Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7036 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, (ud. 15/06/2016, dep.20/03/2017),  n. 7036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24900-2013 proposto da:

B.L., (OMISSIS), ITAL PLASTICK SRL (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante Sig. B.L. ITALPLASTICK DI

B.L. & C SNC (OMISSIS) in persona del socio B.L.

medesimo, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE TIENGO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BA.OR.;

– intimato –

Nonchè da:

BA.OR., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

288, presso lo studio dell’avvocato MICHELA REGGIO D’ACI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA ELISABETTA DE

LAZZER, GIAMPAOLO BELLONI PERESSUTTI giusta procura speciale in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

B.L. (OMISSIS), ITAL PLASTICK SRL (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante Sig. B.L., ITAL PLASTICK DI

B.L. & C SNC (OMISSIS) in persona del socio B.L.

medesimo, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE TIENGO giusta procura

speciale a margine del ricorso principale;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1867/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato MICHELE TIENGO;

udito l’Avvocato FEDERICA MANZI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento dei motivi

n. 4 e 5 e dal 9 al 13 motivo del ricorso principale assorbiti gli

altri motivi e il ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia con sentenza 6.9.2012 n. 1867 decidendo sull’appello principale proposto da B.L., da Italplastick s.r.l., in persona del legale rapp.te B.L. e da Italplastick di B.L. & C. s.n.c. in persona del socio B.L. s.n.c., nonchè sull’appello incidentale proposto da Ba.Or., avverso le sentenze del Tribunale di Padova non definitiva in data 27.4.2001 e definitiva in data 17.10.2005:

ha confermato lo scioglimento della comunione immobiliare tra i due comunisti ritenendo corretta l’assegnazione del bene, indivisibile in natura, al B., in considerazione sia della priorità della domanda di assegnazione, sia della condotta processuale emulativa del Ba., sia della maggior meritevolezza della richiesta del B. atteso che nell’immobile svolgeva attività d’impresa la società di cui il B. era rapp.te legale, dovendo ritenersi meramente residuale la soluzione della vendita all’asta del bene prevista dall’art. 720 c.c. ha ritenuto infondata la critica mossa dal B., assegnatario del bene, alla determinazione del CTU (motivata anche in relazione ad offerte ricevute da terzi) del valore dell’importo dovuto a conguaglio, in difetto di indicazione di elementi circostanziali diversi dalla generica affermazione di una svalutazione del mercato immobiliare ha ritenuto corretta la rivalutazione, in base all’indice Istat dei prezzi di consumo, del valore del conguaglio calcolata dall’anno 2002 – data di riferimento della aestimatio – fino alla sentenza, mentre ha riformato la pronuncia di prime cure in punto di applicazione degli interessi corrispettivi dalla “domanda al saldo”, in quanto fino alla assegnazione (liquidazione della quota) il bene indiviso produceva frutti per entrambi i comunisti ha confermato la decisione di prime cure nella parte in cui ha ritenuto sfornita di prova la tesi del B. secondo cui i contratti di locazione stipulati con se stesso (n.q. di comproprietario indiviso del bene e di rapp.te legale della Italplastick s.n.c. cui era succeduta nel rapporto la Italplastick s.r.l.) erano riproduttivi di un precedente contratto verbale di locazione al quale era intervenuto adesivamente anche l’altro comproprietario Ba., con la conseguenza che il rifiuto originariamente opposto dal Ba. alla stipula dei predetti contratti qualificava il B. come “falsus procurator”, rendendo abusiva nei confronti del Ba. la occupazione dell’immobile da parte della società “conduttrice”, ma non consentiva, per sopravvenuto difetto di interesse determinato dalla assegnazione del bene, l’accoglimento della domanda di rilascio dell’immobile e di condanna della società al pagamento dei frutti ed al ristoro dei danni prodotti successivamente alla pronuncia di assegnazione ha ritenuto legittimo il rifiuto opposto dal Ba. alla ricezione dei canoni mensili versati dalla società “conduttrice”, e corretta la liquidazione di una indennità mensile per la occupazione abusiva, con applicazione di rivalutazione monetaria ed interessi moratori, in considerazione dei ritardati pagamenti ha ritenuto corretto il rigetto della eccezione di compensazione tra il credito risarcitorio riconosciuto al Ba. e gli importi documentati dalla Italplastick s.r.l., non essendo stata fornita la prova che tali importi (concernenti preventivo e lavori eseguiti dalla società di persone) corrispondessero a spese effettuate nell’interesse del Ba., attesa la tempestiva e specifica contestazione da questi formulata ha confermato il rigetto della domanda della società di capitali ex art. 2932 c.c. relativa all’adempimento del preliminare di costituzione di un diritto di superficie sull’immobile, sia in quanto era venuta meno la situazione comproprietaria con l’assegnazione (sentenza definitiva), sia in quanto il Tribunale aveva dichiarato inefficace detto preliminare nei confronti del Ba. e tale statuizione non era stata censurata, sia in quanto la domanda doveva ritenersi inammissibile, essendo stata diretta nei soli confronti del Ba. – titolare pro quota della proprietà indivisa dell’immobile – e quindi volta a costituire un diritto reale parziario su una mera “quota ideale”; del pari andava rigettata la domanda della società volta ad ottenere il risarcimento danni, per inadempimento del contratto preliminare, in quanto non era stata fornita alcuna prova a sostegno della pretesa risarcitoria, tenuto altresì conto che la società non era stata parte dell’accordo preliminare concluso soltanto tra i soci – esente da vizi era inoltre la decisione di prime cure in punto di compensazione delle spese di lite motivata in base alla natura della lite, come consentito dall’art. 92 c.p.c. ante riforma.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da B.L. e dalle società di persone e di capitali con tredici motivi.

