Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7038 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 25/10/2016, dep.20/03/2017),  n. 7038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 2481 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

B.D., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dagli avvocati Giovanni Iacopetti

(C.F.: CPT GNN 54L25 E7150) e Alfredo Codacci Pisanelli (C.F.: CDC

LRD 53P11 H501X);

– ricorrente –

nei confronti di:

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), quale

procuratrice di GENERALI ITALIA S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

dei procuratori speciali Pa.Vi. e C.G.;

– S.T., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi,

giusta distinte procure in calce e a margine del controricorso,

dagli avvocati David Morganti (C.F.: MRG DVD 57S02 G7028) e Adriano

Montinari (C.F.: MNT DRN 52Al2 E715);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.

1261/2013, depositata in data 26 luglio 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

25 ottobre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Giovanni Iacopetti, per il ricorrente;

l’avvocato David Morganti, per i controricorrenti;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I genitori di B.D. (che ha raggiunto la maggiore età nel corso del processo e lo ha quindi proseguito in proprio) agirono in giudizio nei confronti di S.T. e delle Assicurazioni Generali S.p.A. (oggi Generali Italia S.p.A.) per ottenere il completo risarcimento dei danni subiti dal figlio per la frattura del femore riportata a seguiti) di un sinistro stradale causato dal S., ed in relazione ai quali avevano già raggiunto un accordo transattivo con la compagnia di assicurazione, sostenendo che, dopo l’accordo, si era verificato un imprevedibile aggravamento dei suddetti danni. Il Tribunale di Lucca ritenne prescritto il diritto di parte attrice, e la Corte di Appello di Firenze confermò tale decisione, ma la pronunzia di secondo grado venne cassata con rinvio con la sentenza 5 aprile 2012 n. 7543 di questa Corte.

All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Firenze ha nuovamente confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda del B., con diversa motivazione.

Ricorre il B., sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso il S. e Generali Italia S.p.A.. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del disposto degli artt. 2043, 2054, 2056 e 2697 c.c.. Correlativo vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per difetto di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del disposto degli artt. 2043, 2054 e 2056 (in relazione all’art. 1227, comma 2) e 2697 c.c.. Correlativo vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per difetto e/o contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

I due motivi del ricorso sono connessi e si possono esaminare congiuntamente.

Essi sono inammissibili nella parte in cui denunziano vizi di motivazione ai sensi del testo abrogato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile nella fattispecie in virtù della data di pubblicazione della sentenza impugnata (luglio 2013).

Sono infondati nella parte in cui denunziano violazione di legge.

Non vi è contestazione sulla avvenuta inclusione anche dei danni futuri nell’oggetto della transazione stipulata dalle parti.

Tanto premesso, in diritto la corte di merito ha correttamente applicato il principio per cui, in siffatta ipotesi, l’accordo transattivo copre anche gli sviluppi futuri dei danni oggetto dell’accordo stesso, ad esclusione di quelli non ragionevolmente prevedibili al momento della stipulazione (in tal senso si vedano: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20981 del 12/10/2011, Rv. 619863; Sez. 3, Sentenza n. 12320 del 10/06/2005, Rv. 582487; Sez. 3, Sentenza n. 11592 del 31/05/2005, Rv. 582449; Sez. 3, Sentenza n. 615 del 17/01/2003, Rv. 559812; Sez. 3, Sentenza n. 7215 del 05/08/1997, Rv. 506437; Sez. 3, Sentenza n. 5576 del 03/11/1984, Rv. 437249).

In fatto ha ritenuto, anche sulla base della consulenza tecnica di ufficio svolta in corso di giudizio, che i danni ulteriori denunziati dal B. erano ragionevolmente prevedibili (ed anzi erano stati per certi versi addirittura previsti) al momento dell’accordo transattivo.

Il punto effettivamente in contestazione è dunque in realtà proprio quest’ultimo, e cioè la prevedibilità o meno, al momento della transazione, dei danni ulteriori concretamente denunziati dal B. (ridotto accrescimento dell’arto fratturato; necessità di nuove operazioni chirurgiche).

Ma è evidente che si tratta di una questione di fatto, sulla quale nella sentenza impugnata vi è ampia e adeguata motivazione, fondata su una corretta analisi del materiale istruttorio.

Le censure del ricorrente mirano quindi, in sostanza, ad ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità.

Le considerazioni che precedono assorbono ogni altra questione posta.

E’ peraltro opportuno sottolineare, in particolare, che non possono ritenersi in concreto rilevanti le censure aventi ad oggetto il richiamo, contenuto nella pronunzia impugnata, delle conclusioni della prima sentenza di appello poi cassata, sulla “non novità” delle lesioni (non più in relazione alla decorrenza della prescrizione, ma) in relazione alla concreta operatività della transazione.

In realtà, ai fini della valutazione della operatività della transazione, non ha alcun rilievo se le lesioni in questione siano nuove o costituiscano sviluppo delle precedenti, rilevando esclusivamente se si tratta o meno di sviluppi prevedibili della lesione originaria.

Ma in proposito, come premesso, è assorbente la considerazione che la corte di appello, nell’ampio e dettagliato percorso motivazionale della pronunzia impugnata, ha ampiamente chiarito che si trattava di sviluppi prevedibili. Quel richiamo finale – pertanto – non assume alcun concreto rilievo nell’effettiva economia della decisione, che resta corretta in diritto e non ulteriormente sindacabile in fatto.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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