Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7029 del 12/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 12/03/2020), n.7029
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2239 – 2019 R.G. proposto da:
D.P.P. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,
alla via Reno, n. 22, presso lo studio dell’avvocato Giulio di Gioia
che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Milena Monica De
Nicola lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a
margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia per legge.
– controricorrente –
avverso il decreto della corte d’appello di Perugia dei
19.3/6.9.2018,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 ottobre
2019 dal
consigliere Dott. Luigi Abete,
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto dei 19.3/6.9.2018 la corte d’appello di Perugia, in accoglimento del ricorso ex L. n. 89 del 2001 proposto da D.P.P., condannava il Ministero della Giustizia a pagare al ricorrente, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio “presupposto” (del pari ex L. n. 89 del 2001), la somma di Euro 708,00, oltre interessi; condannava il Ministero della Giustizia a pagare all’avvocato Giulio di Gioia ed all’avvocato Milena Monica De Nicola, difensori anticipatari del ricorrente, le spese di lite, liquidate in Euro 210,00, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e cassa.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso D.P.P.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine – con distrazione – alle spese.
Il Ministero della Giustizia – rinnovata la notifica del ricorso – si è costituito ai fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
3. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma c.p.c., ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
4. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014.
Deduce che la corte di Perugia, in rapporto al quantum – Euro 708,00 – dell’indennizzo liquidato e dunque allo scaglione di riferimento (Euro 0,01 – Euro 1.100,00), ha liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi.
5. Il ricorso è fondato e va accolto.
6. Sussiste la denunciata violazione dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, dei valori medi di cui al prospetto n. 12 – giudizi innanzi alla corte d’appello – delle tabelle allegate al medesimo D.M. n. 55 del 2014 (si applica al caso di specie, ratione temporis, il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, in G.U. n. 96 del 26.4.2018).
Difatti, alla stregua del D.M. n. 55 del 2014, allegata tabella n. 12 (giudizi innanzi alla corte d’appello) ed in rapporto alla scaglione di riferimento (Euro 0,01 – Euro 1.100,00), i minimi si specificano come segue: fase di studio Euro 67,50, fase introduttiva Euro 67,50, fase istruttoria Euro 51,00, fase decisionale Euro 100,00.
Quindi i “minimi” sono pari ad Euro 286,00. Viceversa la corte di Perugia ha liquidato la minor somma di Euro 210,00.
7. In accoglimento del ricorso il decreto della corte di appello di Perugia n. 2516 dei 19.3/6.9.2018 va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
8. Al di là del buon esito del ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, sicchè è inapplicabile il citato D.P.R., art. 13, comma 1quater.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto della corte di appello di Perugia n. 2516 dei 19.3/6.9.2018; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020