Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7026 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 24/03/2010), n.7026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21278-2008 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88,

presso lo studio dell’avvocato VINTI STEFANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DIACO CORRADO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Centrale, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE, EQUITALIA POLIS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 262/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 16.4.07, depositata il 12/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Corrado Diaco che si riporta agli

scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. G.R. propone, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che è rimasta intimata), ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) avverso la sentenza n. 262/1/07, depositata il 12-06-07, con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella di pagamento, la C.T.R. Campania confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della contribuente.

2. Prescindendo da ogni altra possibile considerazione, va innanzitutto rilevato che entrambi i motivi di ricorso (col primo dei quali si deduce error in procedendo e nullità della sentenza per mancanza di motivazione e col secondo violazione di legge) risultano inammissibili per inadeguata formulazione dei rispettivi quesiti di diritto.

Premesso che nel quesito relativo al primo motivo si chiede a questo giudice genericamente di affermare che la sentenza oggetto di gravame è illegittima per difetto di motivazione (chiarendo che vi sarebbe stata l’omessa pronuncia su eccezioni imprescindibili e “di assoluto rilievo”), mentre nel quesito relativo al secondo si chiede genericamente a questo giudice di dire se nella specie trova applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 con l’aggiunta di una precisazione del seguente tenore: “non avendo i giudici di seconde cure dichiarato la decadenza dei termini di prescrizione a ruolo, nonchè la nullità della cartella di pagamento poichè notificata oltre i termini”, è appena il caso di evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la funzione propria del quesito di diritto è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il motivo che (come nella specie) si concluda con quesiti assolutamente generici e la cui formulazione sia del tutto inidonea ad esprimere la rilevanza della risposta al quesito proposto ai fini della decisione del motivo (v.

tra molte altre Cass. n. 7197 del 2009 e n. 8463 del 2009, nonchè SU n. 7257 del 2007 e SU n. 7433 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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