Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7037 del 03/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 03/03/2022), n.7037
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12212-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) (OMISSIS) SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato PAOLI GUIDO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9540/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 31/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/01/2022 dal Cons. FRACANZANI MARCELLO MARIA.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha riformato la pronuncia della CTP di Roma, ove erano state respinte le ragioni della contribuente soc. (OMISSIS) s.r.l. avverso l’atto impositivo di ripresa a tassazione del versamento corrisposto da ritenersi quale acconto (rilevante a fine IVA) e non a titolo di caparra confirmatoria (irrilevante a fini IVA);
che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza;
che con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2, 6, 21 e 23, nonché artt. 1362,1363 e 1385 c.c.;
che l’anticipato versamento di una somma di danaro o di una quantità di altre cose fungibili può costituire una caparra confirmatoria ove, nell’intenzione delle parti, dette cose siano date per conseguire gli scopi pratici di cui all’art. 1385 c.c., con riferimento anche alle ipotesi di inadempimento del contratto; ne consegue che per il positivo riscontro della predetta qualificazione il giudice del merito è tenuto ad indagare in ordine all’effettiva intenzione delle parti, attraverso l’esame del complessivo regolamento contrattuale dalle stesse voluto, non essendo sufficiente il mero elemento formale della denominazione come “caparra” da quelle adoperata in riferimento al versamento stesso (Cass., 12423/2018; Cass., 3736/2019);
che, nella specie, la CTR non si è uniformata a tale principio, avendo guardato non all’intenzione delle parti come emergente dal significato complessivo del contratto, bensì all’uso interpretativo del luogo, per concludere che l’Ufficio non aveva contestato essere l’usus /od nel senso della caparra piuttosto che dell’acconto sul prezzo; che, pertanto, il ricorso è fondato e dev’essere accolto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022