Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7027 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.17/03/2017), n. 7027
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26651-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.O.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2600/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA, emessa il
09/04/2015 e depositata il 08/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. a fronte di impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso, avanzata dal contribuente in data 8/10/2010, delle ritenute Irpef operate nel 2003 sulle somme corrisposte quale incentivo all’esodo, senza l’agevolazione prevista dall’art. 19, comma 4-bis t.u.i.r., l’amministrazione ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21” laddove la C.T.R. ha negato che il contribuente fosse incorso in decadenza;
2. all’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. secondo la ricorrente, “la tempestività della richiesta di rimborso è stata giustificata dal contribuente e confermata dai giudici tributari di appello sul presupposto che il diritto al rimborso è sorto a seguito dell’ordinanza della Corte di Giustizia UE pubblicata il 12/4/2008, con cui la norma impositiva delle somme percepite a titolo di incentivo all’esodo era stata definitivamente dichiarala contrastante con la normativa comunitaria e, quindi, suscettibile di disapplicazione da parte del giudice nazionale”;
4. al riguardo, con sentenza n. 13676/14 le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che “nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, allorchè sia maturata una causa di prescrizione o di decadenza” trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche” (Cass. nn. 2837/17, 22098/16, 17340/16, 7996/16, 25268/14);
5. le stesse Sezioni Unite hanno altresì precisato che non sono nemmeno invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling, dovendo prevalere – specie in materia tributaria – l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche;
6. non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto – poichè, a fronte di una istanza di rimborso delle ritenute Irpef 2003 proposta in data 8/10/2010, risulta maturato il termine decadenziale quadriennale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, – la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
7. sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, in quanto la giurisprudenza di legittimità sul tema in questione si è consolidata solo di recente, in corso di causa.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017