Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7029 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 25/03/2011), n.7029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26407/2009 proposto da:

D.C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUCIO PAPIRIO 83, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

AVITABILE, rappresentato e difeso dall’avvocato SCIALDONI Luigi,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS), in persona del presidente

dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato BRIGUGLIO Antonio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 589/2009 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA

VETERE, SEZIONE DI MARCIANISE, depositata il 02/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata in cancelleria il 10.5.2010 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale di S. Maria di Capua Vetere del 2 novembre 2009.

Il caso deciso dalla stessa presenta questi tratti.

D.C.A. aveva chiesto al Giudice di Pace di Maddaloni la condanna della s.p.a. ENEL a risarcirgli tutti i danni patrimoniali e non subiti a seguito del noto blackout dell’energia elettrica verificatosi nella notte tra il 27 e 28 settembre 2003, oltre ad un rimborso forfettario di Euro 25.82.

Il giudice di pace accoglieva in parte la richiesta liquidando per danno patrimoniale, esistenziale ed indennizzo,in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., la somma di Euro 100,00. Ma il Tribunale in accoglimento dell’impugnazione dell’ENEL ha respinto la richiesta di danno patrimoniale per mancanza di prova sull’an ed il quantum e conseguente inammissibilità del ricorso alla liquidazione equitativa; ed ha ritenuto in configurabile nella fattispecie il danno esistenziale sia l’indennizzo previsto dalla c.d. Carta dei servizi pubblici.

2. Il D.C. ha proposto ricorso per cassazione deducendo che la decisione di primo grado era stata compiuta dal giudice di pace secondo equità e doveva perciò considerasi nulla posto che in base al disposto dell’art. 113 cod. proc. civ., comma 2, avrebbe dovuto essere emessa secondo diritto; e che tuttavia la controparte non aveva formulato censure sul punto, sicchè la statuizione era passata in giudicato rendendo inammissibili i motivi rivolti ad ottenere la riforma nel merito della controversia.

4. Il ricorso può essere esaminato in Camera di consiglio ed essere respinto se sono condivise le considerazioni che seguono:

costituiscono principi di diritto assolutamente consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, resa anche a sezioni unite: 1) L’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi dell’art. 10 cod. proc. civ., e segg.) ed all’eventuale rapporto contrattuale dedotto (“contratto di massa” o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto): operando, invece, il principio dell’apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull’essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ. (Cass. sez. un. 13917/2006 e da ult. 26518/2009); 2) Qualora la domanda di risarcimento del danno sia proposta dinanzi al giudice di pace senza determinazione del “quantum”, il valore della causa, in difetto di tempestiva contestazione, si presume rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell’art. 14 cod. proc. civ., e quindi pari ad Euro 2.582,28, come previsto dall’art. 7 cod. proc. civ.. Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di pace, per il combinato disposto degli artt. 113 e 339 cod. proc. civ., è impugnabile con l’appello e non con il ricorso per cassazione, senza che assuma alcun rilievo la riduzione del “petitum” eventualmente operata dall’attore in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto il momento determinante ai fini dell’individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda (Cass. 3662/2006; 14586/2005).

5. Nel caso il Giudice di Pace non si è espressamente pronunziato sul valore della causa e sul punto se tale contratto costituisse o meno un contratto stipulato a norma dell’art. 1342 c.c., e si trattava d’altra parte di domanda di risarcimento del danno, proposta senza precisazione del “quantum” (Cass. 1170/2003), per cui il mezzo di impugnazione deve essere individuato sulla base “del contenuto effettivo della stessa e non in relazione al criterio decisionale adottato in concreto dal Giudice; che nel caso era peraltro quello dell’applicazione delle norme di diritto sia nella ricerca della responsabilità dell’ENEL, sia nella determinazione dell’an e del quantum del danno liquidato all’istante in base al criterio equitativo previsto dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ.; il quale da luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l’entità materiale del danno (Cass. 16202/2002; 2148/2000).

6. Consegue che, dato il rapporto giuridico dedotto in giudizio, il mezzo di impugnazione avverso la sentenza in questione era l’appello, puntualmente proposto dall’ENEL che ben poteva chiedere come ha fatto la riforma dell’erronea decisione di primo grado in ordine sia alla prova dell’esistenza del danno lamentato che al criterio con cui ne era stato determinato l’ammontare.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte mentre le parti non hanno presentato memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, discussi gli atti delle parti, la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano ha condiviso gli uni e l’altra.

4. – Il ricorso principale va conseguentemente respinto con assorbimento di quello incidentale condizionato e condanna del soccombente D.C. al pagamento delle spese processuali,liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’ENEL in complessivi Euro 250,00 di cui Euro 200,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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