Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7039 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 03/03/2022), n.7039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27517/2020 proposto da:

S.M.S., elettivamente domiciliato in Forlì, viale

Matteotti 115, presso lo studio dell’avv. Rosaria Tassinari, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1072/2020 della Corte d’appello di Bologna,

depositata il 21/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2021 dal Consigliere Dott. ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1072/2020, depositata il 21/04/2020, la Corte d’appello di Bologna ha confermato, all’esito dell’impugnazione del richiedente asilo, la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda di protezione internazionale e umanitaria.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.M.S., affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’interno, che non si è difeso con controricorso, ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere la Corte d’appello applicato il principio dell’onere della prova attenuato e per non avere valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonché per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e omesso esame di fatti decisivi per non avere ritenuto rilevante la minaccia proveniente da un agente privato.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere la Corte d’appello riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata come definita nella sentenza della Corte di Giustizia C-465/07 meglio conosciuta come “Elgafaji”.

Con il terzo motivo è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il giudice di merito esaminato compiutamente la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale ed internazionale di fornire protezione a persone che fuggono da paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una vita senza pericoli per la propria vita e incolumità, non essendo stato valorizzato il parametro dell’inserimento sociale, mentre il ricorrente aveva svolto attività lavorativa.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Com’e’ noto, in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi. Non può, infatti, essere rimesso al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse, compiendo un’attività di specificazione dei motivi che è onere della parte effettuare (Cass., Sez. 2, n. 26790 del 23/10/2018).

Nella specie, il motivo deve ritenersi inammissibile, poiché dalla lettura dello stesso, che, come sopra evidenziato, contiene plurime censure, non è possibile individuare le specifiche critiche riconducibili all’una o all’altra ragione posta a fondamento del ricorso, risolvendosi il motivo stesso in una critica generalizzata alla decisione, in punto credibilità della narrazione, ove sono commiste valutazioni in fatto e in diritto.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile, perché non illustra con la dovuta specificità la tempestiva allegazione di fonti internazionali diverse da quelle che – contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente – sono state esaminate dalla Corte di appello, e richiamate in motivazione, ma viene sollecitata impropriamente una revisione dell’accertamento di fatto circa la situazione socio/politica della zona di provenienza.

4. Il terzo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, pur prendendo atto dell’esistenza di un’occupazione lavorativa a tempo determinato del ricorrente, ha rilevato che quest’ultimo non ha allegato quei sei motivi che consentano di ritenere esistente una condizione di vulnerabilità individuale, considerate anche le ragioni poste a fondamento della richiesta protezione, legate prettamente a motivi privatistici, e la presenza di legami familiari nel Paese di origine, dove ha genitori e fratelli.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi l’intimato difeso con controricorso.

7. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

L’attualità o meno dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non rileva direttamente ai fini della pronuncia sui presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato, atteso che tale pronuncia lascia impregiudicata la questione della debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall’inizio ne era escluso anche il pagamento (v. da ultimo Cass., Sez. 3, n. 11116 del 10/06/2020).

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso;

dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA