Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7039 del 28/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 28/03/2011), n.7039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERTO

ASCARI 192, presso lo studio dell’avvocato QUARANTA FRANCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LONGHIN ROBERTO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati VUOSO LUCIO, MORAGGI DONATELLA, che

lo rappresentano e difendono, giusta procura notarile in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 182/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/03/2009 R.G.N. 574/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato QUARANTA FRANCO;

udito l’Avvocato FAVATA EMILIA per delega MORAGGI DONATELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino, confermando la statuizione di primo grado, aveva accertato la fondatezza della pretesa dell’Inail di operare le trattenute per il contributo di solidarietà sulle retribuzioni di L.E., dipendente dello stesso Istituto, ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 64 comma 5.

Avverso detta sentenza il L. propone ricorso con due motivi illustrati da memoria.

L’Inail resiste con controricorso.

Diritto

OSSERVA

Con il primo mezzo si censura la sentenza per violazione della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5 e dell’art. 12 preleggi, nonchè per difetto di motivazione.

Con il secondo motivo si denunzia violazione del medesimo art. 64 nonchè degli artt. 3, 38 e 53 Cost..

Sostiene il ricorrente che il contributo di solidarietà non poteva essere trattenuto sulla retribuzione spettante essendo egli ancora in servizio, ma solo sulla pensione.

Il ricorso è fondato.

Infatti è già stato affermato (Cass. n. 11732 del 20/05/2009) che “In materia di contribuzione previdenziale, la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpreta nel senso che il contributo di solidarietà del due percento ivi introdotto si applica, a decorrere dal 1^ ottobre 1999, soltanto sulle prestazioni integrative contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, nel cui ambito va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio. Ne consegue che tale contributo di solidarietà va applicato sulle prestazioni integrative “erogate”, nonchè sulle prestazioni “maturate”, ossia sulle prestazioni che, pur essendosi perfezionata l’acquisizione del relativo diritto, non possono essere corrisposte, in tutto o in parte, per la ricorrenza di condizioni impeditive o limitative della loro erogabilità.” Detta sentenza è stata seguita da numerosissime altre conformi, che hanno ribadito la imprescindibilità del dato normativo per cui la trattenuta per il contributo di solidarietà va effettuata sulle “pensioni integrative maturate” e non già sulle “retribuzioni”.

Il ricorso va quindi accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello di Torino in diversa composizione che deciderà la causa sulla base del principio sopra enunciato e deciderà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnate e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

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