS. Il motivo è infondato.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di omesso deposito della procura generale ad litem il giudice non può dichiarare l’invalidità della costituzione della parte, senza avere prima provveduto a formulare invito – in adempimento al dovere impostogli dall’art. 182 c.p.c., comma 1 – a produrre il documento mancante. Tale invito ben può essere rivolto anche dal giudice di appello e la produzione del documento ha l’effetto di sanare “ex tunc” l’irregolarità della costituzione (ex plurimis Cass. n. 13434 del 2002; Cass. n. 1711 del 2000; Cass. n. 10382 del 1998 e altre decisioni conformi).

Orbene nel caso di specie l’ente previdenziale ha provveduto, a seguito dell’eccezione della parte appellata e dell’invito del giudice di appello, a depositare all’udienza di discussione la procura, circostanza riconosciuta dalla medesima appellata (cfr.

pagina 7 del ricorso per Cassazione). La produzione dell’atto di procura ha sanato l’originario difetto dello ius postulandi, sicchè correttamente il giudice di appello ha ritenuto superata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello sotto l’evidenziato profilo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 434 c.p.c., e dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La ricorrente afferma che, a fronte di una generica censura sollevata dall’INPS in sede di appello e di un semplice richiamo di una pronuncia di questa Corte in materia di sgravio contributivo, il giudice di appello è incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo esteso l’esame ad una parte della decisione di primo grado non fatta oggetto di specifica contestazione.

La censura non coglie nel segno e va disattesa.

Dall’esame degli atti, che può effettuarsi in sede di legittimità prospettandosi un error in procedendo riconducibile sotto – l’art. 360 c.p.c., n. 4, risulta che nella comparsa di risposta in grado di appello la SIT si era limitata ad eccepire l’inammissibilità dell’appello dell’INPS sotto il profilo anzidetto dalla carenza di rappresentanza processuale, ma non aveva preso posizione sul merito, come del resto precisa la stessa sentenza impugnata (pag. 2 rigo 5).

In questa situazione non è ravvisabile alcun vizio di ultrapetizione nè violazione dell’art. 434 c.p.c..

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta difetto di motivazione circa un fatto decisivo della controversia in relazione all’asserita tardività della regolarizzazione spontanea.

Al riguardo sostiene che la Corte di appello, con motivazione lacunosa ed insufficiente, ha disconosciuto il requisito della spontaneità del pagamento effettuato il 19 maggio 1998, pur essendo intervenuto un semplice accertamento ispettivo da parte dell’INPS ed essendo mancata una specifica richiesta di pagamento o una formale contestazione dell’inadempienza contributiva.

La doglianza è infondata, in quanto tende ad ottenere il riesame di una valutazione del giudice di merito, il quale ha osservato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, come non possa ritenersi spontaneo il pagamento di contributi effettuato, sotto l’effetto psicologico che svolge un accertamento ispettivo, quando si abbia la consapevolezza di non essere in regola.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, e della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, nonchè vizio di motivazione.

La censura si riferisce alla mancata presentazione dei modelli DM/10M, che il giudice di appello ha qualificato in termini di “evasione” comportante l’applicazione della sanzione prevista dalla richiamata L. n. 662 del 1996, mentre la ricorrente sostiene sul punto la non intenzionalità dell’evasione, potendosi configurarsi omessa registrazione (nonchè denuncia), ma accompagnata dalla compiuta registrazione obbligatoria dei lavoratori annotati nel registro paga e matricola. Il che, ad avviso della stessa ricorrente, aveva consentito agli ispettori INPS di accertare l’omesso invio dei modelli DM/10.

La ricorrente aggiunge che quest’ultima circostanza sarebbe stata del tutto trascurata dalla Corte aquilana, anche in relazione alla sopravvenuta normativa più favorevole di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel comporre contrasto giurisprudenziale in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, ha affermato che la mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della “evasione” e non già della semplice “omissione” contributiva, ricadente nella previsione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. b), comminante una sanzione “una tantum”, che può essere evitata effettuando la denuncia della situazione debitoria “spontaneamente” (prima cioè di contestazioni o richieste dell’ente), senza che, “in subiecta materia “, spieghi influenza l’entrata in vigore – della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e segg., (configurante la fattispecie dell’evasione contributiva in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro), attesa l’indiscutibile inapplicabilità alle vicende precedenti alla sua entrata in vigore (Cass. S.U. n. 4808 del 7 marzo 2005; Cass. n. 1552 del 2003; Cass. n. 5386 del 2003; in senso difforme Cass. n. 14727 del 2003 e n. 533 del 2003).

Orbene la sentenza impugnata segue l’esposto indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte, giungendo, come già detto, alla corretta conclusione della sussistenza nel caso di specie dell’evasione contributiva, con la conseguente applicazione della sanzione una tantum in relazione alla L. n. 662 del 1996, e ritenendo non applicabile al caso di specie il beneficio della rideterminazione del debito contributivo in termini di sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali.

5. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 10,00, oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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