Resiste il Ba. con controricorso e ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

I ricorrenti hanno depositato controricorso al ricorso incidentale.

Il resistente ha presentato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da ITAL Plastickdi B.L. & C. s.n.c.

Risulta dalla sentenza e dal fascicolo degli atti regolamentari, ed il fatto non contestato, che la predetta società di persone, evocata dal Ba. nel giudizio di primo grado e che – secondo l’assunto degli attuali ricorrenti – avrebbe stipulato in data 1.1.1987 (controric., pag. 6, mentre nel ricorso, si sostiene che i canoni locativi decorrevano dal’1.8.1986 – secondo l’accordo inter partes del 4.7.1986 – e che un formale contratto di locazione non sarebbe stato stipulato) contratto di locazione dell’immobile allora in comproprietà al B. ed al Ba., è stata cancellata dal registro delle imprese fin dall’anno 1992 (sentenza di appello, in motiv. pag. 14; controric., pag. 11), e che ITAL Plastick s.r.l. era poi “succeduta” nella titolarità della azienda e nella locazione del medesimo immobile (controric. al ricorso incidentale, pag. 14) stipulando un nuovo contratto di locazione registrato in data 1.1.1988 (controric., pag. 67; ricorso, pag. 34, ove si riferisce che, essendosi rifiutato il Ba. di stipulare il contratto, questo è stato concluso con la società di capitali dal B. “con se stesso” in qualità sia di comproprietario-locatore, che di legale rapp.te di ITAL Plastick s.r.l.).

Tanto premesso non pare dubbio che la procura speciale ad litem richiesta dall’art. 365 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione sia stata rilasciata da soggetto inesistente, ed in quanto tale debba considerarsi affetta da nullità assoluta ed insanabile.

Se, infatti, anteriormente alla novella di riforma del diritto societario era consolidato il principio secondo cui l’atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità, e non ne determinava, “ipso facto”, l’estinzione, che si verificava solo in conseguenza della definizione di tutti i rapporti ancora pendenti: la società conservava, pertanto, in pendenza di una siffatta situazione, la sua piena capacità processuale, tanto attiva quanto passiva, e doveva essere evocata in giudizio in persona del suo liquidatore o, in mancanza, di un curatore speciale nominato ai sensi del disposto di cui all’art. 78 c.p.c. (cfr. ex pluribus Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10314 del 28/05/2004), con la conseguenza che, permanendo la legittimazione processuale in capo alla società, doveva escludersi, anche con riferimento alle successive fasi di impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo già iniziato, dovesse proseguire nei confronti o su iniziativa delle “persone fisiche” che la rappresentavano in giudizio o dei “soci” (ex plurimis: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 4774 del 14/05/1999; id. Sez. 2, Sentenza n. 7972 del 12/06/2000; id. Sez. L, Sentenza n. 8842 del 01/07/2000; id. Sez. L, Sentenza n. 15691 del 20/10/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 4652 del 02/03/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 12114 del 23/05/2006), successivamente alla riforma della disciplina societaria ed in particolare alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 (recante “riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative”) alla disciplina della estinzione delle società di capitali (non più regolata dall’art. 2456 c.c. ma collocata nell’art. 2495 c.c.), si è affermato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, con esclusione dei rapporti definitivamente esauriti e degli effetti irreversibilmente prodotti, la nuova norma – da estendersi analogicamente anche alle “società di persone”, dotate di limitata soggettività, ed ai consorzi con attività esterna – alla cancellazione dal registro delle imprese si ricollega la estinzione immediata delle società di capitali, dovendo riconoscersi un analogo effetto, se pure soltanto dichiarativo e non costitutivo, anche alla cancellazione dal registro delle imprese delle società commerciali di persone, estendendosi l’effetto estintivo automatico anche alle cancellazioni intervenute anteriormente alla data 1 gennaio 2004 di entrata in vigore della riforma legislativa (cfr. Corte cass. 28.8.2006 n. 18618; id. sez. lav. 18.9.2007 n. 19347), dovendo in conseguenza presumersi il venire meno, con la cancellazione, della loro capacità e soggettività limitata, sia pure soltanto con effetto dal 1 gennaio 2004 – data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003 – qualora la cancellazione sia stata disposta anteriormente a tale data (cfr. Corte cass. SU 22.2.2010 nn. 4060 e 4061; Corte cass. SU 12.3.2013 n. 6070), non potendo il nuovo art. 2495 c.c., comma 2, in assenza di esplicita previsione legislativa, considerarsi norma con efficacia retroattiva e neppure considerarsi norma interpretativa (come ritenuto nei precedenti di questa Corte cass. 2 sez. 15.10.2008 n. 25192 e 1 sez. 12.12.2008 n. 29242), trattandosi invece di norma dettata “in modo da regolare i soli effetti estintivi a decorrere dalla entrata in vigore della riforma del diritto societario anche in rapporto alle cancellazioni precedenti, avendo carattere di jus superveniens ultrattivo e produttivo di effetti estintivi nuovi, anche per le pregresse cancellazioni, in rapporto a quanto previsto nelle preleggi ed in Costituzione” con la conseguenza, da un lato, che “la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 che, modificando l’art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione”, e dall’altro che, non avendo detta norma efficacia retroattiva “e dovendo tutelarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all’epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1 gennaio 2004 l’estinzione opera solo a partire dalla predetta data” (cfr. Corte cass. SS.UU. 22.2.2010 n. 4060 e n. 4061).

Pertanto, indipendentemente dalla statuizione della sentenza di appello che ha ritenuto la società di persone, se pure cancellata dal registro delle imprese, legittimata “ad causam”, in base al risalente principio di ultrattività dell’ente societario – non più applicabile in seguito alla riforma del diritto societario – che la rendeva tuttora titolare del “rapporto obbligatorio non ancora estinto”, statuizione che non ha costituito specifico oggetto di ricorso incidentale da parte del Ba., il Collegio è invece tenuto, ex officio, a verificare nel giudizio di legittimità la esistenza dei necessari presupposti di legge prescritti per la rituale costituzione del rapporto processuale, tra cui in primis, la esistenza di un soggetto munito di legittimazione ad agire e resistere in giudizio, a nulla potendo valere in contrario la omessa formale dichiarazione nei precedenti gradi di merito, da parte del procuratore della società cancellata, dell’evento estintivo – ai fini della interruzione del processo -, incontrando un chiaro limite nella disposizione dell’art. 365 c.p.c. – il principio secondo cui in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014).

Pertanto rilevato che la procura speciale ex art. 365 c.p.c., apposta in margine al ricorso per cassazione, è stata rilasciata da Lino B. n.q. di legale rapp.te di ITAL Plastickdi B.L. & C. s.n.c., società di persone cancellata dal registro delle imprese nell’anno 1992, e dunque da soggetto da ritenersi estinto alla data dell’1 gennaio 2004, il ricorso per cassazione proposto dalla predetta società deve essere dichiarato inammissibile per nullità della procura speciale ad litem.

La eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposta dal resistente, per genericità dei motivi e per indeterminatezza circa la riferibilità alle parti ricorrenti dei diversi rapporti giuridici oggetto di controversia, è manifestamente infondata, risultando bene individuata la titolarità delle distinte posizione soggettive nei diversi rapporti giuridica dalle statuizioni della sentenza impugnata, cui corrispondono puntuali motivi di ricorso formulati da ciascuno dei ricorrenti B.L. ed ITAL Plastick s.r.l..

Ricorso principale proposto da B.L. e da ITAL Plastick s.r.l.

Primo motivo.

– violazione artt. 720 – 728 c.c. e art. 1116 c.c. (erronea quantificazione del valore del bene e della determinazione del conguaglio dovuto dall’assegnatario dell’immobile).

Secondo motivo.

– nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa attualizzazione del valore dell’immobile e del conguaglio).

Terzo motivo.

– motivazione in sufficiente e contraddittoria in ordine alla determinazione del valore dell’immobile e del conguaglio.

I primi tre motivi, inerenti alla medesima statuizione della sentenza di appello, possono essere esaminati congiuntamente.

Il primo motivo è inammissibile non assolvendo al requisito di breve esposizione del fatto e di specificità degli argomenti critici della statuizione impugnata, risolvendosi nella mera trascrizione di atti difensivi svolti nei precedenti gradi di giudizio e nella riproduzione di massime giurisprudenziali in tema di valutazione e variazione di valore delle quote della divisione.

Il Giudice di appello ha rilevato che alcun elemento specifico era stato addotto per supportare la tesi di una intervenuta variazione dei valori di mercato dell’immobile, tale da ritenere che al momento della pronuncia di assegnazione (2005) il valore del conguaglio calcolato su base anno 2002 ed attualizzato alla data della pronuncia – trattandosi di debito di valore – non fosse più rispondente a quello di mercato.

Sul punto nulla replica, nel motivo di ricorso, il ricorrente ribadendo la tesi del “notorio”, già disattesa dalla Corte territoriale che ha evidenziato come dell’asserito “calo di valore degli immobili tra il settembre 2002 ed il gennaio 2005”, non soltanto non fosse stata fornita prova alcuna dal B. ma neppure fossero stati meramente allegati fatti specifici idonei a supportare l’assunto.

La censura è inammissibile in quanto il mancato ricorso, da parte del giudice del merito, alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, di cui all’art. 115 c.p.c., deve essere specificamente spiegato dal ricorrente, sia in relazione agli elementi identificativi del “fatto” conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 17906 del 10/09/2015), che in relazione all’errore in cui è incorso il Giudice di merito -che ha inteso avvalersi del potere discrezionale – in ordine al criterio legale di notorietà (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016), diversamente la censura non raggiunge i requisiti minimi di sufficienza di ammissione al sindacato di legittimità, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendo posta in grado questa Corte di verificare l’errore asseritamente commesso dal Giudice di merito nel disattendere il “notorio” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 5644 del 10/04/2012).

Consegue la infondatezza del secondo motivo (logicamente incompatibile con il precedente), avendo la Corte d’appello espressamente pronunciato in punto di corretta determinazione da parte del CTU, incaricato dal Tribunale, del valore della quota a conguaglio.

Inammissibile è invece il terzo motivo in quanto:

a) il ricorrente reitera le precedenti argomentazioni tratte dal motivo di gravame che censurava la sentenza di prime cure, affermando che il mercato immobiliare era in crisi da molti anni “essendo noto che….il valore degli immobili….è in costante diminuzione”: la genericità della doglianza appare manifesta ictu oculi, non essendo stati forniti dati statistici o fonti di rilevamento utili a dimostrare la allegazione, e tale è stata ritenuta, infatti, dalla Corte d’appello. Anche la critica rivolta alla attualizzazione al momento della decisione di prime cure (che disponeva l’assegnazione del bene) del credito di valore, è palesemente generica laddove si assume che il bene è “esposto a deprezzamento tanto per vetustà quanto della crisi economica che coinvolge il settore industriale e che nella zona è particolarmente evidente”: alcuna specifica critica o contestazione di errore è infatti rivolta all’accertamento peritale (neppure trascritto nel motivo), nè vengono forniti elementi concreti idonei a giustificare un diverso accertamento; b) la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, ridonda sull’erroneo giudizio di fatto inerente alla valutazione delle risultanze istruttorie e dunque deve essere veicolato in sede di legittimità come vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso in cui il Giudice di merito, avvalendosi del potere discrezionale riconosciutogli dalla norma processuale (“Il giudice, può tuttavia senza bisogno di prova porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”), sia incorso in errore nella applicazione dei criteri legali del “notorio” (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016), difettando invece la stessa astratta configurabilità di un vizio di legittimità denuncia bile per cassazione, nel caso in cui non abbia esercitato detto potere discrezionale, attenendosi ai soli fatti allegati e provati dalle parti (art. 115 c.p.c., comma 1).

Quarto motivo.

– motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in punto di qualificazione della occupazione abusiva dell’immobile, ricadente in comunione, da parte delle società.

Quinto motivo.

– violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1346, 1349, 1362 e 1367 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla statuizione che esclude la esistenza di un accordo intervenuto tra le parti relativo alla locazione del bene immobile ricadente in comunione.

I motivi, che in quanto strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Il ricorrente indica i documenti dai quali ritiene di evincere la esistenza di un accordo tra i comproprietari-soci preliminare o comunque preesistente alla stipula dei contratti di locazione con le società (scrittura privata (OMISSIS) con la quale i soci disciplinano il recesso del b. dalla partecipazione nella società di persone, dando atto che dall’1.8.1986 maturerà a favore dei comproprietari dell’immobile un canone di locazione nella misura determinata da un collegio arbitrale; atto in pari data di conferimento di incarico agli arbitri per la determinazione del canone locatizio dell’immobile da destinare a sede della società di persone; lodo arbitrale 14.1.1987 che determina il canone dell’immobile), ma non adduce elementi di critica idonei a scalfire la interpretazione che di tale documentazione ha compiuto il Giudice di appello escludendo che dalla scrittura privata emergessero gli elementi essenziali di un accordo compiuto e perfezionato, avente ad oggetto la locazione dell’immobile indiviso, piuttosto che di un mero schema di massima (puntuazione) destinato ad essere implementato e definito nei suoi elementi essenziali. Peraltro neppure è chiaro quale rilevanza giuridica intenderebbe attribuire il ricorrente a tale scrittura privata in relazione alla successiva stipula “con se stesso” dei contratti di locazione dell’immobile alle società (i Giudici di merito, in assenza della partecipazione del Ba. alla stipula dei contratti di locazione con le società, hanno infatti escluso una opponibilità di tali rapporti al comproprietario rimasto estraneo al contratto locativo). L’assunto del ricorrente secondo cui i comproprietari dell’immobile avrebbero assunto tra loro un vincolo di stipula del futuro contratto locativo con la società, si risolve in una mera prospettazione interpretativa di una clausola (art. 8) della scrittura privata del (OMISSIS) (che a quanto è dato desumere dallo stesso ricorso aveva ad oggetto “vari accordi afferenti il recesso del Ba. dalla società”) meramente soggettiva, che in quanto tale si contrappone alla diversa interpretazione fornita dalla Corte d’appello, la cui affermazione – secondo cui in giudizio non risultava prodotto un “atto scritto portante l’accordo intervenuto tra le parti circa la locazione”, bensì soltanto una clausola che indicava la data 1.8.1986 come inizio della maturazione di canoni locativa da rimettere alla determinazione di arbitri – non è stata smentita dal ricorrente il quale non ha contestato, infatti, l’omessa rilevazione da parte del Giudice di appello del contenuto decisivo di altre disposizioni negoziali della scrittura privata (che in tal caso avrebbero dovuto essere integralmente trascritte ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) essendosi limitato soltanto a contrapporre in modo anapodittico un risultato interpretativo diverso da quello raggiunto dalla Corte territoriale.

Ne consegue che va esente da entrambi i vizi denunciati la statuizione della Corte d’appello secondo cui in difetto di prova di un precedente contratto avente ad oggetto la locazione immobiliare stipulato dal Ba., questi era bene legittimato ad opporsi alla conduzione dell’immobile da parte delle società ed a richiedere il conseguente risarcimento del danno.

Quanto al vizio motivazionale la censura è inammissibile in quanto il ricorrente, non allega alcun fatto decisivo non considerato dalla Corte territoriale, intendendo soltanto sostituire la propria alla ricostruzione fattuale compiuta dal Giudice di merito, venendo quindi meno la stessa funzione di verifica in sede di legittimità dell'”error facti” demandata a questa Corte, laddove la parte richiede una nuova ed inammissibile revisione del materiale probatorio.

Quanto al vizio di “error juris” la censura è egualmente inammissibile non essendo sufficiente indicare in rubrica le norme di diritto relative ai criteri interpretativi degli atti negoziali, chiedendo poi, non di verificare l’erronea applicazione del criterio ermeneutico, ma di riesaminare il risultato della interpretazione, proponendone una meramente alternativa, dovendo ribadirsi il principio di diritto secondo cui la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15798 del 28/07/2005; id. Sez. 5, Sentenza n. 22889 del 25/10/2006; id. Sez. 5, Sentenza n. 13587 del 04/06/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013).

Sesto motivo.

motivazione insufficiente e contraddittoria ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in ordine al rigetto della eccezione di compensazione con il controcredito di rimborso vantato da ITAL Plastick s.r.l. per spese sostenute per incarico o nell’interesse del Ba..

