Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7031 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. un., 12/03/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 12/03/2021), n.7031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28426/2019 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIAN COMITA RAGNEDDA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI OLBIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliatosi in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 5, presso lo studio

dell’avvocato Luca MAZZEO, che lo rappresenta e difende;

P.F., elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIALE

PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANINO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCELLO VIGNOLO, e

MASSIMO MASSA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2426/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 15/04/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. ANGELINA MARIA PERRINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– emerge dalla narrativa della sentenza impugnata, per quanto d’interesse, che F.A. impugnò il provvedimento col quale il Comune di Olbia aveva disposto l’annullamento in autotutela della concessione edilizia n. (OMISSIS) e dell’autorizzazione edilizia in variante n. (OMISSIS), relative al risanamento igienico-sanitario di un fabbricato rurale di sua proprietà, deducendo a fondamento dell’impugnazione l’insussistenza sia delle ragioni che ne erano poste a fondamento, sia di quelle richieste ai fini dell’esercizio del potere di autotutela, e lamentando altresì la mancanza di motivazione in ordine all’esercizio del potere di autotutela e la violazione del termine ragionevole entro il quale il potere in questione va esercitato;

– il Tar per la Sardegna respinse il ricorso e il Consiglio di Stato ha rigettato il successivo appello da lui proposto;

– a sostegno della decisione il giudice d’appello ha evidenziato in particolare che le ragioni del provvedimento di autotutela erano esposte in due distinti avvisi di avvio procedimentale, che la revoca è stata determinata dal fatto che l’immobile che s’intendeva prima risanare e poi ricostruire era stato costruito solo in parte prima del 1 settembre 1967, di modo che per la parte restante risultava realizzato in assenza della concessione edilizia e del nulla osta dell’ufficio di tutela del paesaggio; e dell’epoca effettiva di realizzazione del manufatto il ricorrente aveva mostrato di avere conoscenza, poichè aveva allegato al ricorso di primo grado il rapporto concernente appunto quell’epoca; a tanto il Consiglio di Stato ha aggiunto che le risultanze documentali, suffragate da documentazione fotografica certificata, confortava quelle ragioni, mentre l’appellante si era limitato a reiterare le censure relative alla modifica del piano di campagna, senza confrontarsi con le statuizioni al riguardo espresse dal giudice di primo grado; inammissibile per novità era la censura concernente il preteso consolidamento dell’affidamento nella validità dei titoli edilizi per effetto dell’intervenuta sentenza del Tar n. 1863/10, che era comunque infondata, perchè nessun affidamento può derivare dalla infedele rappresentazione dello stato dei luoghi; inammissibile era altresì la censura concernente l’affermata violazione del termine ragionevole per l’adozione del provvedimento;

– contro questa sentenza F.A. propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui reagiscono con controricorsi il Comune di Olbia e il controinteressato P.F., che depositano altresì memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso F.A. lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., comma 8 e dell’art. 362 c.p.c., comma 1, sostenendo che il Consiglio di Stato abbia rifiutato la giurisdizione e abbia comunque superato i limiti esterni della giurisdizione amministrativa, là dove ha confermato la legittimità dell’azione amministrativa nonostante la mancanza di prova rigorosa e decisiva dell’inutilità dell’apporto dell’interessato;

– il motivo è inammissibile;

– va sul punto ribadito che, alla luce della sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per “invasione” o “sconfinamento” nella sfera riservata ad altro potere dello stato ovvero per “arretramento” rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonchè le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei conti o il Consiglio di stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull’erroneo presupposto di quell’attribuzione; l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorchè il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento “abnorme o anomalo” ovvero abbia comportato uno “stravolgimento” delle “norme di riferimento”, atteso che in questi casi si può profilare, eventualmente, un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (Cass., sez. un., 25 marzo 2019, n. 8311; sez. un., 24 gennaio 2020, n. 1608);

– indubitabile è che nel caso in esame con la censura si lamenta nella sostanza la valutazione degli elementi probatori offerti in giudizio;

– il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese seguono la

soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese sostenute da ciascuna parte controricorrente, che liquida in Euro 5000 per compensi, oltre a 200,00 Euro per esborsi e al 15% a titolo di spese forfetarie, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

 

 

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