Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7030 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 26/11/2021, dep. 03/03/2022), n.7030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4919-2021 proposto da:

C.A., P.L.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato

BONOTTO MARCELLO, rappresentati e difesi dall’avvocato CAROSI

MASSIMO;

– ricorrenti –

contro

A.M., A.R.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. R.G. 1074/2017 del TRIBUNALE di L’AQUILA,

depositata l’08/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

P.L.M. e C.A. ricorrono avverso l’ordinanza del Tribunale dell’Aquila 8 luglio 2020, n. 1074, che ha parzialmente accolto la loro domanda e ha condannato in solido A.M. e A.R. al pagamento di Euro 33.204,17 in favore dell’avvocato C. e di Euro 33.595,64 in favore dell’avvocato P. per l’attività professionale da questi svolta.

Gli intimati A.M. e A.R. non hanno proposto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 7, comma 1, e della L. n. 794 del 1942, art. 6: il Tribunale, nell’accogliere parzialmente la domanda dei ricorrenti di pagamento dei loro compensi in relazione all’attività difensiva svolta in un processo di condanna al risarcimento dei danni, ha illegittimamente negato il diritto di ciascun difensore di percepire l’intero compenso per l’attività prestata, liquidando il compenso spettante ad uno solo e poi procedendo a dividerlo per due.

Il ricorso è manifestamente fondato. Il D.M. n. 127 del 2004, art. 7, comma 1, prevede, con disposizione analoga a quella di cui alla L. n. 794 del 1992, art. 6, che nel caso in cui “incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l’opera prestata, ma nella liquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un solo avvocato”. L’affermazione del Tribunale secondo cui, avendo i difensori “entrambi svolto le medesime attività di cui si domanda il pagamento, non sussiste il diritto di ciascun difensore all’intero compenso (..), dovendosi ritenere che i due legali abbiano collaborato in ogni attività sicché il complessivo e unitario compenso debba essere tra costoro paritariamente ripartito”, è pertanto erronea. Ne’ vale il richiamo operato dal Tribunale ai precedenti di questa Corte n. 19255/2018 e n. 29822/2019. In tali precedenti si è unicamente precisato che il diritto di ciascun difensore rimane escluso solo ove, “essendo stato richiesto il pagamento di una solo parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni”, così che, “per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l’attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato”. Nel caso in esame, invece, i due difensori (v. p. 9 del ricorso) hanno presentato due parcelle distinte, precisando le attività da ricollegarsi alla prestazione del singolo professionista (come ha riconosciuto il Tribunale indicando le attività svolte dal solo avvocato C., v. p. 13 del provvedimento impugnato), così che la conclusione del Tribunale di ripartizione tra i due difensori del compenso è stata erronea.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato e la causa deve essere rinviata al Tribunale dell’Aquila, che provvederà alla determinazione del compenso spettante ai ricorrenti rispettando i principi sopra ricordati; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale dell’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 26 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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