Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7035 del 12/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 12/03/2020), n.7035
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26762 – 2017 R.G. proposto da:
Avvocato C.A.L. – c.f. (OMISSIS) – da se medesima
rappresentata e difesa ai sensi dell’art. 86 c.p.c., ed
elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in
Pescara, alla via Alento, n. 45, presso il proprio studio.
– ricorrente –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto n. 710 del 13.10.2017 del tribunale di Lanciano;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre
2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, l’avvocato C.A.L. proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui era stata revocata l’ammissione di G.M.P. al patrocinio a spese dello Stato ed era stata rigettata la richiesta di liquidazione degli onorari maturati.
2. Con decreto n. 710 dei 28.3.2016/13.10.2017 il tribunale di Lanciano rigettava l’opposizione.
3. Avverso tale decreto l’avvocato C.A.L. ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.
4. Il relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 1); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
5. Il ricorso è inammissibile.
6. Si evidenzia che il ricorso a questa Corte è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 7.11.2017 al Ministero della Giustizia – rimasto intimato – presso l’avvocatura distrettuale dello Stato de (OMISSIS).
Si evidenzia che con provvedimento dei 3/6.5.2019, comunicato a mezzo p.e.c. in data 6.5.2019 alla ricorrente, si è disposto farsi luogo alla rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero della Giustizia – rimasto intimato – presso l’Avvocatura Generale dello Stato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del medesimo provvedimento.
Si evidenzia che la cancelleria in data 18.9.2019 ha certificato che non risulta depositata la rinnovazione della notifica del ricorso a questa Corte.
7. E’ sufficiente quindi il riferimento all’insegnamento secondo cui la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c., per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (cfr. Cass. (ord.) 29.5.2019, n. 14742; Cass. 14.1.2008, n. 625).
8. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità va pertanto assunta.
9. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, avvocato C.A.L., difensore di se medesima, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020