Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7034 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 12/03/2020), n.7034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12376 – 2019 R.G. proposto da:

P.G., – c.f. (OMISSIS) – in proprio e quale legale

rappresentante della “(OMISSIS)” s.r.l., elettivamente domiciliato,

con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Modica, al corso Umberto

I, n. 271/a, presso lo studio dell’avvocato Giulio Ottaviano che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio

separato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto n. 625 del 30.1.2019 della corte d’appello di

Catania;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1 ottobre 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex L. n. 89 del 2001, alla corte d’appello di Catania depositato in data 8.5.2018 (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della “(OMISSIS)” s.r.l., si doleva per l’irragionevole durata del fallimento dell’anzidetta s.r.l., dichiarato dal tribunale di Ragusa con sentenza del (OMISSIS).

Chiedeva che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondere un equo indennizzo.

2. Il consigliere designato dichiarava inammissibile il ricorso.

Con riferimento alla pretesa indennitaria azionata da (OMISSIS) quale legale rappresentante della “(OMISSIS)” s.r.l., dava atto che a seguito della chiusura del fallimento si era provveduto alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sicchè la s.r.l. già dichiarata fallita era estinta.

Con riferimento alla pretesa indennitaria azionata da P.G. “in proprio”, dava atto che in tale veste il ricorrente non aveva diritto a pretendere alcun indennizzo, siccome estraneo al fallimento della s.r.l.

3. P.G. proponeva opposizione.

Puntualizzava di aver diritto all’equo indennizzo per il danno non patrimoniale personalmente sofferto a motivo della sua qualità di amministratore della ” P.” s.r.l.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto n. 625 del 30.1.2019 la corte d’appello di Catania rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese.

Evidenziava che il diritto all’equa riparazione è accordato unicamente a coloro che sono parti del giudizio che si assume protrattosi oltre il termine di ragionevole durata.

Evidenziava quindi che l’opponente non aveva sofferto alcun pregiudizio suscettibile di equa riparazione, siccome estraneo alla procedura fallimentare “presupposta”, quantunque amministratore della società fallita.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso P.G., in proprio e quale legale rappresentante della “(OMISSIS)” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche – con distrazione – in ordine alle spese.

6. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

7. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c..

Deduce che ha diritto all’equo indennizzo a ristoro del danno non patrimoniale personalmente sofferto in quanto legale rappresentante della “(OMISSIS)” s.r.l., amministratore unico preposto alla gestione e socio di ampia maggioranza della stessa società.

Deduce che è irrilevante, siccome frutto di un mero errore materiale, la circostanza per cui nell’iniziale ricorso è indicato come fallito in proprio.

9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, in relazione agli artt. 2056,2057,2058 e 2059 c.c..

Deduce che l’elaborazione giurisprudenziale e della Corte E.D.U. e di legittimità riconosce il diritto all’equa riparazione anche in ipotesi di irragionevole durata del processo di cui sia stata parte una persona giuridica; che in siffatta evenienza il danno si correla al turbamento ed al paterna d’animo sofferti dalle persone dei soci e dalle persone preposte alla gestione dell’ente.

10. I motivi di ricorso sono strettamente connessi; se ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi sono comunque destituiti di fondamento e vanno respinti.

11. Si puntualizza in premessa che P.G. ha agito “in proprio”, ovvero ha addotto che, sì, non è stato dichiarato personalmente fallito e nondimeno, in quanto “il dominus quasi assoluto della (OMISSIS) s.r.l.” (così ricorso, pag. 3), ha sofferto e “subito personalmente” (così ricorso, pag. 3) disagi e turbamenti psicologici, id est il danno non patrimoniale rilevante ex L. n. 89 del 2001, in dipendenza della irragionevole protrazione della procedura fallimentare a carico della s.r.l.

12. Su tale scorta questa Corte non può che reiterare il proprio insegnamento (in verità debitamente menzionato pur dalla corte di Catania).

Ossia che il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, par. 1, specificamente richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, solo con riferimento alle cause “proprie” e, quindi, esclusivamente in favore delle “parti” della causa nel cui ambito si assume avvenuta la violazione e non anche in favore di soggetti che siano ad essa rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo (cfr. Cass. 12.7.2011, n. 15250).

E conseguentemente che difetta di legittimazione attiva l’amministratore di una società di capitali, in relazione alla dedotta irragionevole durata del procedimento fallimentare aperto nei confronti della società medesima, già da lui amministrata (pur se cancellata dal registro delle imprese) (cfr. Cass. 12.7.2011, n. 15250).

13. Si soggiunge che il difetto di legittimazione attiva, per un verso, è affermato da questo Giudice del diritto pur con riferimento ai soci di una società di capitali (cfr. Cass. 23.8.2005, n. 17111, secondo cui il socio di società di capitali che sia stata parte del processo prolungatosi oltre il termine ragionevole, non è processualmente legittimato ad azionare il rimedio offerto dalla L. n. 89 del 2001, neanche in caso di sopravvenuto fallimento della società medesima e di inerzia della curatela, non essendo egli immediatamente inciso dai pregiudizi correlati alla durata irragionevole del processo; Cass. 22.12.2004, n. 23789). Per altro verso, è costantemente ribadito da questo Giudice e con riferimento all’amministratore di società di capitali (cfr. Cass. 14.7.2015, n. 14751; Cass. 22.3.2018, n. 7188) e con riferimento ai soci (cfr. Cass. 8.5.2012, n. 7024).

14. In questi termini nessuna pretesa indennitaria può esser azionata da P.G. sia in quanto amministratore e legale rappresentante della “(OMISSIS)” s.r.l. – estintasi a seguito della cancellazione dal registro delle imprese – sia in quanto socio della medesima società.

15. In verità questa Corte ha in altra occasione affermato che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è – tenuto conto dell’orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo – conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche (cfr. Cass. 1.12.2011, n. 25730).

E su tale premessa ha soggiunto che, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno “in re ipsa” – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (cfr. Cass. 1.12.2011, n. 25730, richiamata dal ricorrente e nel corpo del primo motivo e nel corpo del secondo motivo).

16. Evidentemente alla luce di tale insegnamento vi è margine perchè P.G. possa considerarsi legittimato ed interessato “in proprio”.

17. E tuttavia la corte di Catania ha dato atto nel caso di specie che la specifica circostanza alla quale P.G. aveva correlato il danno non patrimoniale – “il blocco totale degli immobili” – asseritamente sofferto, non aveva motivo concreto di configurarsi, atteso che era stata dichiarata fallita la “(OMISSIS)” s.r.l.

E’ da ritenere, cioè, che in tal guisa – e pur in rapporto all’insegnamento n. 25730/2011 di questa Corte – la corte di Catania ha, in modo congruo ed esaustivo, dato atto della sussistenza, nel caso concreto, di circostanze tali da indurre ad escludere che danni di sorta fossero stati subiti da P.G..

A nulla vale, d’altro canto, che il ricorrente adduca, propriamente con il secondo mezzo di impugnazione, di esser “rimasto coinvolto in tutta la procedura fallimentare, anche subendone tutte le conseguenze penali a titolo personale” (così ricorso, pag. 7).

Si tratta di una prospettazione del tutto generica.

18. In dipendenza del rigetto del ricorso P.G. va condannato a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo (in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un’amministrazione dello Stato – nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario – riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028; Cass. 22.4.2002, n. 5859).

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. cit., art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. sez. un. 11915/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente P.G. a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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