Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7037 del 12/03/2021
Cassazione civile sez. un., 12/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 12/03/2021), n.7037
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f. –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13806/2020 proposto da:
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA,
PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell’avvocato SERGIO
FIDANZIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ANTONIO PUGLIESE ed ANGELO GIGLIOLA;
– ricorrente –
contro
MININNI ENERGIA S.R.L., AGENZIA DELLE ENTRATE, PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
3180/2020 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il Lazio.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/02/2021 dal Consigliere Dott. ANGELINA MARIA PERRINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, il quale chiede alla Corte Suprema di
Cassazione il rigetto del ricorso con l’affermazione della
giurisdizione del giudice amministrativo, del TAR del Lazio al quale
la causa va rimessa.
Fatto
RILEVATO
che:
– la s.r.l. Mininni Energia ha impugnato dinanzi al Tar per il Lazio il provvedimento, indicato in atti, col quale l’Agenzia delle entrate ha previsto le modalità di presentazione e il contenuto essenziale della comunicazione per mezzo della quale gli operatori che abbiano cumulato la deduzione fiscale riconosciuta della L. n. 388 del 2000, art. 6, commi 13 e segg. e gli incentivi contemplati dai D.M. 6 agosto 2010, D.M. 5 maggio 2011 e D.M. 5 luglio 2012 possono avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 24, art. 36, comma 3, conv., con mod., con L. 19 dicembre 2019, n. 157, contestualmente chiedendo l’accertamento del diritto di beneficiare delle suddette tariffe incentivanti, anche senza operare la scelta prevista dall’art. 36;
– questa norma consente difatti di conservare il diritto di beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei servizi energetici subordinatamente al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente (comma 2) e rimette al direttore dell’Agenzia delle entrate la fissazione delle modalità di presentazione e del contenuto della comunicazione;
– nelle more del giudizio il Gestore dei servizi energetici ha proposto regolamento di giurisdizione chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice tributario;
– il G.S.E. – Gestore dei servizi energetici s.p.a. ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il regolamento di giurisdizione ha depositato atto di rinuncia al ricorso indicato in narrativa depositato dalla s.r.l. Mininni Energia è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il Gestore dei servizi energetici ha prodotto atto di rinuncia al ricorso indicato in narrativa depositato dalla s.r.l. Mininni Energia (per analoga soluzione, cfr. Cass. 26 novembre 2020, n. 26987);
– in ragione dell’esito finale e della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, sono dichiarate irripetibili le spese del presente regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021