Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7033 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 12/03/2020), n.7033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11268 – 2019 R.G. proposto da:

D.V.P.L., – c.f. (OMISSIS);

T.S., – c.f. (OMISSIS);

S.E., – c.f. (OMISSIS);

C.B., – c.f. (OMISSIS);

D.P.E., – c.f. (OMISSIS);

P.E., – c.f. (OMISSIS);

CH.PA., – c.f. (OMISSIS);

G.A., – c.f. (OMISSIS);

D.M.E., – c.f. (OMISSIS);

TE.LU., – c.f. (OMISSIS);

MA.FE., – c.f. (OMISSIS);

M.A., – c.f. (OMISSIS);

M.M.A., – c.f. (OMISSIS);

CO.RO., – c.f. (OMISSIS);

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Golametto, n. 4, presso

lo studio dell’avvocato Giovambattista Ferriolo e dell’avvocato

Ferdinando Emilio Abbate che li rappresentano e difendono in virtù

di procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto della corte d’appello di Perugia dei

26.3/30.10.2018,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 ottobre

2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con decreto dei 26.3/30.10.2018 la corte d’appello di Perugia, in accoglimento del ricorso ex L. n. 89 del 2001 proposto da D.V.P.L., T.S., S.E., C.B., D.P.E., P.E., Ch.Pa., G.A., D.M.E., Te.Lu., Ma.Fe., M.A., M.M.A. e Co.Ro., condannava il Ministero della Giustizia a pagare a ciascun ricorrente, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio “presupposto” (del pari ex L. n. 89 del 2001), la somma di Euro 500,00, oltre interessi; condannava il Ministero della Giustizia a pagare all’avvocato Giovambattista Ferriolo ed all’avvocato Ferdinando Emilio Abbate, difensori anticipatari dei ricorrenti, le spese di lite, liquidate in Euro 203,00, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e cassa come per legge, ed oltre alle spese vive.

2. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso D.V.P.L., T.S., S.E., C.B., D.P.E., P.E., Ch.Pa., G.A., D.M.E., Te.Lu., Ma.Fe., M.A., M.M.A. e Co.Ro.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.

Il Ministero della Giustizia si è costituito ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

3. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

4. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., comma 2, e dell’art. 91 c.p.c., in relazione al D.M. n. 55 del 2014, ed al D.M. n. 37 del 2018.

Deducono che la corte di Perugia, in rapporto al quantum – Euro 500,00 – dell’indennizzo liquidato e dunque allo scaglione di riferimento (Euro 0,01 – Euro 1.100,00), ha liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi.

Deducono che il compenso liquidato – Euro 203,00 – è del tutto simbolico e non consono al decoro professionale.

Deducono che la corte avrebbe potuto far luogo all’aumento di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2.

5. Il ricorso è fondato e va accolto.

6. Sussiste la denunciata violazione dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, dei valori medi di cui al prospetto n. 12 – giudizi innanzi alla corte d’appello – delle tabelle allegate al medesimo D.M. n. 55 del 2014, (si applica al caso di specie, ratione temporis, il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, in G.U. 26 aprile 2018, n. 96).

Difatti, alla stregua della tabella n. 12 allegata al D.M. n. 55 del 2014, (giudizi innanzi alla corte d’appello) ed in rapporto alla scaglione di riferimento (Euro 0,01 – Euro 1.100,00), i minimi si specificano come segue: fase di studio Euro 67,50, fase introduttiva Euro 67,50, fase istruttoria Euro 51,00, fase decisionale Euro 100,00.

Quindi i “minimi” sono pari ad Euro 286,00. Viceversa la corte di Perugia ha liquidato la minor somma di Euro 203,00.

7. In accoglimento del ricorso il decreto della corte di appello di Perugia n. 2895/2018 va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Il giudice di rinvio valuterà l’applicabilità al caso di specie della previsione di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2.

8. Al di là del buon esito del ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, sicchè è inapplicabile il D.P.R. cit., art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto della corte di appello di Perugia n. 2895 dei 26.3/30.10.2018; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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