Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7026 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 12/03/2021), n.7026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6604/2017) proposto da:

D.M.V., in proprio e quale legale rappresentante della

TEANUM s.r.l., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale

apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Massimo De Feudis, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Vincenzo

D’Isidoro, in Roma, via Cardinal De Luca, n. 22;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato

presso i suoi Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 61/2017

(depositata il 7 febbraio 2017);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza n. 402/2013 (conseguente a verbale di contestazione n. 3/2 notificato il 12 gennaio 2009), il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ingiungeva a D.M.V. il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 73.710,00, per la violazione di cui alla L. n. 82 del 2006, art. 10, comma 1, consistente nell’aver detenuto a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di viti non iscritte ad uva nel Registro nazionale delle varietà di vite, secondo le regole previste, violazione sanzionata dall’art. 35, comma 5, della stessa Legge nella misura di “105 Euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione”, tenendo conto che, all’esito dell’eseguito controllo, gli ettolitri ritenuti come accertati erano 702.

Il D.M. proponeva opposizione avverso la predetta ordinanza-ingiunzione dinanzi al Tribunale di Foggia – sez. dist. di Lucera, che, nella costituzione dell’opposto Ministero ingiungente, la rigettava con sentenza n. 543/2014.

2. Decidendo sull’appello avanzato dal D.M., oltre che in proprio anche nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. “Teanum”, la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 61/2017 (emessa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. e depositata il 7 febbraio 2017), respingeva il gravame, ritenendo sussistenti tutte le condizioni – sulla base dei riscontri fattuali emergenti dai controlli effettuati – per la configurazione della contestata violazione prevista della citata L. n. 82 del 2006, art. 10, comma 1 (pur rilevando la confusione in cui era incorso il primo giudice nel ritenere che l’illecito contestato fosse quello riconducibile alla previsione dell’art. 11, comma 3 e art. 13, comma 1, Reg. CE n. 884/2001).

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il D.M.V., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. “Teano”, resistito con controricorso dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sul presupposto dell’asserita completa omissione della valutazione dei primi due motivi di appello relativi alla prospettata incongruenza della motivazione rispetto alla fattispecie concreta oggetto di giudizio.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto il vizio di nullità della sentenza per carenza di motivazione sulla contestazione concernente la validità del procedimento amministrativo sanzionatorio.

3. Con la terza doglianza il ricorrente ha prospettato una violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio per aver dato la Corte di appello per accertati, per mancata contestazione, fatti decisivi, in realtà controversi (avuto riguardo, in particolare, alla dichiarazione assunta come confessoria dell’enologo G. e ai dati posti a base della determinazione della sanzione, avuto riguardo alla individuazione dell’effettivo quantitativo rinvenuto all’interno dello stabilimento vitivinicolo del ricorrente).

4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente ha denunciato l’ingiusta condanna alle spese e dell’applicazione della sanzione su contributo unificato.

5. Rileva il collegio che il primo motivo è del tutto infondato e va respinto.

Invero, non sussiste affatto il vizio di omessa pronuncia sulla invocata dichiarazione di nullità della sentenza perchè con la stessa la Corte di appello ha motivato con riferimento alla effettiva violazione contestata al ricorrente (quella riconducibile alla L. n. 86 del 2006, art. 10, comma 1, come sanzionata dal successivo art. 35, comma 5, della stessa Legge) sulla base della quale era stata emessa la conseguente ordinanza-ingiunzione. In tal senso, la Corte di appello ha giustificato sul piano motivazionale la confusione operata dal giudice di primo grado nell’individuazione della normativa effettivamente violata, corrispondente, invece, a quella in realtà oggetto del verbale di contestazione e recepita nel provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa.

6. La seconda doglianza è inammissibile, siccome del tutto generica.

Con essa, infatti, non risulta indicata alcuna norma in concreto ritenuta violata (si deduce solo una presunta “nullità della sentenza”), in dispregio della previsione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), nè nel suo svolgimento si puntualizzata a quale causa di nullità ci si riferisca, senza confrontarsi con la specifica motivazione dell’impugnata sentenza circa la possibile nullità del procedimento di contestazione dell’infrazione per violazione della L. n. 689 del 1981, art. 15, aspetto sul quale pure l’impugnata sentenza ha adeguatamente motivato. Peraltro, con questa censura si prospetta, nella sostanza, un vizio di carenza e/o insufficienza di motivazione, da qualificarsi comunque inammissibile alla stregua dell’art. 360 c.p.c., n. 5), (risultante dalla sostituzione intervenuta con il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., nella L. n. 134 del 2012), non versandosi sicuramente in un caso di omissione totale di motivazione nè di sua mera apparenza (cfr., per tutte, Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014).

7. Ritiene, invece, il collegio che è parzialmente fondato il terzo motivo per le ragioni che seguono.

Innanzitutto, bisogna dare atto che gli articoli di riferimento della L. n. 82 del 2006, (artt. 10 e 35), sulla base dei quali è stata ritenuta configurabile l’infrazione ascritta al ricorrente, erano vigenti al momento dell’accertamento della violazione, siccome abrogati solo con la L. 12 dicembre 2016, n. 238, art. 91, comma 1, lett. b).

Ciò premesso, occorre in primo luogo rimarcare che non ricorre il vizio di omesso esame di fatti decisivi avendo la Corte di appello, nell’impugnata sentenza, comunque preso in considerazione sia il profilo relativo alla contestata attendibilità delle dichiarazioni dell’enologo G. che quello sulla quantificazione della sanzione irrogata.

Tuttavia, dallo svolgimento del motivo, si evince che risulta essere stata dedotta anche la violazione della citata L. n. 82 del 2006, art. 35, comma 5, sul presupposto – così come prospettato dal ricorrente – che, a tal fine, non avrebbe potuto essere adottata una sanzione relativa alla detenzione di prodotto annotato sul registro (hl 568,85) ma non rinvenuto in cantina al momento dell’ispezione (in cui era stato trovato un quantitativo di soli hl 265).

Ed in effetti – osserva il collegio – la norma di cui alla L. n. 82 del 2006, art. 10, comma 1, è riferita alla detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentiti e l’art. 35, comma 5, prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 105 Euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione.

Non può, quindi, ritenersi che la violazione consista – come sostenuto nell’impugnata sentenza – nella difformità tra quanto annotato nei registri (dai quali risultava una giacenza di hl. 568,86 di mosto concentrato rettificato) e quanto effettivamente verificato come detenuto – e, quindi, potenzialmente destinato al commercio – al momento del controllo dei c.c., ovvero un quantitativo di hl 265, che era rinvenuto nella cisterna n. (OMISSIS), nel mentre la residua parte di mosto era stata utilizzata per aumentare la gradazione dei torchiati contenuti in altra vasca (la n. (OMISSIS)), il cui prodotto finale era risultato “regolare per la tipologia dichiarata”. Pertanto, il prodotto in effetti potenzialmente utilizzabile per essere commercializzato ancorchè rettificato (e, quindi, non rispondente alle definizioni stabilite o sottoposti a trattamenti e aggiunte non consentiti, ai sensi della L. n. 82 del 2006, art. 10, comma 1), rinvenuto all’atto dell’ispezione con questa potenziale destinazione, corrispondeva al solo quantitativo di hl 265, ragion per cui la sanzione irrogabile avrebbe dovuto essere rapportata a tale entità ed a questo riguardo, sulla base di quanto spiegato, il giudice di rinvio dovrà ripronunciarsi.

8. In definitiva, previo rigetto dei primi due motivi, va accolto per quanto di ragione il terzo, con derivante assorbimento del quarto. Consegue, pertanto, la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione alla censura accolta, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

 

 

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