Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7033 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 7033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24648/2014 proposto da:

P.O., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ANTONIO MARIA DORIA e MARCO DORIA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA

PULLI ed EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 425/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 02/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’8/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. P.O. ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce che, decidendo sugli appelli, principale e incidentale, svolti avverso la sentenza di primo grado, ha in motivazione espressamente dato atto della difformità dal dispositivo (di rigetto del gravame anche dell’assistita);

2. l’assistita denuncia, con il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 340 c.p.c., comma 2, n. 4, per essere la parte dispositiva in insanabile contrasto con la motivazione;

3. l’INPS ha resistito con controricorso;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. le censure svolte con il primo motivo sono manifestamente fondate per l’evidente difformità fra il dispositivo e le proposizioni contenute nella motivazione;

6. va dato atto dell’estraneità del comando giudiziale, cristallizzato nel dispositivo, con la motivazione a sostegno della statuizione, conseguendone la nullità della sentenza giacchè, nel processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poichè racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima;

7. il primo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbito il secondo, la sentenza dev’essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, alla quale è da attribuire la rinnovazione della decisione conclusiva del grado e, dunque, l’adozione di un atto valido, e la regolamentazione delle spese del primo giudizio di gravame e del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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