Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7029 del 03/03/2023

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 26/11/2021, dep. 03/03/2022), n.7029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4603-2021 proposto da:

TECNOIMPIANTI SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della

CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIO

SALVATORE MICELI;

– ricorrenti –

contro

IVIESSE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1751/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

che:

La società Tecnoimpianti s.n.c. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo 27 novembre 2020, n. 1751, che ha accolto il gravame della società Iviesse s.r.l. e ha rigettato la domanda da essa fatta valere di pagamento di somme derivanti dall’esecuzione di un contratto di installazione e manutenzione di impianti elettrici. L’appellante aveva preliminarmente eccepito la nullità della notificazione dell’atto di citazione di primo grado che aveva provocato il ritardo della propria costituzione, avvenuta quando erano già scattate le preclusioni istruttorie. La Corte d’appello ha ritenuto fondata l’eccezione e ha rimesso in termini l’appellante rispetto alle prove.

L’intimata società Iviesse s.r.l. in liquidazione non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi, che contestano il primo violazione o falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c., e il secondo (indicato come terzo) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il primo motivo è inammissibile. La ricorrente si limita a contestare che controparte non avrebbe provato l’esistenza di due sedi, non considerando che era suo onere – quale parte notificante l’atto introduttivo del giudizio – provare di avere notificato l’atto presso la sede effettiva di controparte, prova che ad avviso del giudice d’appello non è stata data (v. p. 5 della sentenza impugnata). La Corte d’appello ha comunque precisato che era incontroverso, oltre che documentalmente provato dalla certificazione del registro delle imprese, che controparte aveva sede legale in località diversa da quella ove venne eseguita la notificazione e secondo la giurisprudenza di questa Corte vi è presunzione furis tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale e la presunzione è superabile solo attraverso “prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell’attività dell’impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito” (così Cass. n. 16116 del 2019).

Il secondo motivo è inammissibile. Si invoca un parametro (l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) non applicabile ratione temporis alla fattispecie, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata in data successiva alla entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che oggi prevede quale motivo di ricorso per cassazione l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mentre il controllo sulla motivazione da parte di questa Corte è limitato alla verifica della sussistenza di una motivazione nel senso indicato dall’art. 111 Cost. (cfr. Cass., sez. un., n. 8038 del 2018).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non vi è pronuncia sulle spese, non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta-seconda sezione civile, il 26 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

 

 

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