Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7040 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 03/03/2022), n.7040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29727/2020 proposto da:

I.H., elettivamente domiciliato in Torino, via

Guicciardini 3, presso lo studio dell’avv. Lorenzo Trucco, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1014/2020 della Corte d’appello di Bologna,

depositata il 15/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2021 dal Consigliere Dott. ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1014/2020, depositata il 15/04/2020, la Corte d’appello di Bologna ha confermato, all’esito dell’impugnazione del richiedente asilo, la decisione del giudice di primo grado che ha respinto la domanda di protezione sussidiaria e umanitaria.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione I.H., affidato a due motivi.

Il Ministero dell’interno, che non si è difeso con controricorso, ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, anche in relazione alla mancata audizione del ricorrente, nonostante la richiesta di quest’ultimo, salvo poi rinvenire contraddizioni nel racconto, che invece avrebbe dovuto ritenersi coerente con il quadro generale della situazione esistente in Nigeria.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 10 Cost., per avere la Corte d’appello escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, mentre invece la situazione in Nigeria rappresentava un quadro in cui le libertà democratiche appaiono una lontana chimera, dovendosi considerare anche la posizione del ricorrente, che la lasciato il suo Paese, devastato dalla povertà, in condizioni di assoluta precarietà e l’integrazione sociale conseguita in Italia.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. Il giudizio di inammissibilità attiene senza dubbio alla parte del motivo in cui è censurata l’immotivata mancata audizione in appello del richiedente asilo, che parte ricorrente ha dedotto come genericamente utile per valutare la sua credibilità, poi esclusa dalla Corte di merito.

Non sussiste, infatti, alcun obbligo per il giudice di merito di procedere in maniera all’audizione del ricorrente, là dove la stessa sia ritenuta inutile al fine del decidere.

Questa Corte ha più volte affermato l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori. Ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio, non è nulla la sentenza di merito che – come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia – rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto all’audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione (Cass., Sez. 1, n. 33858 del 19/12/2019; Cass., Sez. 1, Sez. 3, n. 11924 del 19/06/2020).

Nel caso di specie, tale valutazione di inutilità è implicita nella statuizione successivamente adottata.

3. Per il resto il capitolo è inammissibile per due ordini di motivi.

3.1. In primo luogo, la decisione di appello ha affermato l’intervenuto giudicato sul giudizio di non credibilità, evidenziando che la statuizione sul punto non è stata espressamente impugnata. Solo successivamente ha ribadito le ragioni della ritenuta mancanza di credibilità e l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La mancata censura di una delle rationes decidendi, comporta il passaggio in giudicato della statuizione sulla credibilità e sul conseguente diniego della protezione sussidiaria nelle forme previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), sicché le censure formulate con il ricorso per cassazione, con riferimento a tale forma di protezione sono inammissibili.

3.2. Il secondo luogo, le critiche mosse alla decisione sono riconducibili a generalizzate contestazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, riferita al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nell’epigrafe ma poi, nell’illustrazione del motivo, invocata in modo aspecifico, con una critica che attiene al merito della decisione.

4. Anche il secondo motivo di impugnazione è inammissibile, contenendo una illustrazione dei requisiti astratti per l’ottenimento della protezione umanitaria che si accompagna ad una generica allegazione della ritenuta esistenza degli stessi nel caso di specie.

5. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi l’intimato difeso con controricorso.

6. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

L’attualità o meno dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non rileva direttamente ai fini della pronuncia sui presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato, atteso che tale pronuncia lascia impregiudicata la questione della debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall’inizio ne era escluso anche il pagamento (v. da ultimo Cass., Sez. 3, n. 11116 del 10/06/2020).

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso;

dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA