Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7036 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. un., 12/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 12/03/2021), n.7036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13801/2020 proposto da:

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA,

PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

FIDANZIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANGELO GIGLIOLA ed ANTONIO PUGLIESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO

DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona

dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliatisi in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO;

– controricorrenti –

contro

ARGIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA CIERONE 44, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CLAUDIO VIVANI;

– interventore –

e contro

SOLAR NINA S.R.L.;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3181/2020 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. ANGELINA MARIA PERRINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, il quale chiede alla Corte Suprema di

Cassazione, il rigetto del ricorso con l’affermazione della

giurisdizione del giudice amministrativo, del TAR per il Lazio al

quale la causa va rimessa.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la s.r.l. Solar Nina ha impugnato dinanzi al Tar del Lazio il provvedimento, indicato in atti, col quale l’Agenzia delle entrate ha previsto le modalità di presentazione e il contenuto essenziale della comunicazione per mezzo della quale gli operatori che abbiano cumulato la deduzione fiscale riconosciuta della L. n. 388 del 2000, art. 6, commi 13 e segg. e gli incentivi contemplati dai D.M. 6 agosto 2010, D.M. 5 maggio 2011 e D.M. 5 luglio 2012 possono avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 24, art. 36, comma 3, conv., con mod., con L. 19 dicembre 2019, n. 157, contestualmente chiedendo l’accertamento del diritto di beneficiare delle suddette tariffe incentivanti, anche senza operare la scelta prevista dall’art. 36;

– questa norma consente difatti di conservare il diritto di beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei servizi energetici subordinatamente al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente (comma 2) e rimette al direttore dell’Agenzia delle entrate la fissazione delle modalità di presentazione e del contenuto della comunicazione;

– nelle more del giudizio il Gestore dei servizi energetici ha proposto regolamento di giurisdizione chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice tributario;

– si sono costituiti l’Agenzia delle entrate, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, insistendo per l’affermazione della giurisdizione amministrativa;

– l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria e la s.r.l. Argia ha depositato memoria di costituzione nel giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– la costituzione in giudizio di s.r.l. Argia, che non è parte del giudizio pendente dinanzi al Tar del Lazio indicato in epigrafe, è inammissibile;

– il regolamento di giurisdizione è comunque divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’Agenzia delle entrate segnalato che, nelle more della definizione del regolamento, è intervenuta rinuncia al ricorso pendente dinanzi al Tar e che le parti resistenti non si sono opposte alla declaratoria di estinzione del giudizio (per analoga soluzione, cfr. Cass. 26 novembre 2020, n. 26987);

– in ragione dell’esito finale e della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, sono integralmente compensate le spese del presente regolamento.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento preventivo

di giurisdizione e compensa integralmente le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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