Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7036 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 12/03/2020), n.7036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22561-2018 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIO CALGARO;

– ricorrente –

contro

Z.M., A.G., P.V., N.A.P.,

ZA.AL., R.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, che

li rappresenta e difende unitamente agli avvocati OTELLO DAL ZOTTO,

FEDERICO VIERO;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 11320/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

B.R. ha proposto ricorso articolato in unico motivo (“errore di fatto revocatorio risultante dagli atti di causa ex art. lo 395 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione alla prima censura del primo motivo del ricorso avversario”) per la revocazione della ordinanza 10/05/2018, n. 11320 della Corte di Cassazione. A.G., N.A.P., P.V., R.F., Za.Al. e Z.M. si difendono con controricorso.

Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perchè la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

I controricorrenti hanno presentato memoria in forza dell’art. 380-bis c.p.c..

A.G., N.A.P., P.V., R.F., Za.Al. e Z.M. proposero il 13 gennaio 2005 ricorso possessorio davanti al Tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio, lamentando che B.R., proprietario del fondo confinante in (OMISSIS), avesse iniziato a costruire nel novembre del 2004 una sopraelevazione a distanza inferiore di cinque metri dal confine, come imposta dal Reg. edilizio di Thiene, art. 5. Il convenuto replicò che gli attori erano comproprietari di edifici facenti parte del piano di recupero del Comune di (OMISSIS), denominato “(OMISSIS), e che il medesimo Reg. edilizio comunale, art. 5, prevedeva, per la zona territoriale omogenea del centro storico, una disciplina speciale. Dopo che erano stati negati i provvedimenti interdittali, con sentenza del 10 maggio 2010 l’adito Tribunale ordinò a B.R. di demolire le costruzioni realizzate in sopraelevazione rispetto all’edificio preesistente alla ristrutturazione a distanza inferiore a quella di cinque metri rispetto ai confini con i mappali di proprietà degli attori. Su gravame avanzato da B.R., con sentenza del 3 ottobre 2014 la Corte d’appello di Venezia rigettò le domande degli attori. Proposero ricorso articolato in due motivi A.G., N.A.P., P.V., R.F., Za.Al. e Z.M., e questa Corte, con l’ordinanza 10/05/2018, n. 11320, accolse il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e cassò la sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, così motivando:

“1. Con la prima censura del primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c., e del Reg. ed. del Comune di Thiene, art. 5, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver, a loro dire, la corte territoriale correttamente applicato la normativa sulle distanze, il principio di specialità tra le norme urbanistiche disciplinanti la fattispecie e quello di gerarchia delle fonti di cui all’art. 4 preleggi. In particolare, i ricorrenti sostengono che: a) ad una sopraelevazione che comporti una variazione della tipologia dell’edificio preesistente andrebbero applicate le regole concernenti le nuove costruzioni; b) l’art. 873 c.c., consente agli strumenti urbanistici di stabilire distanze maggiori (e non già inferiori) ai tre metri; c) in base alla gerarchia delle fonti, le norme del codice civile debbono prevalere su quelle disposte dagli enti locali; d) l’art. 873 c.c., consente la costruzione a confine di edifici con pareti cieche solo se le costruzioni sono “unite o aderenti”; e) in caso di mancato rispetto della distanza di cinque metri dal confine prescritta dal Reg. E. del Comune di Thiene, art. 5, seconda parte, il titolare del permesso a costruire avrebbe dovuto previamente ottenere l’autorizzazione del confinante “registrata e trascritta”; f) non è ammissibile la deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali in tema di distanze tra costruzioni.

1.1. Il motivo è, per quanto di ragione, fondato. L’iter logico della decisione adottata dalla corte d’appello è il seguente:

1) il Reg. edilizio del Comune di Thiene, art. 5, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevedeva, nella prima parte, con riferimento alle “distanze minime tra i fabbricati” ed agli interventi nella zona del centro storico, oltre all’equiparazione tra la sopraelevazione di edifici ed i volumi degli edifici esistenti, la possibilità di deroga contenuta nel P.R.G.;

2) l’art. 13 delle N.T.A. del Comune di Thiene, sempre con riferimento al centro storico, prescriveva, nel caso di ampliamenti di edifici, il rispetto degli allineamenti desumibili dallo strumento urbanistico”; 3) la cartografia del regolamento attuativo del P.R.G. di Thiene prevedeva espressamente l’allineamento a confine dell’edificio; 4) il D.M. n. 1444 del 1968, consente distanze inferiori rispetto a quelle indicate nel caso di “gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati (…) con previsioni planivolumetriche”; 5) dal canto suo, il menzionato art. 5, prevedeva espressamente che la norma che prescriveva la distanza minima degli edifici dal confine o tra di loro potesse essere derogata per quelli regolati dagli strumenti attuativi; 6) il piano di recupero di iniziativa del Comune di Thiene denominato “(OMISSIS)” aveva regolato gli edifici della zona in cui si trovano le abitazioni delle parti, prevedendo la sopraelevazione della parte di edificio del B. per allinearlo al confine con altri edifici preesistenti; 7) avuto riguardo all’art. 873 c.c., regolante le distanze tra edifici, la norma consente, secondo la corte, al proprietario di costruire edifici con pareti cieche fino al confine (qualora i regolamenti locali non stabiliscano una distanza maggiore). Per il giudice di primo grado (la cui soluzione è condivisa dai ricorrenti) non si applicherebbe, invece, la prima parte dell’art. 5, (ma la seconda, dedicata alle “distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà”), in quanto un manufatto, in relazione al quale imporre la distanza rispetto ad un altro, mancherebbe prima della sopraelevazione e, comunque, alla sopraelevazione comportante una variazione della tipologia dell’edificio preesistente andrebbero applicate le regole concernenti le nuove costruzioni.

1.2. Orbene, in tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, va qualificata come nuova costruzione, sicchè deve rispettare la normativa sulle distanze vigente al momento della sua realizzazione, non potendosi automaticamente giovare del diritto di prevenzione caratterizzante la costruzione originaria, che si esaurisce con il completamento, strutturale e funzionale, di quest’ultima (Sez. 2, Sentenza n. 9646 del 11/05/2016). Ne consegue che, qualora tale normativa sia diversa da quella prevista per la costruzione originaria, il preveniente non potrà sopraelevare in allineamento con l’originaria costruzione, non trovando applicazione il criterio della prevenzione, che – nel caso di costruzione sul confine – impone a colui che edifica per primo di costruire in corrispondenza della stessa linea di confine su cui ha innalzato il piano inferiore oppure a distanza non inferiore a quella legale, in modo da non costringere il prevenuto ad elevare a sua volta un immobile a linea spezzata (Sez. 2, Sentenza n. 400 del 12/01/2005). Parimenti, fermo restando che le disposizioni dei piani regolatori che stabiliscono una determinata distanza delle costruzioni tra loro o dai confini dei fondi appartengono alla categoria delle norme integrative del codice civile (che, se violate, conferiscono al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino), nel caso in cui lo strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, abbia sancito l’obbligo inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine ovvero tra le costruzioni, tale nuova disciplina, integrativa di quella codicistica, vincola anche il preveniente, che è così tenuto, se vuole sopraelevare, alla osservanza della diversa distanza stabilita senza alcuna facoltà di allineamento (in verticale) alla originaria preesistente costruzione, a meno che la normativa regolamentare non preveda una espressa eccezione in proposito (Sez. 2, Sentenza n. 8420 del 27/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 8989 del 03/07/2001). In siffatta evenienza, quindi, in difetto di una norma regolamentare in deroga, è da escludere il diritto a sopraelevare in allineamento con l’originaria costruzione ed è del tutto irrilevante che i preesistenti edifici siano stati realizzati in aderenza, dovendosi osservare la prescritta distanza dal confine sancita dalla nuova normativa regolamentare in via inderogabile e senza alcuna eccezione in proposito (Sez. 2, Sentenza n. 200 del 08/01/2001).

1.3. Orbene, nel caso di specie, alla luce del regolamento edilizio vigente nel Comune di Thiene all’epoca di realizzazione della sopraelevazione (cfr. pag. 7 del ricorso), per quanto riguarda le “Distanze minime tra i fabbricati”, era prescritto, con riferimento agli edifici situati nel centro storico, il rispetto delle distanze “non (…) inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati esistenti, salvo diversa indicazione del P.R.G. o del S.U.A.”, ma limitatamente gli “interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia” (art. 5, prima parte, lett. a), e per gli interventi operate in altre zone “la distanza minima pari all’altezza del fronte del fabbricato più alto, mai comunque inferiore a m. 10,00, (…)” (art. 5, prima parte, lett. b). Viceversa, in relazione alle “Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà”, il medesimo art. 5, seconda parte, lett. a), prescriveva, quanto al centro storico, una distanza non inferiore a mt. 5,00, consentendo “la costruzione di edifici a confine di proprietà o a distanze inferiori a quelle prescritte, se vi è l’autorizzazione del confinante registrata e trascritta”. Pertanto, la previsione concernente il rispetto di una distanza non inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati esistenti, “salvo diversa indicazione del P.R.G.”, era espressamente limitata agli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

