Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7039 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 12/03/2020), n.7039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27920-2018 proposto da:

P.A.F., O.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO IMPROTA, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCIANO

CANNATA;

– ricorrenti –

contro

B.O., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO RIZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1479/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

O.G. e P.A.F. propongono ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 1479/2018 pronunciata il 26 giugno 2018 dalla Corte d’Appello di Catania. B.O. resiste con controricorso.

La Corte d’Appello ha rigettato il gravame avanzato da O.G. e P.A.F. contro la decisione di primo grado resa il 12 febbraio 2016 dal Tribunale di Catania. Il Tribunale aveva respinto la domanda ex art. 2932 c.c., di O.G. e P.A.F., inerente ad un preliminare del (OMISSIS), con cui B.R. (padre di B.O.) aveva promesso di vendere a P.G. (marito e padre rispettivamente di O.G. e P.A.F.) un fondo rustico sito in (OMISSIS). Secondo il primo giudice, ostativa alla pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., si rivelava la mancata realizzazione della condizione di efficacia correlata alla stipula di convenzione edilizia con il Comune per l’approvazione del progetto di lottizzazione presentato da B.R.. La Corte d’Appello di Catania ha poi evidenziato che la scrittura del (OMISSIS) conteneva una promessa di vendita di area edificabile, con obbligo del promissario acquirente P.G. di pagare il corrispettivo in parte in denaro ed in parte con la realizzazione di quattro villette. Al ragionamento seguito dal Tribunale, la Corte d’Appello aggiungeva la considerazione che gli estremi delle concessioni edilizie condizionavano, prima ancora che l’efficacia, la validità stessa della convenzione, agli effetti della L. n. 47 del 1985, art. 17.

Il primo motivo di ricorso di O.G. e P.A.F. denuncia la nullità della sentenza impugnata, in quanto sorretta da motivazione meramente apparente.

Il secondo motivo di ricorso deduce la falsa applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 17, essendo oggetto di causa il trasferimento di un terreno, mentre la norma citata riguarda solo l’alienazione di edifici o loro parti.

Il terzo motivo allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., dovendosi porre in capo a B.O. le spese di lite.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

I primi due motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati. Valutando la prima censura alla stregua dei parametri legislativi di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, e all’art. 118 disp. att. c.p.c., (che in realtà i ricorrenti neppure indicano), deve osservarsi come la sentenza della Corte di Catania contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. I giudici di secondo grado, pur motivando “per relationem”, hanno dato sinteticamente conto delle ragioni della conferma in rapporto all’infondatezza dell’unico motivo di impugnazione (che negava la configurabilità di una condizione e piuttosto ravvisava un’obbligazione del promittente venditore di ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie alla costruzione). La Corte di Catania ha quindi aggiunto la considerazione che, essendo il preliminare prodromico a realizzare un frazionamento di un terreno a scopo edificatorio, i requisiti di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18, (ratione temporis operante) incidessero sulla validità dell’operazione traslativa finale, e non solo quindi come condizione di efficacia, con conseguente impossibilità oggettiva di concludere il contratto definitivo ed impedimento assoluto altresì alla emissione della sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., (cfr. Cass. Sez. 2, 28/09/1994, n. 7893; Cass. Sez. 2, 21/02/2008, n. 4522).

Il secondo motivo di ricorso risulta, per il resto, del tutto carente della specifica indicazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, del contenuto essenziale del contratto preliminare del (OMISSIS), onde consentire di comprendere se si trattasse, o meno, di trasferimento di un lotto di terreno (e non di dunque di edifici), operazione che imponeva comunque l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le relative prescrizioni, L. 28 febbraio 1985, n. 47, ex art. 18. Nel regime emergente dalla L. n. 47 del 1985, artt. 18 e 40, sussisteva invero la nullità di carattere assoluto di ogni atto di trasferimento senza l’allegazione, per i terreni, del certificato di destinazione urbanistica, e, per gli edifici, senza l’indicazione degli estremi della licenza o concessione “ad aedificandum” (rilasciata eventualmente in sanatoria), ovvero, in mancanza, senza l’allegazione della domanda di sanatoria (cfr. Cass. Sez. 2, 17/08/1999, n. 8685).

D’altro canto, i ricorrenti non propongono alcuna censura avverso l’ulteriore “ratio decidendi”, distinta ed autonoma, attinente all’inefficacia pattiziamente convenuta del contratto preliminare di compravendita immobiliare in attesa dell’approvazione del progetto di lottizzazione e del rilascio delle concessioni edilizie: si tratta di argomento giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare da solo la pronuncia adottata, sicchè la mancata impugnazione di tale ragione decisoria rende irrilevante l’esame dei restanti motivi, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata.

Il terzo motivo di ricorso è poi infondato per logica derivazione, in quanto la condanna alle spese processuali dei pregressi gradi disposta nei confronti dei ricorrenti trova il suo fondamento nell’art. 91 c.p.c., che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione totale o parziale delle stesse.

Il ricorso va perciò rigettato e i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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