Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7038 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 12/03/2020), n.7038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26904-2018 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO

MARGANA 15, presso lo studio dell’avvocato LUIGI RINALDI FERRI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.E., G.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 509/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Condominio (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza 27 marzo 2018, n. 509/2018, resa dalla Corte d’Appello di Genova.

Gli intimati Elio C. e Luciana G. non hanno svolto attività difensive.

La Corte d’Appello di Genova, pronunciando sull’appello formulato dal Condominio (OMISSIS) contro la sentenza resa il 13 giugno 2013 dal Tribunale di Chiavari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Condominio all’esecuzione delle opere di ripristino all’interno dell’appartamento interno 3 di proprietà di C.E. e G.L., come specificate nella CTU espletata. A fronte della generica condanna alla “immediata rimessione in pristino dell’appartamento di proprietà degli attori”, statuita dal Tribunale, la Corte d’Appello ha evidenziato come solo in porzione dell’unità immobiliare erano state riscontrate fessurazioni riconducibili ex art. 2051 c.c., alle condizioni strutturali dell’edificio condominiale. Quanto alle spese di lite, i giudici di secondo grado, ritenuta la “preponderante soccombenza del convenuto/appellante Condominio, compensavano nella misura di un quarto le stesse, condannando il condominio a rimborsare a C.E. e G.L. la restante frazione in relazione ad entrambi i gradi del processo, e lasciando a carico dello stesso appellante le spese delle CTU.

L’unico motivo del ricorso del Condominio (OMISSIS) adduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., sottolineandosi come la seconda CTU espletata avesse definito di “non grande rilevanza” le fessurazioni oggetto di lite, di gran lunga ridimensionando le pretese degli attori quanto sia alla staticità dell’edificio, sia alla esecuzione dei lavori che ai danni. Ciò dava luogo ad una “(eventuale) soccombenza marginale” del Condominio, che escludeva la legittimità di una condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese, essendosi in presenza di una soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice di appello, allorchè – come avvenuto nella specie – riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, 12/04/2018, n. 9064).

Ai fini del regolamento delle spese, deve dunque considerarsi, sia pure parzialmente, vittoriosa la parte che riesca ad ottenere, benchè in misura più ristretta (come avvenuto nel caso in esame), l’accoglimento di una sua domanda, non potendo un tale esito della lite equipararsi a soccombenza se l’altra parte abbia resistito alla pretesa attraverso tutto il giudizio nella sua interezza. La Corte d’Appello di Genova ha comunque accolto la domanda di rimessione in pristino avanzata da C.E. e G.L. nei confronti del Condominio (OMISSIS), seppur limitandola all’esecuzione delle opere di cui a pagina 9 della relazione di CTU.

La soccombenza – di cui all’art. 91 c.p.c., – va, del resto, determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicchè deve tenersi conto del risultato finale del processo, indipendentemente dalle valutazioni sul comportamento colposo delle parti (che piuttosto rilevano ai fini della responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c.), ed in rapporto alle rispettive pretese di merito dei contendenti. Parte soccombente, quindi, è quella che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla sua protrazione.

Ove poi sia accolta parzialmente una domanda di condanna al risarcimento, per equivalente o in forma specifica, si ravvisa una soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, ciò tuttavia rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito. Rimangono sottratte al sindacato di legittimità la valutazione delle proporzioni e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92c.p.c., comma 2, non necessitando il rispetto di un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149).

Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM


La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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