Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7028 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 24/03/2010), n.7028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EDILKAMIN S.P.A., in persona del suo legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo

studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GAFFURI GIANFRANCO, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 6963/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE di ROMA, del 18/6/07, depositata il 29/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Gaffuri Gianfranco che si riporta

agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La EdilKamin s.p.a. propone ricorso per Cassazione, successivamente illustrato da memoria, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza n. 6963, depositata il 29-08-07, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Irpeg e Ilor per l’anno 1984, la C.T.C., accogliendo il ricorso dell’Ufficio, riformava la sentenza di secondo grado (di conferma della sentenza di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della società) ritenendo l’indeducibilità – per mancanza dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74 – del costo di L. 80.000.000 esposto quale contributo versato ad un cliente.

2. I tre motivi di ricorso (con ciascuno dei quali si deduce violazione di legge e correlativo difetto di motivazione) risultano inammissibili innanzitutto per inidonea formulazione dei quesiti di diritto in relazione alle denunce di violazione di legge, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la funzione propria del quesito di diritto è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il motivo che (come nella specie) si concluda con quesiti assolutamente generici in quanto privi di ogni specifità in relazione alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata e la cui formulazione sia del tutto inidonea ad esprimere rilevanza ai fini della decisione del motivo ed a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (v. tra molte altre cass. n. 7197 del 2009 e n. 8463 del 2009, nonchè SU n. 7257 del 2007 e SU n. 7433 del 2009). E’ inoltre da evidenziare che nella specie la formulazione di ciascuno dei quesiti in esame implica e presuppone valutazioni e accertamenti in fatto non risultanti accertati dalla sentenza impugnata e che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha espressamente escluso che il quesito di diritto possa essere formulato in modo da involgere una “quaestio facti” (v. SU n. 23860 del 2008).

Anche le censure di vizio di motivazione dedotte in relazione a ciascuno dei tre motivi in esame presentano diversi motivi di inammissibilità, considerato che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, nel caso in cui sia dedotto vizio di motivazione, il motivo deve esporre la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, tale onere deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. cass. n. 8897 del 2008).

Le suddette indicazioni nella specie mancano del tutto, non potendo ritenersi tali le generiche affermazioni con le quali, concludendo l’esposizione del motivo, si chiede a questa Corte di dichiarare che il giudice di merito avrebbe dovuto indicare le cause concrete della supposta inadeguatezza dei ricavi (conclusione del motivo 2.1), o di dichiarare che il giudice di merito ha errato nel motivare la decisione per non aver esaminato le indicazioni fornite circa la natura e lo scopo della spesa contestata (conclusione del motivo 1.1) ovvero per non aver esaminato gli argomenti a sostegno della validità economica dell’operazione posta in essere dalla società (conclusione del motivo 3.1), in quanto in tali affermazioni manca evidentemente la chiara indicazione del fatto controverso, da intendersi non come proposizione di una generica questione, ma come fatto individuato in maniera specifica e circostanziata.

E’ infine da evidenziare che tutti i suddetti motivi difettano di autosufficienza, essendo richiamati in essi fatti che non accertati nella sentenza impugnata, senza riportare in ricorso (se non in minima parte ed in modo da non consentire una idonea valutazione delle frasi estrapolate dal contesto complessivo) il testo di eventuali atti o documenti (solo citati) dai quali tali fatti risulterebbero, impedendo così a questo giudice di decidere sulla censura senza indagini integrative su atti diversi dal ricorso.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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