Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7029 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 21/03/2018, (ud. 23/01/2018, dep.21/03/2018),  n. 7029

Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava, in data 5 novembre 2003, avvisi di accertamenti per Iva, Irpef ed Irap per l’anno 1998 alla General Abrasivi Snc di Sarti & C., nonchè ai soci S.E. e A.S., imposte per le quali la società, in data 16 aprile 2004, si avvaleva della definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 8. L’Ufficio, peraltro, a fronte della mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, notificava distinte cartelle di pagamento, avverso le quali i contribuenti proponevano ricorso, sull’assunto del carattere non ostativo di tali atti impositivi poichè non definitivi alla data del 1 gennaio 2004, di entrata in vigore della L. n. 350 del 2003, che aveva riaperto i termini per fruire del condono.

L’impugnazione era respinta dal giudice di primo grado e la sentenza era confermata dalla CTR della Toscana.

Il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Il giudizio, con ordinanza interlocutoria n. 16780 del 2017, veniva rinviato a nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nessuna delle parti ha adempiuto all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, che doveva essere eseguito nel termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione.

2. L’ordinanza della Corte, invero, è stata ritualmente comunicata alle parti lo stesso giorno (OMISSIS).

2.1. Quanto all’Agenzia delle entrate la ricevuta telematica della comunicazione riporta la dicitura “avvenuta consegna”, effettuata “il giorno (OMISSIS) alle ore 11:00:47”.

2.2. La ricevuta della comunicazione telematica al contribuente, invece, riporta il seguente contenuto: “Il giorno (OMISSIS) alle ore 11:00:13 (+0200) nel messaggio “COMUNICAZIONE 6642/2010/CIVILE/AVVISO PUBBLICAZIONE/CASS” proveniente da “(OMISSIS)” e destinato all’utente “(OMISSIS)” è stato rilevato un errore 5.2.2 – InfoCert S.p.A. – casella piena.

Il messaggio è stato rifiutato dal sistema”.

A fronte di tale impossibilità, dunque, la comunicazione è stata effettuata, il giorno stesso, mediante deposito in cancelleria.

3. Con riguardo alla società ricorrente, la modalità adottata deve ritenersi rituale e regolare.

3.1. Nella vicenda in esame, infatti, trova applicazione il D.L. n. 179 del 2012, art. 16, conv. con mod. nella L. n. 221 del 2012, nel testo ulteriormente modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 47, al cui comma 6 prevede che “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”.

La disposizione è, inoltre, pienamente efficace essendo intervenuto il D.M. 19 gennaio 2016, che, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione “da parte delle cancellerie delle sezioni civili, presso la Corte suprema di cassazione”, ne ha disposto l’applicazione dal 15 febbraio 2016 (v., con riguardo alla questione in generale, Sez. U, n. 11383 del 31/05/2016).

3.2. Nella specie, la mancata consegna telematica è derivata dalla “casella piena” del destinatario.

Si tratta di situazione che consegue all’inadeguata gestione, da parte del titolare dell’utenza, della posta elettronica, il cui spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi è totalmente esaurito a causa della mancata eliminazione (e correlata eventuale archiviazione, se ritenuto necessario dall’utente, in altro diverso spazio informatico) delle mail precedentemente ricevute.

Si tratta di ambito che rientra nella diretta ed esclusiva sfera di azione del destinatario, a cui, dunque, va riferita la causa della mancata consegna del messaggio in via telematica, sicchè è rituale la comunicazione nelle forme del deposito in cancelleria.

4. Il ricorso, pertanto, attesa la ritualità delle comunicazioni alle parti e la mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio, va dichiarato inammissibile.

5. Le spese, attesa la novità e particolarità della questione, vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA