Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7033 del 03/03/2023
Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 26/11/2021, dep. 03/03/2022), n.7033
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G.
14634/2021, sollevato dalla Corte d’Appello di Potenza con ordinanza
n. R.G. 100/21 dell’11/05/2021, nel procedimento vertente tra:
R.V., da una parte;
e
C.P., dall’altra;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO
MARCHEIS CHIARA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MISTRI CORRADO, che chiede che
la Corte di Cassazione, ai sensi degli artt. 44,45 e 47 c.p.c.,
voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Potenza alla
trattazione del procedimento avente ad oggetto la domanda
riconvenzionale, poi separata, proposta da C.P. nel giudizio
indicato in epigrafe, con conseguente fissazione del termine di
riassunzione del giudizio davanti a tale indicato ufficio
giudiziario.
Fatto
PREMESSO
Che:
La Corte d’appello di Potenza, con ordinanza depositata l’11 maggio 2021, ha sollevato conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., in relazione alla domanda riconvenzionale (di risoluzione del contratto di assistenza e rappresentanza e di conseguente condanna dell’attore al risarcimento del danno) fatta valere da C.P..
C. era stato convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza dall’avvocato R.V., che – con ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 – ne aveva chiesto la condanna al pagamento di Euro 8.321 per averlo difeso in una serie di processi civili. L’adito Tribunale di Potenza, con ordinanza del 5 febbraio 2021, si era dichiarato incompetente “in favore della Corte d’appello di Potenza” sia per la domanda principale che per quella riconvenzionale. La Corte d’appello, davanti alla quale R. ha riassunto la causa, ha separato la domanda principale (rispetto alla quale si è dichiarata competente) da quella riconvenzionale, ha disposto la sospensione del processo innanzi a sé ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e ha appunto richiesto d’ufficio il regolamento di competenza.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
La Corte d’appello di Potenza si è ritenuta incompetente rispetto alla domanda riconvenzionale proposta da C.P., richiamando i principi espressi dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 4485/2018. Questa Corte ha infatti affermato che “la corte d’appello, essendo di norma giudice competente in secondo grado, non può in alcun modo considerarsi competente sulla riconvenzionale (introdotta con domanda di primo grado) e, dunque, non si può ipotizzare che, qualora la riconvenzionale si presti a un’istruzione sommaria, quella corte possa trattarla; non resta che ipotizzare sempre la necessaria separazione della riconvenzionale e la rimessione al giudice competente in primo grado, con le conseguenti decisioni ex art. 295 c.p.c. sulla sorte del giudizio ex art. 14 ove la riconvenzionale abbia efficacia pregiudicante”.
Il regolamento va pertanto accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Potenza in ordine alla domanda riconvenzionale, davanti al quale vanno rimesse le parti.
Non vi è provvedimento sulle spese, trattandosi di regolamento sollevato d’ufficio dal giudice (v. Cass. n. 21737/2004).
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Potenza in ordine alla domanda riconvenzionale proposta da C.P. e, in relazione a tale domanda, rimette le parti davanti al medesimo Tribunale nei termini di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022