In particolare, per quanto la disposizione fosse scritta in modo equivoco, perchè nell’incipit (“Le distanze minime tra fabbricati, loro sopraelevazioni o ampliamenti, per le diverse z.t.o., sono le seguenti: (…)”) sembrava riferirsi indifferentemente alle sopraelevazioni o agli ampliamenti, nella seconda parte (lett. a) è evidente che la deroga era limitata ai soli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, dovendosi, invece, ritenere possibili sopraelevazioni esclusivamente nelle altre Z.T.O., nel rispetto delle distanze prescritte nella lett. b). La conclusione sopra esposta è avvalorata dalla modifica apportata in sede di variante al Reg. edilizio in data 22 settembre 2014, (cfr. pag. 9 del ricorso), alla cui stregua, se da un lato, è stata eliminata di fatto la previsione concernente una distanza minima dai confini (prevedendo ora, quanto al centro storico, che, salvo diversa indicazione del P.R.C. e del P.U.A., le distanze degli edifici dai confini di proprietà sono regolate dall’art. 873 c.c. ss.), determinando un fenomeno di jus superveniens più favorevole per il costruttore, dall’altro lato, è stato chiarito, con riferimento alle distanze tra fabbricati ed al centro storico, che la possibile deroga contenuta nel P.R.C. o nel P.U.A. vale solo per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, laddove per quelli di nuova costruzione (quale deve ritenersi una sopraelevazione) occorre osservare la distanza prescritta dall’art. 873 c.c.. In quest’ottica, la prescrizione, introdotta a seguito della menzionata variante, secondo cui gli interventi di nuova costruzione devono rispettare le distanze previste dall’art. 873 c.c., è solo esplicativa. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in data 12.5.2014 il Consiglio Comunale di Thiene ha emanato la Delib. n. 149, al solo fine di offrire, quanto alla disciplina delle distanze tra fabbricati, una interpretazione autentica dell’art. 5, sicchè la separata regolamentazione degli interventi di nuova costruzione non può non avere efficacia retroattiva. Del resto, con riferimento alle nuove costruzioni, quali devono considerarsi le sopraelevazioni, nei centri storici ove vige il generale divieto di nuove edificazioni è previsto, come nel caso di specie, solo che le distanze tra gli edifici interessati da interventi di ristrutturazione e di risanamento conservativo non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i preesistenti volumi edificati (Sez. 2, Sentenza n. 3739 del 15/02/2018).

1.3.1. E’ poi evidente che, una volta individuata come applicabile la disciplina generale contenuta nell’art. 873 c.c., (che richiede una distanza non minore di tre metri), la stessa potrebbe solo essere resa più rigorosa dalle disposizioni dei regolamenti locali, essendosi al cospetto di una disciplina delle distanze tra fabbricati che è diretta a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitati, (Sez. 2, Sentenza n. 4967 del 12/03/2015). In quest’ottica, la Corte d’appello di Venezia, cui la causa andrà rimessa, dovrà altresì considerare che, in tema di distanze nelle costruzioni, solo quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non può dolersi della costruzione da parte del proprietario dell’altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, tenuto conto che l’art. 873 c.c., trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti, essendo, pertanto, in tali casi legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente (Sez. 2, Sentenza n. 7183 del 10/05/2012).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 92 c.p.c., per aver la corte di merito posto a loro carico le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, nonostante la questione oggetto di controversia non fosse di facile ed univoca interpretazione e nel corso del giudizio d’appello fosse sopravvenuto un factum principis (vale a dire, la modifica del Reg. E. del Comune di Thiene, art. 5, nella parte in cui esonerava il titolare del permesso di costruire dall’obbligo di ottenere l’autorizzazione del confinante “registrata e trascritta” in caso di edificazioni realizzate a distanza inferiore a 5 metri dal confine).

2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente”.

