Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 704 del 15/01/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 704 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34384-2006 proposto da:
CUNIETTI

GIUSEPPE

LORENZO,

CUNIETTI

MARIANO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO
MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato SPINOSO
ANTONINO, che li rappresenta e difende unitamente
agli avvocati PRINCIPE GIUSEPPE, GRATTAROLA MASSIMO;
– ricorrenti contro
2013
1528

D 1.

CUNIETTI ANDREA CNTNDR27S02B701M, CUNIETTI MARIO
CNTMRA38E29B701N, CUNIETTI ANTONIO CNTNTN31M11B701N,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI
268-A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI
ALESSIO, che li rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 15/01/2014

all’avvocato PARODI CLAUDIO;
– controricorrenti nonchè contro

BELLATO ARMELLA ANNA MARIA, ARMELLA CHIARA ROSA
MARIA, CUNIETTI MARIA ROSA, ARMELLA ANTONIO VINCENZO;

avverso la sentenza n.

1031/2006 della CORTE

D’APPELLO di TORINO, depositata il 2f05-/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato PETRETTI Alessio PETRETTI difensore
dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso
e si riporta agli scritti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’integrazione del contraddittorio nei confronti
di Antonio ARMELLA, in subordine per l’accoglimento
del quarto motivo e per l’assorbimento degli altri
motivi del ricorso.

– intimati –

FATTO E DIRITTO
Rilevato che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di
Torino n. 1031 del 2006, depositata il

174 ott

e 2006, hanno proposto

ricorso Mariano e Giuseppe Lorenzo Cunietti;

contraddittorio mediante notifica ad Armella Antonio Vincenzo, resistente
contumace nel giudizio di appello;
Considerato che manca agli atti la prova dell’avvenuta ricezione da parte
dello stesso della copia del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dispone la produzione, ad opera dei ricorrenti, della prova
dell’avvenuta ricezione da parte di Armella Antonio Vincenzo della
notifica del ricorso, o, in mancanza, una nuova notifica del ricorso nei
confronti dello stesso, assegnando il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo e
manda alla cancelleria per le comunicazioni d’ufficio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda
Civile

. 1 28 maggio 2013.

Vista la richiesta del P.G. presso questa Corte di integrazione del

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