Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7026 del 21/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 21/03/2018, (ud. 17/01/2018, dep.21/03/2018),  n. 7026

Fatto

1. Con avviso di accertamento notificato alla Elettra Impianti sas l’Agenzia delle entrate di Bergamo accertava oltre a maggiori Irap e Iva per l’anno 2003, un maggior reddito della società, per lo stesso anno, di Euro 59.950,00. Tale reddito doveva essere imputato anche ai singoli soci pro quota. Pertanto, con lo stesso avviso di accertamento nonchè con separati avvisi ai soci pro quota, veniva rettificato il reddito da partecipazione di ciascun socio ( C.G., legale rappresentante, B.D., socio, Ca.Sa., socio, R.P., socio).

2. Proponevano ricorsi separati nn. 1310, 1311 e 1312 la società Elettra Impianti sas ed i soci C.G. e B.D. avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.

3. La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo riuniva i ricorsi e li accoglieva parzialmente, non avvedendosi che non era stato integrato il contraddittorio nei confronti dei soci Ca.Sa. e R.P.. Pertanto, venivano accolti i ricorsi annullando gli impugnati provvedimenti nella parte relativa all’accertamento induttivo dei maggiori ricavi della società Elettra Impianti sas.

4. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza depositata il 24-3-2011 tra la Elettra Impianti srl, C.G., socio accomandatario, B.D., socio accomandante, appellanti principali, e l’Agenzia delle entrate, appellante incidentale, accoglieva il primo e rigettava il secondo.

5. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate eccependo la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri due soci accomandanti.

6. La Elettra Impianti srl depositava memoria con procura speciale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con unico motivo di ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per disapplicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., dell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 comma 2, in quanto trattandosi di società di persone il processo doveva essere celebrato nel contraddittorio della società e di tutti i suoi soci, anche accomandanti. In realtà, non hanno partecipato ai giudizi di primo e secondo grado i soci accomandanti Ca.Sa. e R.P., sicchè le sentenze di primo e secondo grado devono essere cassate con rinvio alla Commissione Tributaria di Bergamo.

2. Tale motivo è fondato.

Invero, per la Suprema Corte a Sezioni Unite, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. Civ., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815; in tema di Irap cfr Cass. Civ., 20 giugno 2012, n. 10145).

Nè rileva la circostanza che i soci che non hanno partecipato al giudizio siano soci accomandanti, quindi con responsabilità limitata.

Infatti, nel processo tributario, il litisconsorzio necessario originario che, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, ex art. 5, sussiste tra la società e tutti i soci della stessa in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi), ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, incidendo l’accertamento in rettifica della dichiarazione anche sull’imputazione dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo della responsabilità, limitata alla quota conferita o illimitata (Cass. Civ., 23 dicembre 2014, n. 27337).

Neppure rileva l’intervenuta trasformazione poco tempo prima della pronuncia della sentenza di primo grado (sentenza depositata il 14-1-2008) della società da Elettra Impianti sas ad Elettra Impianti srl, così risultante, per effetto di trasformazione del 2-5-2008.

Infatti, per la Suprema Corte è irrilevante l’intervenuta trasformazione da società di persone a società di capitali, “non incidendo siffatta successiva vicenda nell’unitarietà dell’accertamento e nelle suindicate ragioni della sussistenza di ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra società e soci” (Cass. Civ., n. 25098 del 2014).

3. Le spese vanno interamente compensate tra le parti in quanto la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è consolidata solo a decorrere dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2008 suindicata.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, in diversa composizione.

Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA