Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7038 del 12/03/2021
Cassazione civile sez. un., 12/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 12/03/2021), n.7038
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f. –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15223/2020 proposto da:
GESTORE SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA
NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORENTINI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO PUGLIESE, e
LUCIANO MARIANI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei
rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliatisi in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO;
– controricorrenti –
e contro
RGP MARCHE S.R.L.;
– intimata –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
3084/2020 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/02/2021 dal Consigliere Dott. PERRINO Angelina Maria;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PAOLA MASTROBERARDINO, il quale chiede che le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione respingano il ricorso, affermando la
giurisdizione del giudice amministrativo al quale la causa va
rimessa.
Fatto
RILEVATO
che:
– la s.r.l. RGP Marche ha impugnato dinanzi al Tar per il Lazio il provvedimento, indicato in atti, col quale l’Agenzia delle entrate ha previsto le modalità di presentazione e il contenuto essenziale della comunicazione per mezzo della quale gli operatori che abbiano cumulato la deduzione fiscale riconosciuta dalla L. n. 388 del 2000, art. 6, commi 13 e segg. e gli incentivi contemplati dai D.M. 6 agosto 2010, D.M. 5 maggio 2011 e D.M. 5 luglio 2012, possono avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 24, art. 36, comma 3, conv., con mod., con L. 19 dicembre 2019, n. 157, contestualmente chiedendo l’accertamento del diritto di beneficiare delle suddette tariffe incentivanti, anche senza operare la scelta prevista dall’art. 36;
– questa norma consente difatti di conservare il diritto di beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei servizi energetici subordinatamente al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente (comma 2) e rimette al direttore dell’Agenzia delle entrate la fissazione delle modalità di presentazione e del contenuto della comunicazione;
– nelle more del giudizio il Gestore dei servizi energetici ha proposto regolamento di giurisdizione chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice tributario;
– si sono costituiti in giudizio l’Agenzia delle entrate, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che hanno insistito per l’affermazione della giurisdizione amministrativa;
il G.S.E. – Gestore dei servizi energetici- s.p.a. e l’Agenzia delle entrate hanno depositato memorie.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il regolamento di giurisdizione è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il Gestore dei servizi energetici e l’Agenzia delle entrate hanno segnalato che, nelle more della definizione del regolamento, la s.r.l. RGP Marche ha rinunziato agli atti del giudizio e sia il G.S.E. sia l’Agenzia delle entrate non si sono opposti alla declaratoria di estinzione (per analoga soluzione, cfr. Cass. 26 novembre 2020, n. 26987);
in ragione dell’esito finale e della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, sono integralmente compensate le spese del presente regolamento.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento preventivo
di giurisdizione e compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021