Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7029 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 24/03/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 24/03/2010), n.7029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato NANNI NICOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANILE GIUSEPPE, giusta mandato

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TELEACRAS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo

studio dell’avvocato LONGO PAOLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALLETTO DIEGO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/04/2005 r.g.n. 1246/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/12/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12/4/2000, la Teleacras srl, premesso che T.G., con il quale aveva intrattenuto un rapporto di collaborazione continuativa come responsabile dell’emittente televisiva e della testata giornalistica, aveva consentito che suo figlio F., con cui era stato stipulato un contratto di collaborazione continuativa ed autonoma con compensi a prestazione, svolgesse attività di giornalista di natura subordinata, chiedeva la condanna del suddetto G. al risarcimento del danno derivatole dal descritto comportamento in misura pari alle somme che avrebbe dovuto pagare a F. in esecuzione di sentenza, passata in giudicato, con la quale era stata riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico di costui.

T.G., costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 329/2003 resa il 10/2/2003, rigettava il ricorso.

Avverso tale decisione proponeva appello, con ricorso depositato il 17/7/2003, la Teleacras srl chiedendone la riforma ed il conseguente accoglimento della domanda spiegata con il ricorso di primo grado.

L’appellato, costituitosi, chiedeva il rigetto del gravame.

Con sentenza del 13 gennaio-13 aprile 2005, l’adita Corte di Appello di Palermo, rilevato, sulla base della espletata istruttoria, che T.G. si era reso inadempiente agli obblighi contrattuali che gli incombevano, tra i quali rientrava quello di controllare ed attuare l’assetto organizzativo aziendale e, dunque, di assicurare la corretta utilizzazione del personale impiegato secondo le modalità ed in assoluta osservanza del tipo negoziale voluto dagli organi sociali, accoglieva la domanda risarcitoria, quantificandone l’importo nella misura del 50% della somma capitale degli esborsi direttamente connessi alla natura subordinata del rapporto; condannava l’appellato alla metà delle spese del doppio grado di giudizio.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il soccombente T. con otto motivi.

Resiste la TELECRAS srl con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., sostiene che le domande avanzate dalla società Teleacras nel presente giudizio sarebbero inammissibili in quanto già rigettate dal Tribunale di Agrigento con la sentenza passata in giudicato del 14/12/01 n. 5247, nella causa tra Teleacras e ed il proprio figlio, T.F., ove era stata respinta l’istanza di Teleacras di chiamata in garanzia di esso T.G.. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c, sostiene che, anche a non voler assegnare valenza di cosa giudicata alle statuizioni della sentenza 5247/01, il Giudice a quo avrebbe dovuto comunque tenere conto degli accertamenti in essa contenuti e così pervenire, sulla base di “libera e, doverosamente, ponderata valutazione” a conclusioni diverse da quelle formulate.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., per avere la Corte di Appello errato nella interpretazione della volontà delle parti nella costituzione del rapporto tra Teleacras e T.F., avendo lo stesso, “secondo le pattuizioni contrattuali, informato il proprio datore di lavoro e ottenuti gli assensi eventualmente richiesti”.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1387, 1388, 1398 e 1399 c.c., per essere egli privo di poteri di rappresentanza in merito alla assunzione di personale, come emergerebbe dalla sentenza n. 5247/01 del Tribunale di Agrigento tra la società Teleacras e T.F. e comunque per essersi verificata la ratifica per acquiescenza del rapporto di lavoro subordinato.

Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., insiste nel ritenere provato l’adempimento degli obblighi che su di lui contrattualmente incombevano, e cioè l’assunzione di T.F. nel rispetto delle clausole contrattuali.

Con il sesto motivo il ricorrente, deducendo la violazione dell’art. 113 c.p.c. e art. 1226 c.c., si duole della “valutazione equitativa del danno” operata dalla Corte territoriale e ritenuta “del tutto esorbitante ed arbitraria”, mentre con il successivo settimo motivo (erroneamente qualificato “6^”) si duole della regolamentazione delle spese, avvenuta – a suo avviso – in violazione dell’art. 91 c.p.c..

