Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7028 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 25/03/2011), n.7028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Dionisi Sport Center, con sede in San Benedetto del Tronto, in

persona del legale rappresentante sig. D.F.,

rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall’Avvocato

Lamberto Giusti, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avvocato Roberto Ricci in Roma, piazza Unità n. 13.

– ricorrente –

– contro –

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 2.

– controricorrente –

e

Ministero dell’Economia e delle Finanze.

– intimato –

avverso la sentenza n. 66/7/08 della Commissione tributaria regionale

delle Marche, depositata il 20 agosto 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Marcello

Matera.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto dalla s.r.l. Dionisi Sport Center per la cassazione della sentenza n. 66/7/08 della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva riformato la pronuncia di primo grado di accoglimento del proprio ricorso avverso l’atto che, ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, le aveva applicato sanzioni per l’assunzione di un lavoratore in nero, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario del lavoro;

rilevato che l’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio, depositando controricorso, soltanto per l’Agenzia delle Entrate e non anche per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pure convenuto, che pertanto non ha svolto attività difensiva;

che nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze va dichiarato il difetto di legittimazione passiva, atteso che, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate ad opera del D.Lgs. n. 300 del 1999, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, in forza della quale spetta esclusivamente ad essa la legittimazione processuale in ordine alle relative controversie (Cass. n. 9004 del 2007; Cass. n. 22889 del 2006; Cass. S.U. n. 3118 del 2006);

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegalo Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso, osservando che:

Il l’unico motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per avere declinato la propria giurisdizione nonostante che essa fosse stata positivamente affermata dal giudice di primo grado, che aveva respinto la relativa eccezione, e che su questa statuizione, che non era stata investita dall’appello dell’Ufficio, si fosse formato il giudicato”; – “il ricorso appare manifestamente fondato, atteso che, come risulta dalla stessa lettura della sentenza impugnata, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla opponente nel ricorso introduttivo era sta respinta dal giudice di primo grado e la relativa statuizione non era stata impugnata, con l’effetto che il giudicato sulla giurisdizione si era ormai formato e che tale situazione precludeva la rilevabilità di ufficio del difetto di giurisdizione del giudice tributario”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti; ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio della rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, del difetto di giurisdizione non opera nel caso in cui sia intervenuta un’esplicita statuizione sul punto, atteso che l’esistenza di una tale pronuncia sottopone la possibilità di un nuovo esame della questione all’espressa impugnazione della parte soccombente, in mancanza della quale la relativa statuizione è incontestabile perchè passata in giudicato (Cass. n. 12002 del 2003; Cass. S.U. n. 6559 del 1998); che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.

PQM

Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA