Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7030 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 12/03/2020), n.7030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29770 – 2018 R.G. proposto da:

L.G. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato,

con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Orte Scalo, alla via del

Lavatoio, presso lo studio dell’avvocato Angelo Giuliani che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto della corte d’appello di Perugia dei

16.10.2017/6.4.2018,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 ottobre

2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con decreto dei 16.10.2017/6.4.2018 la corte d’appello di Perugia, in accoglimento del ricorso ex L. n. 89 del 2001 proposto da L.G., condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare al ricorrente, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio “presupposto” (innanzi al t.a.r. del Lazio), la somma di Euro 5.500,00, oltre interessi; condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare all’avvocato Angelo Giuliani, difensore anticipatario del ricorrente, le spese di lite, liquidate in Euro 600,00, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso L.G.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine – con distrazione – alle spese.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

3. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

4. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1 e 4, nonchè del D.M. n. 55 del 2014, allegata tabella n. 12.

Deduce che la corte di Perugia, in rapporto al quantum – Euro 5.500,00 – dell’indennizzo liquidato e dunque allo scaglione di riferimento, ha liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi.

Deduce che il compenso liquidato – Euro 600,00 – non è adeguato al decoro professionale.

5. Il ricorso è fondato e va accolto.

6. Sussiste la denunciata violazione dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, dei valori medi di cui al prospetto n. 12 – giudizi innanzi alla corte d’appello – delle tabelle allegate al medesimo D.M. n. 55 del 2014 (non si applica al caso de quo, ratione temporis, il D.M.8 marzo 2018, n. 37, in G.U. n. 96 del 26.4.2018).

Difatti, alla stregua del D.M. n. 55 del 2014, allegata tabella n. 12 ed in rapporto alla scaglione di riferimento (Euro 5.200,01 – Euro 26.000,00), i minimi si specificano come segue: fase di studio Euro 540,00, fase introduttiva Euro 438,50, fase istruttoria Euro 526,50, fase decisionale Euro 910,00.

Quindi i “minimi” sono pari ad Euro 2.415,00. Viceversa la corte di Perugia ha liquidato la minor somma di Euro 600,00.

7. In accoglimento del ricorso il decreto della corte di appello di Perugia dei 16.10.2017/6.4.2018 va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

8. Al di là del buon esito del ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, sicchè è inapplicabile il citato D.P.R., art. 13, 1 co. quater,

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto della corte di appello di Perugia dei 16.10.2017/6.4.2018; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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