Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7028 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 26/11/2021, dep. 03/03/2022), n.7028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2423-2021 proposto da:

M.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

stesso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il

21/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

che:

L’avvocato M.P. ricorre per cassazione avverso il provvedimento del 21 dicembre 2020 della Corte d’appello di Firenze. La Corte d’appello ha accolto l’opposizione fatta valere dal ricorrente avverso la decisione della sezione penale della medesima Corte d’appello che aveva liquidato il compenso in suo favore per la difesa di un imputato, rideterminando il compenso a lui dovuto in Euro 1.895, e ha condannato il Ministero a pagare le spese del giudizio, quantificando gli onorari dovuti in Euro 118,50.

Si è costituito il Ministero della giustizia, chiedendo di essere “sentito all’udienza che sarà eventualmente fissata”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso denuncia “violazione dell’art. 91 c.p.c., errata applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: l’ordinanza impugnata, nel liquidare le spese del giudizio di opposizione in favore del ricorrente, ha illegittimamente dimidiato gli onorari, applicando il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130.

La censura è manifestamente fondata in quanto, come deduce l’avvocato M., il procedimento aveva ad oggetto l’opposizione da egli proposta in proprio avverso il decreto di liquidazione del compenso. La Corte d’appello ha riconosciuto la maggiorazione del compenso e, nel liquidare gli onorari per il giudizio di opposizione, ha applicato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130, a norma del quale gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà. In tal modo la Corte d’appello non ha considerato che l’opposizione era stata proposta dall’avvocato M. per fare valere un proprio diritto ed era pertanto distinta dal procedimento penale in cui aveva difeso un imputato.

Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione alla censura accolta; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito e gli onorari spettanti al ricorrente vanno liquidati in Euro 236.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, liquida i compensi del giudizio di opposizione in Euro 236, oltre accessori come per legge; condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del ricorrente, che liquida in Euro 228 di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta-seconda sezione civile, il 26 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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