Sostiene la parte ricorrente che agli atti erano stati prodotti i documenti della ITAL Plastick s.n.c. dai quali emergeva l’effettuazione di spese gravanti “pro quota” sul Ba. “a titolo di socio e/o di comproprietario dell’immobile” (scrittura privata (OMISSIS) con la quale il Ba. si impegnava a corrispondere il 50% di eventuali future sopravvenienze passive derivanti dalla attività societaria, ove anteriori alla trasformazione; scrittura in data 25.10.1986 attestante i versamenti della società per contributi INPS, ILOR ed IRPEF; fatture concernenti la progettazione ed i lavori per trasformazione dell’impianto elettrico dell’immobile che trovavano causa nel verbale 29.10.1985 con il quale la USL 21 aveva rilevato la necessità di realizzare la messa a terra).

Il motivo deve ritenersi infondato poichè non individua fatti decisivi idonei ad inficiare l’accertamento negativo di riferibilità delle spese al Ba. compiuto dal Giudice di appello, atteso che:

– la scrittura privata del (OMISSIS) tra il B. ed il Ba. obbliga il secondo a rivalere il primo nella misura del 50% “per le eventuali future sopravvenienze passive che dovessero evidenziarsi in conseguenza di pretese dell’Erario e relative alle attività societarie precedenti la trasformazione”. Risulta dunque per tabulas estranea a tale accordo la pretesa di “rimborso spese” opposta in compensazione dal diverso soggetto costituito dalla società di capitali, società della quale il Ba. non risulta essere socio;

– relativamente alla tipologia dei lavori consistenti nella progettazione e rifacimento dell’impianto elettrico e i lavori di messa a norma della “presa a terra”, la parte ricorrente sostiene trattarsi di lavori funzionali alla destinazione dell’immobile ad opificio industriale, dunque per consentire alla società di esercitare nell’immobile la propria attività economica, circostanza che “ex se” indimostrativa, e dunque non decisiva, dell’assunto della parte ricorrente secondo cui il Ba. – che, secondo quanto accertato dalla Corte d’appello con le statuizioni impugnate con i precedenti motivi di ricorso per cassazione ritenuti inammissibili, aveva contestato la occupazione abusiva dell’immobile da parte della società, per non essere a lui opponibili i contratti locativi stipulati “con se stesso” dal B. – aveva, in qualità di comproprietario, dato incarico alla società di eseguire i predetti lavori, anticipandone le spese anche nel suo interesse, non essendo in conseguenza affetta da illogicità la decisione impugnata nella parte in cui ritiene insussistente la prova della “riferibilità” pro quota al Ba. delle spese sostenute dalla società (ivi comprese quelle di natura fiscale), bene potendo trattarsi di lavori effettuati dalla società nel proprio interesse (in funzione dell’attività che avrebbe dovuto svolgere nell’immobile) in considerazione dei contratti locativi conclusi con se stesso dal B..

Settimo motivo.

motivazione insufficiente e contraddittoria ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in ordine alla statuizione di condanna al risarcimento del danno, qualora la rivalutazione monetaria della indennità di occupazione dovuta da ITAL Plastick s.r.l. oltre agli interessi di mora, dovesse calcolarsi sull’importo capitale rivalutato anno per anno.

Ottavo motivo.

nullità sentenza per vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. in ordine alla eventuale rivalutazione monetaria degli importi annualmente rivalutati della indennità di occupazione, in modo difforme dalla pronuncia di prime cure.

La parte ricorrente si duole che la sentenza della Corte d’appello sarebbe incorsa in contraddittorietà tra il dispositivo di conferma integrale delle statuizioni del Tribunale in punto di condanna al pagamento della indennità di occupazione abusiva dell’immobile, e la motivazione laddove, in difformità da quelle statuizioni, e quindi incorrendo anche in ultrapetizione, avrebbe invece liquidato l’importo “in misura eguale all’ammontare della somma mensile individuata dagli arbitri incaricati dalle parti, e su detto importo, rivalutato ex indici Istat annuali, corrono interessi di mola a tasso legale ” (sentenza, in motivazione, pag. 21-22).

I motivi sono manifestamente infondati in quanto si fondano su una premessa in fatto del tutto errata.

Il primo giudice aveva, tanto nella sentenza non definitiva, quanto nella sentenza definitiva, liquidato la indennità di occupazione in relazione alla stima del valore del canone locativo mensile (Lire 2.400.000) effettuata, su incarico di entrambi i soci, dagli arbitri, “oltre gli interessi al tasso legale da ogni singola scadenza al saldo, previa rivalutazione secondo gli indici Istat”.

La Corte territoriale ha confermato integralmente detta statuizione specificando che gli interessi al tasso legale andavano applicati sulla somma capitale dovuta a ciascuna scadenza – dalla data di scadenza fino al saldo – “previa” rivalutazione monetaria della predetta somma capitale, in base agli indici ISTAT annuali.

Tale criterio di liquidazione è conforme a diritto.

Premesso che le decisioni dei Giudici di merito non eccedono la richiesta del Ba. il quale aveva concluso per la condanna della società al pagamento di una somma pari al canone (Lire 57.600.000 annui) determinato dagli arbitri “a partire dall’1.8.1986 fino al rilascio, con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze annuali al saldo” (conclusioni Ba., riportate a pag. 50 ricorso), occorre ribadire che in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, mentre gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall’art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dal. Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria – quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni – e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l’altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015).

Tanto premesso, a far data dalla fondamentale sentenza di questa Corte Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, è stato affermato il principio, consolidatosi nella successiva giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per evitare indebite duplicazioni nella liquidazione del risarcimento del danno, determinate dal cumulo tra rivalutazione ed interessi, questi ultimi non possono essere calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio.

