Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7035 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 03/03/2022), n.7035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12890-2020 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 12,

presso lo studio dell’avvocato VERGERIO DI CESANA FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 5967/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento per tasse automobilistiche relativa all’anno d’imposta 2010;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l’appello ritenendo intervenuta la prescrizione triennale per la riscossione delle suddette tasse automobilistiche e affermando che “le spese possono essere compensate, visto lo svolgimento dei fatti e l’oggetto del contenzioso: tassa automobilistica”;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre né la regione Lazio né l’Agenzia delle entrate-Riscossione si costituivano.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo di impugnazione la parte contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 36 e dell’art. 92 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per carenza, illogicità ed erroneità della motivazione in quanto la sentenza impugnata, pur avendo accolto in toto le ragioni della parte contribuente dichiarando l’intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, con il conseguente annullamento dell’atto impositivo, ha integralmente compensato le spese di giudizio tra le parti in causa.

Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte:

ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla Corte cost. sentenza n. 77 del 2018, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658);

in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352);

nel processo tributario le “gravi ed eccezionali ragioni” indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell’atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c.: Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658).

Nel caso di specie la sentenza della Commissione Tributaria Regionale – laddove afferma, nella parte relativa alla compensazione delle spese, che “le spese possono essere compensate, visto lo svolgimento dei fatti e l’oggetto del contenzioso: tassa automobilistica” – non si è attenuta ai suddetti principi dal momento che non è né nuovo né è stato oggetto di mutamento o di contrasto giurisprudenziale il principio secondo cui in tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, conv., con modif., in L. n. 53 del 1983, decorre dall’anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non è interrotto dall’iscrizione a ruolo del tributo da parte dell’Amministrazione finanziaria il quale, essendo mero atto interno, è inidoneo a costituire in mora il debitore (Cass. n. 28104 del 2021; Cass. n. 23261 del 2020; Cass. n. 24214 del 2016; Cass. n. 315 del 2014): pertanto, avendo la sentenza impugnata riconosciuto che il diritto di riscuotere la tassa automobilistica era ormai prescritto, si era in presenza di una piena vittoria da parte del contribuente e non ricorrevano certo le “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare le spese, cosicché la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al pagamento delle spese a favore della parte contribuente.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso del contribuente va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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