Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7027 del 12/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, (ud. 19/06/2019, dep. 12/03/2020), n.7027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23472-2018 proposto da:

D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 4 MIGLIO,

50, presso lo studio dell’avvocato ROSA CARLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CHIARA GALLONE;

– ricorrente –

contro

D.M.A., DI.MA.AL., D.M.P.,

D.M.S., D.M.E., M.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, CORSO TRIESTE, 87, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

COLABUCCI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO REFFO;

– controricorrenti –

contro

D.M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 295/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

che:

1. Nel 2015, con ricorso ex art. 1170 c.c. e art. 703 c.p.c., M.A. e D.M.P., D.M.A., Di.Ma.Al., D.M.E. e D.M.S., in qualità di eredi di D.M.R., chiedevano al Tribunale di Napoli Nord di condannare D.M.M. e D.M.G. alla cessazione delle turbative e delle molestie con riferimento al godimento pieno ed esclusivo del possesso di due appartamenti, oltrechè al risarcimento dei danni da tali molestie provocati. Il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza 31 marzo 2016, n. 2750, accoglieva le domande dei ricorrenti e condannava D.M.M. e D.M.G. a cessare le turbative e le molestie in essere e a pagare ai ricorrenti la somma di Euro 3.587 a titolo di risarcimento del danno.

2. Con atto notificato il 19 maggio 2017 D.M.G. impugnava l’ordinanza, chiedendo alla Corte d’appello di Napoli di dichiarare la nullità della stessa e di rimettere la causa al primo giudice, in quanto non aveva ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo ed era venuto a conoscenza del processo solo quando gli era stato richiesto, dall’Agenzia delle entrate, il pagamento dell’imposta dovuta per la registrazione del provvedimento; con successiva comparsa si costituiva D.M.M., contestando analogo vizio e chiedendo anch’ella la dichiarazione di nullità dell’ordinanza e la rimessione al primo giudice.

La Corte d’appello di Napoli, rilevato da un lato che la notificazione del ricorso introduttivo del processo era stata effettuata dall’ufficiale giudiziario a norma dell’art. 138 c.p.c., comma 2, per il rifiuto del destinatario di ricevere l’atto, e che pertanto non sussisteva il vizio di notificazione per violazione delle regole dell’art. 140 c.p.c. denunciato dall’appellante e che dall’altro lato era priva di riscontro probatorio la tesi dell’appellante per cui aveva avuto notizia dell’ordinanza solo nel novembre 2016, rilevava la tardività del gravame e – con sentenza 20 gennaio 2018, n. 295 – dichiarava l’inammissibilità dell’appello principale e, conseguentemente, l’inefficacia di quello incidentale tardivo di D.M.M..

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione D.M.G..

Resistono con controricorso D.M.A., Di.Ma.Al., D.M.P., D.M.S., D.M.E. e M.A..

L’intimata D.M.M. non ha proposto difese.

Il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione agli artt. 138 e 140 c.p.c. per la violazione del diritto di difesa in giudizio e alla garanzia del contraddittorio nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 43 c.c., dell’art. 138 e segg. c.p.c.”.

Il ricorrente riconosce di aver formulato, nell’atto di appello, deduzioni relative alla nullità della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mentre la stessa è avvenuta secondo l’art. 138 c.p.c., comma 2, ma rileva di essere stato indotto in errore “da una molteplicità di elementi emersi dall’esame degli atti di primo grado” e comunque sottopone al Collegio il quesito se, “attesa la circostanza che l’identificazione del soggetto destinatario dell’atto contenuta nella relazione di notifica non è coperta da fede pubblica, sia ammissibile la richiesta di prova formulata in sede di appello volta alla dimostrazione, aliunde, della inveridicità della identificazione innanzi citata anche in ossequio al principio recuperatorio delle impugnazioni”.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1: è infatti pacifico, secondo questa Corte, che “la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione dell’identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell’atto” (così, da ultimo, Cass. 2421/2014).

2) L’inammissibilità del primo comporta l’assorbimento del secondo motivo, che – “a cascata”, come afferma il ricorrente – contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., error in procedendo nella parte in cui la Corte d’appello ebbe a ritenere non provato il dies a quo della conoscenza di fatto del contumace appellante”.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 3.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta – 2 sezione civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

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