Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7034 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.17/03/2017), n. 7034
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27320/2014 proposto da:
L.G.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ARCHIMEDE 122, presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MICALI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA
CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 585/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 29/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’8/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Messina respingeva il gravame, svolto dall’attuale ricorrente, avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento della pensione di inabilità, in difetto del requisito reddituale, computato anche il reddito del coniuge;
2. avverso detta sentenza ricorre la parte privata, deducendo violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo;
3. l’INPS ha resistito con controricorso;
4. il Ministero dell’economia è rimasto intimato;
5 il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
6. non sussiste il vizio di omesso esame, per avere la Corte territoriale preso in esame la questione del requisito reddituale ai fini del beneficio preteso;
7. la Corte territoriale si è conformata alla consolidata giurisprudenza della Corte (cfr., sulla rilevanza del reddito familiare affermata da Cass. 28714/2011 e successive conformi) sulla quale è intervenuto lo jus superveniens rappresentato dal D.L. n. 76 del 2013, art. 10, commi 5 e 6, convertito in L. n. 99 del 2013, in vigore dal 28 giugno 2013 (v., ex multis, Cass. 27812/2013, 28565/2013, 1829/2014, e numerose successive conformi), alla stregua del quale, per il periodo anteriore al 28 giugno 2013 deve continuare a farsi riferimento ai redditi familiari mentre per il periodo posteriore a tale data deve farsi riferimento al reddito personale;
8. il ricorso va rigettato;
9. le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore dell’INPS, seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l’esonero dal pagamento delle spese;
10. nulla spese per la parte rimasta intimata;
11. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15 per cento; nulla spese per la parte rimasta intimata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017