Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7035 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.17/03/2017), n. 7035
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29229/2015 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADALBERTO 6 SC
B, presso lo studio dell’avvocato GENNARO ORLANDO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO
RICCI ed EMANUELA CAPANNOLO;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 16/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’8/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. il ricorrente chiede la cassazione del decreto di omologa, dolendosi della disposta compensazione delle spese nel procedimento per accertamento tecnico preventivo di riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di aprile 2014 (a fronte di domanda amministrativa in data antecedente – 12.9.2013 – e deposito del ricorso giudiziario in data 3.6.2014);
2. l’INPS ha resistito con controricorso;
3. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4. ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la “soccombenza” costituisce un’applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell’ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell’ipotesi in cui, ancorchè esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l’anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell’art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così Cass. n. 7716/2003; Cass. n. 19343/2004; Cass. n. 7307/2011);
5. la censurata illogicità della statuizione, nella parte in cui ha ritenuto perfezionato il requisito sanitario “in corso di giudizio” non coglie nel segno perchè involge un vizio motivazionale, nel profilo della illogicità, e, al più, perchè devolve, inammissibilmente, alla Corte di legittimità un errore revocatorio;
6. al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, non sussistendo le condizioni previste dal novellato art. 152 disp. att. c.p.c., per l’esonero;
7. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna LA parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017