Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7039 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOMET SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore T.

M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Circonvallazione

Trionfale n. 123, presso lo studio dell’Avv. Nicola Roselli,

rappresentata e difesa dall’Avv. Di Risio Giuseppina del foro di

Vasto (Ch) come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via della

Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamele, dagli Avv.ti Coretti

Antonietta, Fabrizio Correra e Benedetta Cossu per procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 432/06 della Corte di Appello

degli Abruzzi L’Aquila del 27.04.2006/18.05.2006 nella causa iscritta

al n. 685 del R.G. anno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02.02.2010 dal Cons. Dott. A. De Renzis;

udito l’Avv. Antonino Sgroi, per delega dell’Avv. Antonietta Coretti,

per l’INPS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. FINOCCHI GHERSI

Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Chieti con sentenza del 20.01.2005 accoglieva i l’opposizione proposta dalla SOMET SNC contro la cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali INPS, sul presupposto che per tali contributi fosse stata presentata regolare domanda di condono, integralmente onorato.

Proponeva appello l’INPS sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice,la società aveva presentato una prima domanda di condono ex L. n. 166 del 1991, versando solo la prima rata (L. 3.009.000 rispetto al dovuto di L. 6.0 18.000). L’ente previdenziale aggiungeva che anche per la seconda domanda di condono ex L. n. 63 del 1993, non era stata pagata l’ultima rata.

Costituendosi, la società eccepiva l’inammissibilità dell’appello per mancato deposito della procura ad litem da parte dell’INPS e, in punto di merito, chiedeva il rigetto dell’appello, per essere stati pagati gli importi relativi al condono.

All’esito la Corte di Appello di L’Aquila con sentenza n. 432 del 2006 ha accolto l’appello e per l’effetto ha respinto l’opposizione avverso la cartella esattoriale proposto dalla società SOMET. Quanto alla procura ad litem il giudice di appello ha ritenuto che la stessa fosse stata prodotta in grado di appello e, quanto al merito, lo stesso giudice ha osservato che il primo condono non era stato onorato e che non era stata pagata la quarta rata del secondo condono.

La SOMET ricorre con tre motivi L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., e vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La ricorrente in particolare sostiene che al momento della proposizione dell’atto di appello non risultava prodotto il documento relativo alla procura generala ad litem, dal che l’erroneità dell’impugnata sentenza, che non ha rilevato l’inammissibilità del gravame proposto dall’INPS. Il motivo è infondato.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale in caso di omesso deposito della procura generale ad litem il giudice non può dichiarare l’invalidità della costituzione della parte, senza avere prima provveduto a formulare invito – in adempimento al dovere impostogli dall’art. 182 c.p.c., comma 1 – a produrre il documento mancante. Tale invito ben può essere rivolto anche dal giudice di appello e la produzione del documento ha l’effetto di sanare “ex tunc”” l’irregolarità della costituzione (ex plurimis Cass. n. 13434 del 2002; Cass. n. 1711 del 2000; Cass. n. 10382 del 1998 e altre decisioni conformi).

Orbene nel caso di specie l’ente previdenziale ha provveduto, a seguito dell’eccezione della parte appellata e dell’invito del giudice di appello, a depositare la procura all’udienza del 16 marzo 2006, circostanza riconosciuta dalla medesima appellata (pag. 7 del ricorso per Cassazione). La produzione dell’atto di procura ha sanato l’originario difetto dello ius postularteli, sicchè correttamente il giudice di appello ha ritenuto superata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello sotto l’evidenziato profilo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 434 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La ricorrente afferma di avere rilevato in sede di comparsa di costituzione che l’atto di appello dell’INPS era incentrato sulla natura decadenziale del termine di adempimento dei ratei di condono, mentre i termini del contendere riguardavano la diversa questione della compatibilità dei ratei versati in adempimento di un precedente condono non interamente onorato.

Aggiunge che tale specifico punto della sentenza di primo grado non era stato contrastato con l’atto di impugnazione, di talchè esso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ex art. 434 c.p.c., oltre che infondato.

La ricorrente osserva ancora che la corte aquilana in questa situazione è incorsa anche nel vizio di “ultrapetizione”, avendo esteso il proprio esame ad una parte della decisione di primo grado no non oggetto di specifica censura, ma soltanto genericamente e superficialmente investita in loto della impugnazione.

Il motivo è privo di pregio e va disatteso.

Il giudice di appello ha rilevato che l’INPS aveva contestato la decisione di primo grado proprio in relazione alla questione del condono previdenziale, deducendo l’incompletezza dei versamenti effettuati dalla società Somet sia in relazione al primo condono che in relazione al secondo.

Così ricostruito l’ambito del giudizio di secondo grado, non si ravvisano profili di ultrapetizione nella decisione del giudice di appello rispetto alle questioni sottoposte all’esame del giudice di prime cure e riproposte dall’appellante in sede di gravame.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione dell’impugnata decisione, per avere valutato in maniera superficiale e sommaria i fatti di causa riguardanti la vicenda delle domande di condono e per non avere verificato che sulla base della documentazione prodotta la società aveva provveduto a versare le rate relative sia al primo che al secondo condono.

L’esposta censura può ritenersi assorbita per effetto del rigetto del secondo motivo ed in relazione alle argomentazioni ivi svolte, con l’ulteriore precisazione che in ogni caso trattasi di apprezzamento, non consentito in sede di legittimità, in quanto diretto a contrastare accertamento in fatto condotto dal giudice di appello sulla base di prove documentali.

4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 12,00, oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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