Pertanto il nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2796 del 10/03/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 492 del 15/01/2001; id. Sez. 3, Sentenza n. 18445 del 17/09/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 4791 del 01/03/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).

A tale principio si sono uniformati tanto il Giudice di prime cure che il Giudice di appello, laddove hanno espressamente statuito che gli interessi compensativi debbono applicarsi sulle somme dovute a ciascuna scadenza “previa” rivalutazione, o il che è a dire che gli interessi, al tasso legale, devono computarsi con riferimento ai singoli momenti di incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base all’indice annuale medio FOI elaborato dall’Istat, ossia sul credito espresso in moneta all’epoca del fatto (ciascuna scadenza) e poi rivalutato anno per anno.

Nono motivo.

motivazione insufficiente e contraddittoria ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 della statuizione che ha ritenuto inefficace nei confronti del Ba. il contratto preliminare avente ad oggetto la costituzione del diritto superficiario in favore di ITAL Plastick.

Decimo motivo.

– violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 e 952 c.c..

Undicesimo motivo.

– nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione alla medesima statuizione.

La Corte d’appello ha ritenuto che alcuna attuazione coattiva delle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare era data nei confronti del Ba., non essendo questi più comproprietario in seguito alla pronuncia di assegnazione del bene al B.; che l’intervento adesivo del B. – chiamato in causa jussu judicis – non veniva a sanare la inammissibilità dell’azione ex art. 2932 c.c. – proposta dalla società nei soli confronti del Ba.- non potendo essere costituito un diritto reale parziario su una quota ideale del bene indiviso, dovendo l’azione essere proposta dalla società nei confronti di entrambi i comproprietari.

Il ricorrente sostiene che la domanda era stata avanzata dalla società ITAL Plastick sul presupposto, incontestato, della stipula della convenzione in data 25.6.1986 con la quale il B. ed il Ba. avevano pattuito di costituire un diritto di superficie – per la durata di anni 18 – a favore della società ITAL Plastick s.n.c. per la costruzione dell’ampliamento del fabbricato (cfr. convenzione trascritta parzialmente a pag. 53 ricorso principale), ed era stata poi condivisa dal B., chiamato in causa in proprio, che aveva inteso aderire alla domanda ex art. 2932 c.c. (cfr. ricorso pag. 60), sicchè alcun ostacolo era ravvisabile ad una siffatta pronuncia nei confronti del Ba., che bene poteva essere estesa anche all’assenso prestato dal B. alla costituzione del diritto di superficie.

La domanda ex art. 2932 c.c. non sarebbe poi rimasta preclusa dalla pronuncia di divisione della comunione reale ed assegnazione del bene immobile al B., in quanto fino al passaggio in giudicato della sentenza non si determinerebbe l’effetto traslativo in capo al B. della quota in comproprietà.

Escluso il vizio di nullità della sentenza per carenza assoluta della motivazione ovvero – come sembra desumersi dalla esposizione dell’undicesimo motivo – per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., avendo espressamente statuito sulla domanda ex art. 2932 c.c. la Corte d’appello ponendo a fondamento del “decisum” le “rationes decidendi” sopra indicate, le altre censure debbono ritenersi infondate.

Quanto alla preclusione (recte alla inammissibilità) della pronuncia costitutiva nei confronti di un soggetto non più titolare del diritto di comproprietà sul bene oggetto della costituzione del diritto superficiario, l’argomento speso dalla parte ricorrente in ordine al mancato passaggio in giudicato della statuizione di divisione ed assegnazione del bene, con permanenza della situazione di contitolarità reale del Ba., rimane all’evidenza superato dal giudicato interno formatosi sull’assegnazione del bene immobile, che non ha costituito oggetto di impugnazione per cassazione, nè principale nè incidentale, risultando pertanto inattuabile una sentenza che produca “ex nunc” gli effetti del contratto costitutivo del diritto reale di superficie che il Ba. non potrebbe ormai concludere, non essendo più titolare del diritto comproprietario sul bene immobile.

Infondata deve ritenersi, comunque, la censura prospettata come vizio di logicità della motivazione.

Il riferimento, contenuto nella sentenza di appello, alla “inefficacia” del contratto preliminare nei confronti del Ba., come accertata dal Giudice di primo grado, deve essere correttamente inteso in relazione all’intero contesto motivazionale, trovando specificazione la proposizione in questione nel termine esplicativo “difatti”, con il quale inizia la proposizione immediatamente successiva, e che correla la inefficacia del contratto alla inattualità dell’obbligazione in capo al Ba. di concludere il contratto, in conseguenza della sopravvenuta indisponibilità del bene immobile oggetto del diritto superficiario, definitivamente assegnato al B..

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2932 c.c., gli argomenti difensivi svolti nella esposizione del motivo non investono idoneamente la “ratio decidendi” della sentenza d’appello secondo cui 1 – la domanda di esecuzione dell’obbligo di concludere il contratto era stata formulata dalla società esclusivamente nei confronti di uno solo dei comproprietari; 2 – come tale la domanda volta ad incidere su diritto di altro soggetto estraneo al giudizio era da ritenere inammissibile; 3 – la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. dell’altro comproprietario non aveva “sanato” il vizio originario della domanda formulata dalla società, non avendo questa esteso la domanda ex art. 2932 c.c. al chiamato, il quale, costituendosi in giudizio, si era limitato a spiegare intervento adesivo alla domanda della società come originariamente formulata. La Corte territoriale ha affermato che la domanda ex art. 2932 c.c., volta a costituire il diritto superficiario, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di entrambi i comproprietari, diversamente, non essendo stata modificata nel corso del giudizio la originaria domanda proposta solo nei confronti del Ba., la stessa si palesava inammissibile in quanto diretta a richiedere la costituzione di un diritto reale limitativo non del(l’intero) diritto di proprietà sul bene, ma soltanto della quota ideale di pertinenza di uno dei comproprietari, e come tale “non rispecchiava integralmente il contratto da adempiere” (sentenza in motiv. pag. 24).

