Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7030 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.17/03/2017),  n. 7030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19722-2015 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 122,

presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO MICALI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1781/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 29/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Messina, in accoglimento del gravame svolto dall’attuale ricorrente, riconosceva il diritto all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di giugno 2012 (a fronte di domande, amministrativa e giudiziale, in data antecedente) e compensava le spese di lite di entrambi i gradi;

2. per la cassazione della sentenza ricorre F.G. censurando la regolazione delle spese;

3. l’INPS ha resistito con controricorso;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;

6. con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell’ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell’ipotesi in cui, ancorchè esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l’anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell’art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così Cass. n. 7716/2003; Cass. n. 19343/2004; Cass. n. 7307/2011);

7. nella specie il requisito sanitario è sopravvenuto alla domanda giudiziale e tanto basta per riaffermare il predetto principio;

8. il ricorso va rigettato non provvedendosi alla regolazione delle spese per essere risultato assolto l’onere autocertificativo per il diritto all’esonero;

9. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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