Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7032 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 26/11/2021, dep. 03/03/2022), n.7032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7213-2021 proposto da:

D.M.A.M., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CALORE MAURO;

– ricorrente –

contro

D.P. COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1217/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

D.M.A.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila 16 settembre 2020, n. 1217, che ha respinto l’appello della ricorrente (in primo grado il Tribunale di Pescara aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da D.M., promissaria acquirente, volta ad ottenere il doppio della caparra versata).

L’intimata D.P. Costruzioni Immobiliari s.r.l. non ha proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi, che denunciano il primo “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1337,1326,1371,1375 e 1385 c.c.” e il secondo “violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c. (errore di fatto e difetto di motivazione)”.

I due motivi sono inammissibili.

Il primo motivo contesta l’interpretazione della proposta e del contratto preliminare di vendita da parte del giudice di merito, cui tale interpretazione spettava, e che, in quanto motivata e plausibile, è incensurabile da parte di questa Corte di legittimità (v. al riguardo, ex multis, Cass. 28319/2017).

Il secondo motivo – che contraddittoriamente nella rubrica denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto richiamando i parametri di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 – si sostanzia in una denuncia di apparenza della motivazione, vizio non ravvisabile nella argomentata pronuncia impugnata.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 26 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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