Con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta la insufficiente motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla diversa valutazione operata dalla sentenza n. 5247/2001 sia in relazione all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro con T.F. sia con riguardo alle dichiarazioni ivi contenute che escludeva ogni sua responsabilità.

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è infondato.

Giova preliminarmente rimarcare che la Corte di Appello di Palermo, nel ribaltare la pronuncia di primo grado, in accoglimento del gravame proposto dalla Teleacras, ha condiviso l’assunto di quest’ultima, secondo cui, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la fonte della azionata responsabilità risarcitoria andava individuata non nel potere di assunzione del personale, nel caso in esame inesistente in capo all’appellato T.G., ma nel generale potere di organizzazione dell’azienda che gli era stato conferito in base al rapporto contrattuale con lui instaurato.

A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta esaminando, in primo luogo, il contratto dell’1/6/1989, con il quale T. G. era stato nominato “responsabile della testata televisiva Teleacras e della omonima testata giornalistica” con l’espresso incarico di “sovrintendere a definire ed attuare – nel rispetto delle linee editoriali e delle direttive generali cui dovrà attenersi- l’assetto organizzativo e l’attività produttiva dell’azienda”.

Dal chiaro contenuto del contratto il Giudice a quo ha ricavato che l’appellato T., quale responsabile della organizzazione aziendale, aveva, tra l’altro, l’obbligo di vigilare sulla utilizzazione del personale impiegato al fine di assicurare che le relative prestazioni di lavoro venissero rese secondo contratto, mentre – come emergeva, ancora, dalla lettera di conferimento dell’incarico – non poteva disporre alcuna modifica del rapporto se non previa autorizzazione degli organi sociali.

Su questo sfondo l’impugnata pronuncia ha collocato la vicenda di T.F., figlio dell’appellante G., con il quale la Teleacras aveva stipulato un rapporto di collaborazione autonoma con compensi a prestazione protrattosi dal gennaio 1991 al mese di maggio 1997. Di fatto, tuttavia, il nominato F. era stato utilizzato – così come accertato con la sentenza n. 5247/2001, resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento il 5247/2001, ormai passata in giudicato – in attività giornalistica di natura subordinata riconducibile al 5^ livello CCNL del settore (redattore testi e programmista) e ciò con stabile inserimento nella struttura di impresa e soggezione al potere gerarchico, tra gli altri, del direttore responsabile dell’emittente televisiva, cioè del padre G., il quale dava le direttive e provvedeva anche alla distribuzione del lavoro, ivi compresa la realizzazione dei servizi.

Del tutto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la sentenza sopra richiamata attestava, ormai con carattere di definitività, che T.F. era stato utilizzato nella compagine aziendale in modo diverso da quello originariamente voluto dalle parti e che di tali modalità di svolgimento del rapporto il padre G. era ben consapevole, avendo non solo consentito che l’attività del proprio figlio assumesse connotati diversi da quelli originari ma, anzi, avendo dato a costui direttive di lavoro del tutto incompatibili con il tipo negoziale originariamente stipulato.

Così operando T.G. si era, perciò, reso inadempiente agli obblighi contrattuali che gli incombevano, tra i quali rientrava quello di controllare ed attuare l’assetto organizzativo aziendale, e dunque di assicurare la corretta utilizzazione del personale impiegato secondo le modalità ed in assoluta osservanza del tipo negoziale voluto dagli organi sociali. E tale inadempienza non poteva ritenersi esclusa per effetto di una presunta consapevolezza che la società potesse avere delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di T.F., mancando idonea dimostrazione – gravante su T.G. – in tal senso; così come non poteva ritenersi insussistente per effetto della sentenza sopra citata, nella parte in cui escludeva che la responsabilità derivante dal riconoscimento della natura subordinata del rapporto potesse “essere fatta ricadere sul padre del ricorrente …”.