Tale argomento del Giudice di appello, concernente la individuazione del contenuto della domanda formulata dalla società, non viene scalfito dalla mera riproduzione nel ricorso principale del motivo di gravame (sostenendo la parte ricorrente che doveva intendersi proposta dalla società anche la ulteriore “domanda di accertamento” della volontà del B. di adempiere il preliminare), atteso che l’assunto difensivo della parte ricorrente non trova riscontro in alcuno specifico argomento critico volto a dimostrare un asserito errore interpretativo del Giudice di merito, e cioè che le conclusioni assunte dalla società in relazione alla domanda di condanna alla esecuzione specifica del preliminare ex art. 2932 c.c. non fossero dirette, come statuito dalla Corte territoriale, nei confronti del solo Ba., ma anche nei confronti del chiamato in causa B..

Dodicesimo motivo.

– motivazione insufficiente e contraddittoria art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in punto di rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dalla società di capitali per inadempimento del preliminare da parte del Ba..

Tredicesimo motivo.

– violazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza per ritenuta insussistenza della omessa pronuncia del primo giudice in ordine al risarcimento del danno.

Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere la domanda risarcitoria per inadempimento, imputabile al Ba., del preliminare avente ad oggetto la stipula del contratto definitivo costitutivo del diritto di superficie, quantificato dalla c.t.u. disposta in primo grado in oltre Lire 100.000.000, pari all’importo corrispondente alla lievitazione dei costi di costruzione intervenuti tra il 1987 ed il 1993.

Infondata è la censura relativa al vizio di nullità processuale. La Corte d’appello ha infatti espressamente statuito sul motivo di gravame proposto dagli appellanti principali, rilevando che:

– il Tribunale non aveva affatto omesso di decidere in punto di risarcimento danni derivanti dall’inadempimento della clausola relativa all’accordo preliminare tra i soci – comproprietari volto a costituire il diritto di superficie a favore della società, ma aveva, invece, deciso nel merito sulla domanda risarcitoria, rigettandola in difetto di prove adeguate sulle conseguenze dannose;

– il motivo di gravame non investiva la statuizione di merito del primo Giudice, limitandosi soltanto a censurare la decisione di prime cure per vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., e doveva ritenersi, pertanto, infondato.

Avendo espressamente pronunciato la Corte d’appello sul motivo di gravame principale, risulta palesemente infondato il motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c..

Inammissibile è invece il dodicesimo motivo, inteso a contestare la valutazione probatoria in ordine alla inesistenza di un danno risarcibile, in quanto non coglie la ratio decidendi ed è diretto ad impugnare argomenti motivazionali della sentenza di appello svolti meramente “ad abundantiam” e che non rivestono, pertanto, il carattere di autonome statuizioni idonee ad acquistare efficacia di giudicato, ove non ritualmente impugnate.

Ed infatti, come emerge in modo inequivoco dalla sentenza impugnata, la Corte d’appello esaminando il motivo di gravame proposto in via principale, in punto di risarcimento del danno da inadempimento del preliminare, aveva rilevato che la parte appellante si era limitata a dedurre il vizio di “omessa denunzia” della decisione di prime cure, concludendo che, “pertanto, l’esame della doglianza deve limitarsi a tale argomento” e che, così definito l’ambito del “devolutum”, non essendo dedotto ed evidenziato nel motivo di gravame “alcun elemento adeguato a sostenere la concorrenza di un danno risarcibile”, lo stesso si palesava infondato, in quanto il Tribunale aveva esplicitamente statuito nel merito, rigettando la domanda risarcitoria per difetto di prova.

Orbene la parte ricorrente non si avvede che la Corte territoriale non ha affatto statuito in ordine alla inesistenza della prova del danno, ma ha piuttosto rilevato che alcuna censura di merito in ordine alla esistenza di prove del danno era stata formulata dagli appellanti principali: rilievo che trova pieno riscontro nel motivo di gravame (riprodotto alla pag. 65 del ricorso), nel quale non vengono per l’appunto formulate censure concernenti omissioni od errata valutazione di elementi probatori dimostrativi del danno patrimoniale. La Corte d’appello, tuttavia, non si è limitata alla indicata pronuncia, ma ha inteso “comunque” aggiungere ulteriori considerazioni – che non incidono sulla autonoma ratio decidendi di rigetto del motivo di gravame – in ordine alla inammissibilità della pretesa risarcitoria della società in quanto estranea all’accordo preliminare di cui erano stati parte solo i soci-comproprietari. Tali ulteriori argomenti sono privi di rilevanza sul decisum e quindi non legittimano la parte alla impugnazione difettandovi l’interesse ex art. 100 c.p.c.. Va ribadito infatti il principio di diritto secondo cui in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam” o costituenti “obiter dicta”, poichè esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 13068 del 05/06/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 4053 del 19/02/2009; id. Sez. L, Sentenza n. 22380 del 22/10/2014).

Ricorso incidentale proposto da Ba.Or..

Primo motivo.

violazione artt. 720, 728 e 757 c.c., artt. 1223 e 2056 c.c. in ordine al disconoscimento del diritto al risarcimento del danno ulteriore ed ai frutti prodotti dall’immobile successivamente alla pronuncia di assegnazione (sentenza di primo grado del gennaio 2005).

