Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7028 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.17/03/2017),  n. 7028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26709-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale procuratore speciale della Società DI

Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI) elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ENLANUELE DE

ROSE, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE:FIATANO, LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI;

– ricorrente –

contro

L.B., quale amministratore della Lara Service Srl,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO BIASI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO CARDUCCI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1343/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, confermando la statuizione di primo grado, accoglieva l’opposizione proposta dall’attuale intimato avverso le cartelle esattoriali portante un credito dell’I.N.P.S. per contributi relativi alla gestione commercianti, quale socio amministratore della LARA SERVICE s.r.l., il quale era già iscritto alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, sostenendo, l’Istituto, l’obbligo alla doppia contribuzione presso entrambe le gestioni;

2. la Corte territoriale rigettava l’appello, sul rilievo che l’attuale intimato non esercitava l’attività commerciale nell’impresa gestita dalla s.r.l. in misura preponderante rispetto ad altri fattori produttivi e, pertanto, doveva essere iscritto solo presso la gestione separata;

3. avverso detta sentenza l’I.N.P.S., anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. propone ricorso affidato ad un unico articolato motivo;

4. l’intimato ha resistito con controricorso;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. l’I.N.P.S., deducendo violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208 così come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010 in relazione all’art. 2697 c.c.), censura la sentenza nella parte relativa all’asserita incompatibilità tra l’iscrizione alla gestione separata e l’iscrizione alla gestione commercianti ed in quella in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’I.N.P.S. non avesse fornito la prova dello svolgimento, da parte dell’attuale intimato, di un’attività lavorativa nel suo momento esecutivo ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;

7. il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato alla luce del precedente di questa Corte del 5 marzo 2013 n. 5444, reso in un caso del tutto analogo, alla cui ampia motivazione si rinvia;

8. Cass., Sez. Un., 8 agosto 2011, n. 17076) ha affermato che: “In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208”;

9. il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica: “La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’I.N.P.S.. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26”;

10. non opera più, alla stregua della norma interpretativa (ritenuta conforme a Costituzione da Corte cost. n. 15 del 2012), la regola dell’attività prevalente e quindi, in via generale, vale l’obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla gestione commercianti, sia alla gestione separata, con il presupposto, per l’iscrizione alla gestione commercianti, che si eserciti effettivamente l’attività commerciale e quindi vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo;

11. la disciplina previgente è, infatti, stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”;

12 l’iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge, quali: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali;

13. la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è che l’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’I.N.P.S., non fa scattare il criterio dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione secondo l’individuazione dell’attività “prevalente”, rimanendo attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa;

14. ognuna delle due distinte attività deve essere valutata, ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo, secondo gli ordinari criteri e così la sussistenza di un’attività comportante l’obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordato L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203;

15. ai fini di tale ulteriore (rispetto a quello della gestione separata) obbligo contributivo non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza bensì quella della sussistenza degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonchè degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore e per il doppio onere occorre una “coesistenza” di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria;

16. la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale “coesistenza” è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni;

17. nè, di per sè, la qualifica di socio di una società di capitali può essere significativa dell’esercizio di diretta attività commerciale nell’azienda;

18. nella specie tali presupposti non ricorrono perchè, come ritenuto dalla sentenza impugnata sulla base di un accertamento di fatto non oggetto di rilievo da parte dell’I.N.P.S., l’attuale intimato non esercitava l’attività commerciale nell’impresa gestita dalla s.r.l. ma un facere sostanzialmente gestorio;

19. il ricorso va rigettato;

20. le spese, liquidate come in soccombenza;

21. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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