Il ricorso per revocazione deduce l’errore addebitato all’ordinanza n. 11320/2018 quanto all’asserita violazione della normativa sulle distanze concretata dalla sopraelevazione dell’edificio del B.. Nelle pagine 17 e seguenti del ricorso viene riepilogata la vicenda urbanistica oggetto di causa, dal rilascio del permesso a costruire del novembre 2003 al contenuto delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio del Comune di Thiene, alla Delib. municipale del maggio 2014, insistendosi sul particolare rilievo, ai fini della valutazione di legittimità della denunciata costruzione, del medesimo Reg. edilizio, art. 5, e del correlato piano di recupero “(OMISSIS)”. In particolare, il ricorrente per revocazione, nelle pagine 22 e 23 del ricorso, evidenzia quale debba essere la corretta interpretazione del Reg. edilizio, art. 5, ultimo periodo, e della sua portata derogatoria. Si riportano anche le dichiarazioni dell’informatrice T.. All’errore interpretativo sulla efficacia della disposizione del regolamento comunale, nonchè delle norme tecniche di attuazione e del piano particolareggiato, si unirebbe, secondo il ricorrente, l’errore di fatto in cui la Corte di Cassazione sarebbe incorsa nel valutare la fattispecie concreta, in quanto, come risulta dalle fotografie e dal planivolumetrico prodotti, “non vi è alcun edificio prospiciente per decine di metri” rispetto alla sopraelevazione della proprietà B.. Conclusivamente, secondo il ricorrente, l’errore di fatto dell’ordinanza revocanda concernerebbe la “consistenza dell’edificio oggetto del permesso di costruire”, la “sua esatta ubicazione a confine di proprietà” e la conformità della costruzione al Reg. edilizio, art. 5, all’art. 13 delle n.t.a., ed all’art. 873 c.c..

Va premesso come, alla stregua dell’orientamento sancito da Cass. Sez. 6, 17/05/2018, n. 12046, il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio (quale quella oggetto dell’impugnazione in esame) deve ritenersi inammissibile soltanto se l’errore revocatorio enunciato abbia portato all’omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio, ma non anche se, come qui ipotizza il ricorrente, la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l’errore percettivo sia assunto come decisivo nell’enunciazione del principio di diritto, o, nell’economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all’annullamento per vizio di motivazione.

Non di meno, il motivo di ricorso è palesemente estraneo al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c..

Per consolidata interpretazione, invero, in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E’ invece inammissibile il ricorso ex art. 395 c.p.c., n. 4, ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l’omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022).

L’inammissibilità del ricorso discende, quindi, dalla constatazione basilare che l’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve pur sempre riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima (da ultimo, Cass. Sez. 1, 22/10/2018, n. 26643).

In particolare, B.R. deduce che il prospettato errore di fatto consisterebbe nell’interpretazione delle norme edilizie che regolano la fattispecie, nonchè nella valutazione delle risultanze istruttorie inerenti alla consistenza delle opere ed allo stato dei luoghi. Tuttavia, per quanto già precisato, è innanzitutto inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall’art. 391 bis c.p.c., nell’ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste integra gli estremi dell’error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all’ipotesi della violazione) (Cass. Sez. 6 – 5, 29/12/2011, n. 29922). Si è anche già affermato, nella specie, che le prescrizioni in tema di distanze tra costruzioni contenute negli strumenti urbanistici locali hanno valore di norme giuridiche, sicchè l’erronea percezione del contenuto di documenti che le riproducono costituisce errore di diritto, inqualificabile come vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, (Cass. Sez. 2, 09/09/2016, n. 17847).

Del pari, l’errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione, sicchè pur sempre inammissibile è il ricorso per revocazione che prospetti l’erronea valutazione, in fatto e in diritto, delle emergenze probatorie documentali (cfr. Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442).

Il ricorrente, in particolare, ravvisa l’errore di fatto dell’ordinanza impugnata (oltre che, come visto, nella prescelta interpretazione in diritto del Reg. comunale, art. 5, altresì) nella valutazione delle fotografie 2, 3 e 4 prodotte in primo grado e dal planivolumetrico prodotto sub 2, ma la motivazione adottata nel provvedimento della Corte di cassazione non contiene alcuna supposizione di esistenza (o di inesistenza) di fatti decisivi tratta da tali documenti, nè dunque rivela alcuna rappresentazione che sia smentita dagli atti processuali. L’ordinanza n. 11320/2018 ha, piuttosto, rimesso al giudice di rinvio una nuova valutazione delle condizioni di fatto che giustifichino l’applicazione della individuata disciplina normativa in tema di distanze nelle costruzioni.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di revocazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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