In proposito, correttamente la Corte di Appello ha osservato che tale affermazione non poteva avere alcun effetto vincolante, per la fattispecie in esame, e ciò per la duplice ragione che il giudizio nel quale quella decisione era stata resa aveva ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro di T.F. e, pertanto, solo in quei limiti oggettivi poteva rivestire portata definitiva e vincolante e che, in ogni caso, quel giudicato faceva stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa e non certo nei confronti di un terzo, quale era, rispetto al rapporto di lavoro subordinato accertato in quel giudizio, l’appellato, T.G., attuale ricorrente.

In tali argomentazioni non è dato riscontrare – come invece dedotto dal ricorrente – la violazione dell’art. 2009 c.c., poichè la richiamata pronuncia è estranea al presente giudizio, che riguarda domande avanzate da Teleacras contro T.G..

Eventuali valutazioni rese in quel giudizio (ad oggetto il riconoscimento di un rapporto dia lavoro subordinato tra Teleacras e T.F.) dal Giudice su questioni in qualche modo riferibili al presente non hanno alcuna rilevanza giuridica sia perchè non pertinenti all’oggetto di questo giudizio con conseguente impossibilità della formazione di giudicato sia perchè, non essendosi costituito alcun contraddittorio sulle domande avanzate da Teleacras contro T.G., non vi è stata alcuna attività istruttoria.

Invero, dal principio fissato dall’art. 2909 cod. civ. – secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa – si evince, “a contrario”, che l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti – e non è vincolante – per i terzi. Rispetto ai terzi, infatti, la sentenza passata in giudicato può esclusivamente avere la diversa efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento giudiziale. Tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse) ma spetta al giudice di merito di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa. (ex plurimis, Cass. 18 maggio 1999 n. 4821).

Per le esposte considerazioni, la conclusione della Corte territoriale, secondo cui l’appellato T.G. si era reso inadempiente agli obblighi contrattuali che gli incombevano con conseguente responsabilità risarcitoria nei confronti della società appellata, non appare suscettibile di fondata censura. In ordine alla determinazione del danno, la Corte territoriale ha escluso che lo stesso potesse farsi integralmente coincidere con le somme che la Teleacras aveva dovuto corrispondere al T.F. in esecuzione della sentenza n. 5247/2001.

In proposito, ha considerato che la società appellata, seppure non avesse disposto la novazione del rapporto di T. F., tuttavia aveva comunque conseguito un vantaggio per effetto di tale, pur non voluta, modificazione, consistito nella circostanza che, di fatto, aveva usufruito di prestazioni lavorative, riconducibili al 5^ livello CCNL del settore – redattore testi e programmista -, svolte per non meno di 40 ore settimanali, di contenuto, qualitativo e quantitativo, certamente più ampio della collaborazione autonoma con compensi a prestazione originariamente convenuta.

Ha ritenuto, pertanto, che la quantificazione del danno dovesse essere necessariamente affidata a criteri equitativi che tenessero conto, per un verso, del vantaggio già conseguito dall’appellante e, per altro verso, degli esborsi direttamente connessi alla natura subordinata del rapporto – quali, tra gli altri, 13 mensilità, TFR ecc – e che, conseguentemente, l’ammontare del danno potesse identificarsi con il 50% della somma capitale (L. 107.588.762) pari a Euro 27.782,47 (L. 53.794.381).

Di fronte a tale liquidazione il ricorrente si è limitato ad muovere una generica contestazione, ritenendola del tutto esorbitante ed arbitraria, ma senza fornire alcun elemento idoneo a metterne in discussione la sua adeguatezza.

Per le esposte considerazioni, il ricorso va rigettato, risultando le ulteriori censure espressioni di valutazioni di merito non suscettibili di essere esaminate in questa sede.

L’alterno esito dei giudizi di merito, comprovante l’obiettiva difficoltà dell’apprezzamento dei fatti, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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