Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 703 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. II, 13/01/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 13/01/2011), n.703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G.;

– ricorrente non diligente –

contro

L.L., rappresentato e difeso dagli Avvocati Lo Fermo

Carmelo Renato e Guanciali Giuseppe, per procura in calce al

controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo

in Roma, via A. Bertoloni n. 41;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso R.G. n. 19587/07 proposto da:

P.G., rappresentato e difeso per procura in calce al

ricorso, dall’Avvocato Giuseppe Baldi, presso lo studio del quale in

Roma, Lungotevere Flaminio n. 26, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

L.L., rappresentato e difeso dagli Avvocati Carmelo

Renato Lo Fermo e Giuseppe Guanciali, per procura in calce al

controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo

in Roma, via A. Bertoloni n. 41;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

PI.MA.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 9913/04, depositata

in data 24 maggio 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona, rispettivamente, del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo Rosario e del Sostituto

Procuratore Generale dott. Destro Carlo, che hanno concluso per

l’improcedibilità del ricorso iscritto al n. 4319/07 e

l’inammissibilità del ricorso iscritto al n. 19587;

sentito, per il resistente, l’Avvocato Giuseppe Guancioli;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Leccisi Giampaolo, che si è riportato alle conclusioni scritte e ha

chiesto l’improcedibilità del primo ricorso e l’inammissibilità del

secondo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che L.L. ha resistito, con controricorso, al ricorso proposto nei suoi confronti da P.G., con atto notificato in data 1 dicembre 2006, per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 9913 del 2004;

che, avviatasi la procedura per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., la Procura Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, ha concluso per l’improcedibilità del ricorso;

che, in prossimità dell’udienza fissata per la trattazione della causa in camera di consiglio all’udienza del 30 novembre 2009, il controricorrente ha depositato memoria, rappresentando che, avverso la medesima sentenza, il P. ha proposto altro ricorso, identico al primo, che è stato depositato e iscritto a ruolo numero di R.G. 19587/07;

che, con ordinanza n. 537 del 2010, è stato disposto 2.1 rinvio a nuovo ruolo della causa iscritta al R.G. n. 4319 del 2007, per consentirne la trattazione congiunta con il ricorso iscritto al R.G. n. 19587 del 2007;

che, con il ricorso del quale è stata richiesta la notificazione a L.L. e a Pi.Ma. il 4 luglio 2007, iscritto al R.G. n. 19587/07 il 20 luglio 2007, P.G. ha impugnato, per revocazione, la medesima sentenza di questa Corte n. 9913 del 2004, depositata il 24 maggio 2004;

che il L. ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso, mentre non ha svolto attività difensiva l’intimata Pi.Ma.;

che avviatasi anche per questo ricorso la procedura per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., la Procura Generale presso questa Corte ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità di detto ricorso, per tardività;

che è stata dunque disposta la trattazione alla medesima udienza dei due ricorsi;

che, in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. nel giudizio iscritto al n. 19587 del 2007, mentre il controricorrente ha depositato memoria in entrambi i giudizi.

Considerato che deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.);

che il primo il ricorso è improcedibile, dal momento che, come attestato dalla Cancelleria, non risulta essere stato depositato entro il termine di 20 giorni dalla sua notificazione;

che il medesimo ricorso risulta altresì inammissibile, perchè proposto quando il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. era ormai decorso, essendo la sentenza stata depositata il 24 maggio 2004, mentre il primo ricorso è stato notificato in data 1 dicembre 2006;

che “in tema di ricorso per cassazione, qualora si determini il concorso di una causa di inammissibilità ex art. 325 c.p.c. o art. 326 cod. proc. civ. e di una causa di improcedibilità per omesso o tardivo deposito del ricorso ex art. 369, la declaratoria di quest’ultima prevale sulla prima, in quanto l’esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità” (Cass., n. 1104 del 2006);

che il ricorso iscritto al R.G. n. 1958/07, consegnato per la notifica il 4 luglio 2007, è inammissibile, perchè notificato oltre il termine di un anno dal deposito della sentenza impugnata;

che, invero, il termine per proporre il rimedio di cui all’art. 391- bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, decorre dalla notificazione della sentenza ovvero, in mancanza, dal deposito della stessa e non da un momento successivo, come previsto per le diverse ipotesi di revocazione;

che non possono essere condivise le argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., atteso che la richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 119 del 1996 ha dichiarato la illegittimità dell’art. 391-bis cod. proc. civ. “nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell’istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione”, laddove i ricorsi introduttivi dei presenti giudizi hanno ad oggetto la richiesta di revocazione di una sentenza di questa Corte e sono quindi assoggettai al termine per tali ricorsi previsto, nella specie non rispettato;

che, pertanto, il ricorso iscritto al R.G. n. 4319/07 va dichiarato improcedibile, mentre quello iscritto al R.G. n. 19587/07 va dichiarato inammissibile;

che il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore di L.L. nella misura indicata in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti di P.M., non avendo la stessa svolto attività difensiva.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso iscritto al R.G. n. 4319/07 e inammissibile quello iscritto al R.G. n. 19587/07; condanna P.G. al pagamento delle spese del giudizio in favore di L.L., liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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