Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7026 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.17/03/2017),  n. 7026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25515/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ITALCAR DI SPERANZA & C. S.A.S., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURO CIMINO, in virtù di delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 300/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ANCONA, emessa il 23/06/2014 e depositata il

19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. oggetto del contendere è una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2002, con recupero a tassazione del credito Iva maturato nell’anno 2001, in cui la dichiarazione annuale Iva risultava omessa;

2. i giudici d’appello hanno ritenuto che la mancata esposizione del credito Iva nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di farlo valere purchè lo stesso emerga dalle scritture contabili;

3. l’amministrazione ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 e D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8;

4. all’esito della Camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto il rinnovo della notifica ex art. 291 c.p.c., inoltrata il 02/12/2015 anche al difensore della parte, ha avuto effetto sanante della prima notifica inoltrata il 20/10/2015 alla sola parte;

6. nel merito, il ricorso è manifestamente infondato, avendo le sezioni Unite di questa Corte di recente chiarito che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili” (Cass. Sez. U. 08/09/2016, n. 17757);

6. nel caso di specie, è pacifica l’avvenuta registrazione contabile del credito, mentre non emerge che vi sia stato esercizio infrabiennale del diritto alla relativa detrazione, nè vi è contestazione sul punto;

7. la rilevanza del recente intervento nomofilattico giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;

8. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. S.U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria 17 marzo 2017

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