Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7034 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 26/11/2021, dep. 03/03/2022), n.7034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1162-2021 proposto da:

N.M., nella qualità di titolare dell’omonima ditta

individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato SICA SALVATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato NAZZARO GIUSEPPINA;

– ricorrente –

contro

C.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DE

ANGELIS MAURA, CAPUANO ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 412/2020 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 10/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

N.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore 10 giugno 2020, n. 412, che ha rigettato l’appello da egli proposto contro la sentenza del Giudice di pace di Mercato San Severino. Il primo giudice aveva accolto parzialmente l’opposizione fatta valere dal ricorrente contro il decreto che gli aveva ingiunto il pagamento di Euro 1.500 a titolo di saldo per l’attività svolta in forza di un contratto di subappalto, riducendo la somma dovuta a Euro 1.260.

Resiste con controricorso C.A..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso contesta “violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere pronunciato su materia differente dal chiesto e per avere omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ossia “la corrispondenza tra quanto dovuto e quanto versato”.

La censura è inammissibile. Anzitutto, come riconosce in memoria il ricorrente (v. p. 4 dell’atto), viene denunciata la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiamando il parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, invece che quello di cui al n. 4 (v. al riguardo, ex multis, Cass. 6835/2017). Viene poi invocato l’omesso esame di un fatto storico, quando invece il ricorrente denuncia che il fatto, evidentemente esaminato, sia stato “male interpretato” dal giudice d’appello.

I. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Il controricorrente ha fatto richiesta di condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, disposizione che non trova però applicazione ratione temporis alla fattispecie (il processo è infatti iniziato nel 2008 e la disposizione è stata introdotta, come precisa il controricorrente, dalla L. n. 69 del 2009, che si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in Euro 1.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato C.A. che si è dichiarato antistatario.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 26 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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