Il rigetto del ricorso principale esonera il Collegio dall’esame della censura in quanto proposta in via incidentale condizionata.

Secondo motivo.

vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la Corte d’appello omesso di pronunciare su motivo di gravame proposto con l’appello incidentale concernente la esatta determinazione del capitale versato da Italplastick s.r.l. da detrarre dal successivo importo liquidato a titolo risarcitorio per occupazione abusiva dell’immobile.

Inammissibile il motivo per erronea indicazione del parametro del sindacato di legittimità o comunque per incertezza assoluta della qualificazione giuridica dello stesso, non essendo dato comprendere dalla esposizione del motivo se il ricorrente incidentale si dolga della omessa pronuncia su motivo di gravame (che non è dato, peraltro, identificare nell’elenco di dati contabili riportato alle pag. 11-16 del controricorso), nel quale caso avrebbe allora dovuto impugnare la sentenza di appello attraverso il vizio di nullità processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero invece intenda dedurre l’omesso esame da parte del Giudice territoriale di fatti, provati in giudizio, che se considerati avrebbero portato alla determinazione di un diverso ammontare dell’importo risarcitorio, osserva il Collegio che la censura si palesa inammissibile anche per difetto di autosufficienza, laddove qualora in ipotesi prospettata sub specie dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – non indica alcun elemento probatorio decisivo trascurato dal Giudice di appello, non essendo all’evidenza dotati di efficacia probatoria i plurimi “prospetti contabili” redatti dalla stessa parte e depositati nel corso dei gradi di merito. Peraltro a quanto è dato comprendere dalla non limpida esposizione, sembrerebbe che l’errore di fatto (ove considerabile tale) si anniderebbe in un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal Tribunale in data 17.2.2006 del quale tuttavia non viene data specifica indicazione di rinvenibilità nei documenti prodotti con il ricorso incidentale, emergendo peraltro dal controricorso al ricorso incidentale (pag. 18) che il Ba. non si era opposto alla correzione.

La Corte d’appello ha peraltro confermato la decisione di prime cure quanto al criterio di determinazione del risarcimento del danno (calcolato sulla base dell’importo del canone mensile, nella misura stabilita dagli arbitri incaricati dalle parti, oltre rivalutazione monetaria e liquidazione del lucro cessante calcolato in ragione del tasso legale di interesse, con i criteri indicati da questa Corte SS.UU. n. 1712/1995), precisando che al Ba. non spettavano ulteriori frutti, nè il ristoro dei danni maturati successivamente al gennaio 2005 (assegnazione dell’immobile al B.), sicchè ogni questione concernente la eventuale parziale estinzione del credito risarcitorio in relazione alle singole voci che lo compongono, non riveste alcuna incidenza sulla pronuncia di condanna, non risultando in essa specificato (come emerge dalla parziale trascrizione della sentenza di prime cure riportata alle pag. 8 e 9 del ricorso principale) se ed a quali di esse debba essere imputata la somma già versata dalla società al Ba..

Terzo motivo.

– violazione degli artt. 2043, 2056 e 1223 c.c. per non avere la Corte d’appello correttamente liquidato il danno patrimoniale da occupazione abusiva dell’immobile.

Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente incidentale sostiene la inadeguatezza della liquidazione del quantum operata dal Tribunale che non avrebbe tenuto conto del lucro cessante determinato dalla impossibilità per il Ba. di locare il bene a terzi, ma non trascrive il motivo di gravame incidentale proposto avanti la Corte d’appello, in tal modo incorrendo nella sanzione della inammissibilità per novità del motivo prospettato con il ricorso incidentale.

Non vi è inoltre corrispondenza tra il vizio denunciato (error juris) e gli argomenti esposti nel motivo, volti ad introdurre la prova di un ulteriore danno risarcibile, che se acquisita al giudizio di merito e non considerata dai Giudici di merito, avrebbe allora integrato un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (sempre che detta prova fosse da ritenersi decisiva); se invece non acquisita ritualmente al giudizio di merito, avrebbe richiesto un accertamento in fatto, precluso in sede di legittimità.

Quarto motivo.

violazione degli artt. 92 e 93 c.p.c. per aver confermato la Corte d’appello la decisione di prime cure in punto di compensazione delle spese di lite, sebbene gli appellanti principali fossero risultati soccombenti nel giudizio di primo grado.

Il motivo è infondato, avendo la Corte d’appello pronunciato in conformità dei principi enunciati da questa Corte, confermando la pronuncia del Giudice di prime cure che aveva compensato interamente tra le parti le spese del grado attesa “la natura della lite” o il che è a dire ravvisando “giusti motivi”.

Ed infatti con riferimento alla pronuncia del Tribunale resa sotto la vigenza del testo dell’art. 92 c.p.c. anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 263 del 2005 (applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 1.3.2006) è stato ribadito più volte il principio che è riservato alla piena facoltà del giudice di merito compensare le spese stesse con l’unico limite di non imputarle alla parte interamente vittoriosa. Secondo questa Corte infatti, il principio della soccombenza impone di verificare soltanto che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese processuali. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è, infatti, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. Corte cass. 3 sez. 11.1.2008 n. 406, id. 3 sez. 11.6.2008 n. 15483; id. 1 sez. 22.7.2009 n. 17145; id. 3 sez. 1.12.2009 n. 25270).

In conclusione entrambi i ricorsi principale ed incidentale debbono essere rigettati.

La reciproca soccombenza legittima la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

– dichiara inammissibile il ricorso principale proposto da ITAL Plastick di B.L. & C. s.n.c..

– rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

– dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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