Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7026 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.17/03/2017), n. 7026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25515/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ITALCAR DI SPERANZA & C. S.A.S., C.F. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAURO CIMINO, in virtù di delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 300/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ANCONA, emessa il 23/06/2014 e depositata il
19/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. oggetto del contendere è una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2002, con recupero a tassazione del credito Iva maturato nell’anno 2001, in cui la dichiarazione annuale Iva risultava omessa;
2. i giudici d’appello hanno ritenuto che la mancata esposizione del credito Iva nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di farlo valere purchè lo stesso emerga dalle scritture contabili;
3. l’amministrazione ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 e D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8;
4. all’esito della Camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto il rinnovo della notifica ex art. 291 c.p.c., inoltrata il 02/12/2015 anche al difensore della parte, ha avuto effetto sanante della prima notifica inoltrata il 20/10/2015 alla sola parte;
6. nel merito, il ricorso è manifestamente infondato, avendo le sezioni Unite di questa Corte di recente chiarito che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili” (Cass. Sez. U. 08/09/2016, n. 17757);
6. nel caso di specie, è pacifica l’avvenuta registrazione contabile del credito, mentre non emerge che vi sia stato esercizio infrabiennale del diritto alla relativa detrazione, nè vi è contestazione sul punto;
7. la rilevanza del recente intervento nomofilattico giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;
8. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. S.U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).
PQM
Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria 17 marzo 2017